POS e ASD: Facciamo chiarezza sugli obblighi e sulle nuove regole 2026

Gestire una ASD o una SSD oggi richiede attenzione non solo in campo, ma anche in ufficio. Sul tema dei pagamenti elettronici (POS) e del nuovo “collegamento fiscale” 2026, ecco una guida pratica per i Presidenti.

1. L’obbligo del POS: Chi deve averlo?

In linea generale, tutte le ASD e SSD che effettuano prestazioni di servizi, anche istituzionali, o vendita di prodotti verso il pubblico (siano essi tesserati o non tesserati, per attività commerciale) devono dotarsi di POS.

Pensate ad una ASD che incassa un corso da un genitore:
un corrispettivo specifico per attività sportive di ragazzi tra i 5 e i 18 anni e questo la vuole detrarre dall’IRPEF al 19% nella dichiarazione dei redditi, per un importo massimo di 210 € per minore. È necessario che il pagamento sia tracciabile (bonifico, bancomat). Senza il POS, togliete un beneficio fiscale ai vostri soci.

Cosa succede se rifiuto il pagamento elettronico?
Se un socio o un cliente chiede di pagare con carta e l’associazione non lo consente, rischia una sanzione amministrativa di 30 € fissi + il 4% del valore della transazione rifiutata.

Casi di esclusione:
Se la tua ASD incassa solo quote associative, tecnicamente non sei obbligato.

1.a Perché avere il POS è comunque una scelta vincente?

Al di là delle sanzioni, il POS è uno strumento di tutela e trasparenza:

  • Tracciabilità totale: Ricordiamo che per le ASD/SSD, in 398/91, vige il divieto assoluto di transazioni in contanti sopra i 1.000 €. Il POS elimina il rischio di errori.
  • Tuttavia, per un principio di prudenza e trasparenza, il consiglio di ASI Sport&Fisco è di averlo comunque.
  • Servizio alle famiglie: Come visto sopra, la tracciabilità è l’unico modo per garantire le detrazioni fiscali ai genitori.

2. La novità 2026: Il collegamento POS – Registratore di Cassa

Dal 1° gennaio 2026 è scattato l’obbligo di “collegare” tecnicamente il terminale POS al Registratore Telematico (RT). Questo obbligo riguarda però solo chi invia i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate tramite scontrino elettronico.

Attenzione: La procedura di associazione va effettuata online sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, attiva dal 5 marzo 2026. Per i POS esistenti, il termine per l’adempimento è di 45 giorni dalla disponibilità del servizio.
Per l’attivazione di nuovi POS il collegamento va registrato entro il secondo mese successivo.

Chi NON deve preoccuparsi del collegamento?

  • Le ASD/SSD che incassano solo quote sociali o corrispettivi per attività sportiva (corsi, gare) da soci e tesserati e non fanno lo scontrino.
  • Le ASD/SSD in Legge 398/91 che sono esonerate dalla certificazione dei corrispettivi, quindi il loro POS può operare in modalità “stand-alone” (non collegato).
  • Gli Enti del Terzo Settore (APS e ODV) in regime forfettario.

Chi DEVE fare il collegamento?

Chi gestisce attività commerciali (es. un bar interno o vendita di gadget aperta a terzi) con l’obbligo di emettere lo scontrino.

Attenzione: anche i soggetti di cui sopra che per scelta si sono dotati di un “registratore di cassa” devono fare il collegamento del POS.


⚠️ Uno spunto di riflessione: Il rischio di “Anomalie”

Un consiglio fondamentale per i Presidenti: se la vostra ASD ha un registratore di cassa (magari per il piccolo bar interno) e lo collegate al POS, fate molta attenzione a cosa incassate su quel terminale.

Se usate lo stesso POS sia per vendere i caffè (facendo lo scontrino) sia per incassare le quote dei corsi sportivi (che non passano per la cassa), l’Agenzia delle Entrate vedrà transitare sul POS somme molto più alte rispetto a quelle inviate dal registratore telematico. Questa discrepanza tra “incassi POS” e “corrispettivi inviati” potrebbe far scattare un segnale di anomalia nei sistemi del Fisco, aprendo la strada a controlli per capire l’origine di quella differenza (natura delle entrate).

Il consiglio: Se possibile, valutate di utilizzare il POS “collegato” solo per l’attività commerciale e di gestire le quote associative/istituzionali tramite bonifico o un terminale separato (o segnalando correttamente l’uso promiscuo come previsto dalle FAQ dell’Agenzia).

Per chi vuole consultare le FAQ, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto Collegamento POS-RT – aggiornate al 17 marzo 2026, può usare il seguente link:
🔗 FAQ Collegamento POS-RT Agenzia delle Entrate

Il gruppo di professionisti di ASI SPORT&FISCO resta a disposizione per ogni chiarimento: sportfisco@asinazionale.it

[ Luca Mattonai ]
Tributarista esperto in SSD
ASI Sport&Fisco

Il bilancio ASD spiegato semplice: cosa fare davvero (e cosa evitare)

Negli enti sportivi dilettantistici il bilancio viene spesso percepito come un adempimento burocratico da affrontare una volta l’anno.
In realtà è molto di più: è il principale strumento di trasparenza verso i soci, di tutela per gli amministratori e di corretta gestione dell’associazione.
La Riforma dello Sport ha rafforzato questo concetto: oggi il bilancio non serve solo “per gli adempimenti”, ma rappresenta uno degli elementi fondamentali per dimostrare la reale natura dilettantistica dell’ente.

Vediamo quindi, in modo pratico, cosa deve fare davvero una ASD e quali errori evitare. ⬇️

 

1. Perché il bilancio oggi è centrale per le ASD

Il rendiconto economico-finanziario è obbligatorio per tutte le associazioni sportive dilettantistiche.
Non si tratta solo di un documento contabile, ma dello strumento attraverso cui l’associazione dimostra:

  • come vengono utilizzate le risorse dei soci;
  • che non esiste finalità di lucro;
  • che gli eventuali avanzi vengono reinvestiti nello sport.

Un bilancio chiaro tutela anche presidente e consiglio direttivo, perché rende tracciabili le decisioni economiche prese durante l’anno.
In altre parole: trasparenza verso l’esterno e protezione verso l’interno.


2. Bilancio ASD: cosa dice davvero la normativa

La normativa sportiva richiede alle ASD:

  • la redazione annuale di un rendiconto economico-finanziario;
  • l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci;
  • la conservazione della documentazione contabile.

È importante distinguere alcune situazioni.

Differenza tra ASD e SSD
Le SSD, essendo società di capitali, redigono un vero bilancio civilistico.
Le ASD, invece, possono adottare schemi più semplici, purché chiari e comprensibili.

ASD con personalità giuridica
Quando l’ASD acquisisce personalità giuridica, cambia però il livello di attenzione richiesto.
In questi casi il bilancio deve essere strutturato in modo più evoluto, avvicinandosi a quello delle SSD, perché diventa necessario monitorare anche:

  • debiti e crediti;
  • patrimonio dell’ente;
  • equilibrio finanziario complessivo.

Diventa quindi fondamentale predisporre anche uno stato patrimoniale, utile a verificare che il fondo patrimoniale non venga progressivamente eroso da una situazione debitoria eccessiva.
La responsabilità limitata, infatti, richiede maggiore controllo gestionale.


3. Come deve essere fatto un bilancio ASD (in pratica)

Un buon bilancio ASD non deve essere complicato, ma deve essere leggibile.
Le principali sezioni sono:

Entrate

  • quote associative;
  • corrispettivi sportivi;
  • sponsorizzazioni;
  • contributi pubblici;
  • attività commerciali.

Uscite

  • compensi sportivi;
  • affitti e utenze;
  • attrezzature;
  • costi organizzativi;
  • spese amministrative.

Il risultato finale evidenzia avanzo o disavanzo di gestione.
La regola fondamentale è una sola:
👉 chi legge deve capire facilmente come sono stati utilizzati i soldi dell’associazione.


4. Gli errori più comuni nelle ASD

Molte criticità emergono non per mala fede, ma per cattive abitudini gestionali.
Tra gli errori più frequenti troviamo:

  • confondere gestione istituzionale e commerciale;
  • redigere il bilancio copiando quello dell’anno precedente;
  • non ripartire dal saldo di cassa iniziale corretto.

Quest’ultimo errore è particolarmente rischioso: se il saldo finale di un anno non coincide con quello iniziale dell’anno successivo, in sede di controllo può essere dedotto che vi sia stata una distribuzione di ricchezza o un utilizzo non documentato delle risorse associative.
Altro errore diffuso è la predisposizione tardiva del bilancio, che compromette l’approvazione puntuale da parte dell’assemblea dei soci, organo sovrano dell’ente.
Il bilancio deve essere pronto per tempo, non costruito all’ultimo momento poco prima dell’assemblea dei soci, che in genere si riunisce per l’approvazione del bilancio entro 30 aprile, se l’ente non ha l’esercizio a cavallo d’anno o lo statuto prevede una scadenza diversa.


5. Il bilancio come strumento di gestione

Il rendiconto non serve solo a fotografare il passato.
Permette di capire:

  • se i corsi sono sostenibili;
  • quali attività generano equilibrio economico;
  • dove intervenire sui costi.

Un’associazione che legge il proprio bilancio riesce a programmare investimenti, nuovi servizi e sviluppo sportivo senza improvvisazioni.


6. Avanzi di gestione: cosa devono fare davvero le ASD

Uno dei principi fondamentali dello sport dilettantistico è il divieto di distribuzione degli utili.
Gli eventuali avanzi devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali.
Questo non significa spendere tutto subito, ma dimostrare una logica di reinvestimento nel tempo.
Ad esempio:

  • miglioramento degli impianti;
  • acquisto attrezzature;
  • sviluppo nuovi corsi;
  • formazione degli istruttori.

Il bilancio diventa quindi lo strumento che racconta come l’associazione reinveste nello sport ciò che produce.


7. Bilancio e controlli: perché oggi conta di più

Con il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche e i controlli sempre più frequenti, il bilancio rappresenta uno dei primi documenti analizzati.
Da esso emergono:

  • coerenza gestionale;
  • democraticità associativa;
  • corretto utilizzo delle risorse.

Un bilancio ordinato riduce drasticamente i rischi in caso di verifiche fiscali o sportive.


8. Conclusione – Il bilancio non è burocrazia

Il bilancio ASD non è un obbligo da subire, ma uno strumento di governo dell’associazione.
Significa sapere dove si sta andando, evitare decisioni impulsive e garantire continuità all’attività sportiva.
In uno scenario sportivo sempre più complesso, gestire bene le risorse è parte integrante del progetto educativo e sportivo.
Perché lo sport dilettantistico cresce quando alla passione si affianca una gestione consapevole.

 

[ Luca Mattonai ]
Tributarista
ASI Sport&Fisco

CU 2026 per enti sportivi. Inquadramento normativo, obblighi dichiarativi e profili di responsabilità

La Certificazione Unica 2026 rappresenta il primo banco di prova “a regime” della riforma del lavoro sportivo introdotta dal Decreto Legislativo 36/2021, come modificato dal Decreto Legislativo 120/2023.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche sono chiamate a gestire correttamente un impianto normativo profondamente rinnovato, che incide su:

  • qualificazione dei rapporti di collaborazione
  • trattamento fiscale dei compensi
  • obblighi previdenziali
  • modalità di certificazione dei redditi

L’adempimento dichiarativo assume dunque rilievo non solo fiscale, ma anche civilistico e previdenziale, imponendo a ASD, SSD ed enti del Terzo Settore sportivi un’attenta revisione delle procedure amministrative. L’adempimento non è più un mero obbligo formale, ma uno snodo centrale nella corretta gestione fiscale e previdenziale dei rapporti di collaborazione sportiva.

Il nuovo lavoro sportivo: il quadro normativo di riferimento

Con l’entrata a regime della riforma dello sport, il trattamento dei compensi sportivi ha subito una profonda trasformazione.
La disciplina del lavoro sportivo è oggi contenuta nel Titolo V del Decreto Legislativo 36/2021, che ha:

  • superato la precedente configurazione dei compensi sportivi quali “redditi diversi” ex art. 67 TUIR
  • introdotto la figura del lavoratore sportivo
  • previsto diverse forme contrattuali (subordinato, autonomo, co.co.co.)

Sul piano fiscale, la soglia di esenzione fino a 15.000 euro per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico è prevista dall’art. 36 del D.Lgs. 36/2021.
La CU 2026 recepisce pienamente questo nuovo impianto e richiede una classificazione corretta delle somme erogate nel 2025.

Profili fiscali: collegamento con il TUIR

Il trattamento fiscale dei compensi deve essere coordinato con il DPR 917/1986. In particolare oltre la soglia di esenzione di 15.000 €:

  • il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF
  • trovano applicazione le regole ordinarie in materia di ritenute
  • è necessario verificare eventuali cumuli con altri redditi La CU deve evidenziare separatamente:
  • somme non imponibili
  • somme imponibili
  • ritenute operate
  • dati previdenziali

Obblighi di certificazione: disciplina generale

L’obbligo di rilascio e trasmissione della Certificazione Unica discende dall’art. 4 del DPR 322/1998, che impone ai sostituti d’imposta di:

  • certificare le somme e i valori corrisposti
  • trasmettere telematicamente i dati all’Agenzia delle Entrate
  • consegnare la certificazione al percipiente

L’ente sportivo che eroga compensi assume, a tutti gli effetti, la qualifica di sostituto d’imposta.

Profili previdenziali: Gestione Separata INPS

La riforma ha introdotto l’obbligo contributivo per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS. Il riferimento normativo generale resta l’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995, integrato dalle disposizioni specifiche del D.Lgs. 36/2021.
Occorre quindi:

  • verificare la base imponibile contributiva
  • distinguere la quota a carico dell’ente e quella a carico del collaboratore
  • riportare correttamente i dati previdenziali nella CU

Errori in questa fase possono generare avvisi di addebito e recuperi contributivi.

Coordinamento con il Codice del Terzo Settore

Qualora l’ente sportivo sia anche ETS (es. ASD iscritta al RUNTS), occorre coordinare la disciplina sportiva con il Decreto Legislativo 117/2017.
La corretta gestione dei rapporti di lavoro assume rilievo anche ai fini:

  • del mantenimento della qualifica di ente non commerciale
  • del rispetto dei limiti di distribuzione indiretta di utili
  • della trasparenza amministrativa

Regime sanzionatorio

L’omessa, tardiva o errata trasmissione della Certificazione Unica comporta l’applicazione di sanzioni rilevanti previste dall’art. 8 del Decreto Legislativo 471/1997. Le sanzioni applicabili per omessa, tardiva o errata trasmissione delle CU 2025 sono cosi strutturate:

  • 100 € per ogni CU non trasmessa, inviata in ritardo o contenente errori, con un limite massimo di € 50.000 per ciascun sostituto d’imposta
  • Non si applicano sanzioni se la certificazione corretta viene trasmessa entro 5 giorni dalla scadenza prevista
  • Se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è ridotta a un terzo (€ 33,33 per certificazione), con un massimo di € 20.000 per sostituto d’imposta.

E’ applicabile l’istituto del ravvedimento operoso alle violazioni legate alle CU, consentendo una riduzione progressiva delle sanzioni in base al ritardo con cui viene regolarizzata la posizione.

TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO RIDUZIONE DELLE SANZIONI
Entro 90 giorni dalla violazione Riduzione a 1/9 della sanzione base ( €3,70 entro i primi 60 giorni, € 11,11 oltre 60 giorni)
Oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione del modello 770   Riduzione a 1/8 (€ 12,50)
Entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo   Riduzione a 1/7 (€ 14,29)
Dopo la comunicazione dello schema di atto, non preceduto da Verbale di Constatazione   Riduzione a 1/6 (€ 16,67)
Dopo la contestazione del Processo Verbale di Constatazione (PVC)   Riduzione a 1/5 (€ 20,00)
Dopo la comunicazione dello schema di atto, senza istanza di accertamento con adesione   Riduzione a 1/4 (€ 25,00)

Per gli enti sportivi, il rischio non è solo economico, ma anche reputazionale e gestionale.

Implicazioni operative per imprese sportive, ASD e SSD

Alla luce del quadro normativo:

  1. È necessario verificare la corretta qualificazione contrattuale dei rapporti.
  2. Occorre monitorare le soglie di esenzione su base annua.
  3. Va garantito l’allineamento tra compensi erogati, F24 versati, flussi contributivi e dati dichiarativi.
  4. È opportuno effettuare un check preventivo prima della trasmissione telematica.

La CU 2026 non può essere gestita replicando modelli pre-riforma.

Conclusioni

La Certificazione Unica 2026 rappresenta un momento di verifica sostanziale della corretta applicazione della riforma del lavoro sportivo.
Per imprese sportive e associazioni dilettantistiche, l’approccio corretto è quello della pianificazione e del controllo preventivo, non della gestione formale dell’adempimento.
Un presidio tecnico adeguato consente di:

  • prevenire contestazioni fiscali e previdenziali
    • tutelare presidente e organi direttivi
    • garantire stabilità amministrativa all’ente

[ Andrea Sebastiani ]
Commercialista
ASI Sport&Fisco

Un’Asd si iscrive al RUNTS. Quali le conseguenze?

Può accadere che un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) nel proprio percorso evolutivo abbia interesse ad iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), diverse ragioni possono portare a questa decisione, ad esempio tale ingresso potrebbe facilitare l’accesso a bandi pubblici, contributi regionali e forme di co-progettazione o convenzionamento con gli enti locali creando opportunità maggiori rispetto a quelle offerte ad una “semplice” ASD.

È sicuramente necessario fare queste premesse:

  • la riforma del terzo settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito per brevità CTS) prevede fra le “attività di interesse generale”, oggetto sociale esclusivo o principale degli enti del terzo settore, anche le “attività sportive dilettantistiche”;
  • le ASD che entrano nel RUNTS devono sottostare alle disposizioni del CTS pur potendo rimanere agli effetti sportivi iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per svolgere normalmente la propria attività sportiva istituzionale.

All’ingresso nel RUNTS una ASD è chiamata ad affrontare diverse novità che mutano in maniera sostanziale l’ambiente fiscale-amministrativo in cui era abituata ad operare, il presente contributo cerca di affrontare i principali interrogativi che potrebbero porsi.

I CORRISPETTIVI SPECIFICI SARANNO ANCORA DECOMMERCIALIZZATI AI FINI IVA?

Stiamo parlando delle quote versate da associati e tesserati per frequentare le attività sportive organizzate dalla ASD. Dal punto di vista delle imposte indirette, cioè per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA, nulla cambia, tali corrispettivi saranno sempre considerati esclusi da IVA secondo la stessa normativa.

I CORRISPETTIVI SPECIFICI SARANNO ANCORA DECOMMERCIALIZZATI AI FINI IMPOSTE DIRETTE?

Più complessa è la risposta a questa domanda riguardante il trattamento fiscale ai fini IRES ed IRAP. La normativa che decommercializza i corrispettivi delle ASD è riscontrabile nel mondo RUNTS in maniera similare SOLO per le associazioni di promozione sociale (APS), si tratta di una particolare tipologia di ente del terzo settore avente come caratteristica principale lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività d’interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. La prevalenza dell’attività di volontariato è assicurata quando sono rispettati i limiti previsti dall’art. 36 del CTS, secondo il quale il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi, inclusi collaboratori sportivi ed amministrativo-gestionali) non deve superare:

  • il 50% del numero dei volontari (quindi massimo 1 lavoratore ogni 2 volontari)

oppure

  • il 20% del numero degli associati (quindi massimo 1 lavoratore ogni 5 associati)

e comunque deve prevalere l’attività di volontariato degli associati.

Tali condizioni vanno dunque rispettate per mantenere il regime di decommercializzazione ai fini imposte dirette uguale a quello goduto in regime di pura ASD.

Se tali caratteristiche non appartengono al modus operandi dell’ASD, allora l’ingresso nel RUNTS avverrà necessariamente come semplice ente del terzo settore (ETS). I corrispettivi specifici incassati dagli ETS sono considerati di natura non commerciale qualora non superino i costi effettivi relativi alle attività da cui originano. In altre parole la decommercializzazione è ottenibile solo nel caso in cui vi sia un sostanziale pareggio fra entrate da corrispettivi specifici e relativi costi. In particolare è concesso un superamento dei costi fino al 6% per non oltre 3 periodi d’imposta consecutivi. Sarà dunque necessario un controllo accurato della dinamica corrispettivi / costi al fine di mantenere la decommercializzazione.

L’ASD POTRÀ CONTINUARE A STIPULARE CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO?

Le attività sportivo dilettantistiche potranno continuare ad essere svolte con l’ausilio di collaboratori inquadrati secondo la nuova normativa sul lavoro sportivo.

SI POTRÀ MANTENERE IL REGIME FORFETARIO LEGGE 398/91?

L’iscrizione al RUNTS comporta la decadenza da tale regime che potrà essere sostituito da un regime simile SOLO nel caso in cui la ASD diventi una APS. Per le APS infatti è previsto un regime forfetario (art. 86 del CTS) che si differenzia da quello ex legge 398/91 sostanzialmente per questi aspetti:

  • limite di ricavi commerciali dell’anno precedente di euro 85.000, invece di euro 400.000;
  • non è dovuta l’IVA sulle fatture attive o corrispettivi commerciali, invece nell’altro regime è previsto l’addebito dell’IVA che poi viene versata all’Erario per il 50%.

Le ASD che invece entrano nel RUNTS come semplici ETS perdono il regime forfetario e non potranno godere di alcun regime semplificato ai fini IVA, dovranno gestire le attività commerciali in regime ordinario con tutti gli adempimenti previsti per i soggetti commerciali (fatturazione, versamenti, dichiarazioni, conservazione dei documenti contabili). Solo ai fini imposte dirette è previsto un regime forfetario caratterizzato da questi coefficienti di redditività:

a)  attività di prestazioni di servizi:
1)  ricavi fino a 130.000 euro, 7%;
2)  ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, 10%;
3)  ricavi oltre 300.000 euro, 17%;

b)  altre attività:
1)  ricavi fino a 130.000 euro, 5%;
2)  ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, 7%;
3)  ricavi oltre 300.000 euro, 14%.

CAMBIA QUALCOSA IN TERMINI DI SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO?

Gli iscritti al RUNTS devono rispettare specifici modelli ministeriali per la redazione del bilancio, in particolare:

  • gli ETS con ricavi, rendite, proventi non superiori a 60.000 euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa indicando le entrate e le uscite in forma aggregata;
  • gli ETS privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi non superiori a 300.000 euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa;
  • gli ETS con personalità giuridica aventi ricavi, rendite, proventi superiori a 60.000 euro devono redigere il bilancio per competenza (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione);
  • gli ETS senza personalità giuridica aventi ricavi, rendite, proventi superiori a 300.000 euro devono redigere il bilancio per competenza (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione).

Il rendiconto deve essere depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Si tratta di disposizioni completamente nuove per una ASD neo iscritta al RUNTS.

L’ACQUISIZIONE DELLE PERSONALITÀ GIURIDICA

La disciplina per il conseguimento della personalità giuridica non sarà più quella dell’art. 14 D.lgs. 39/14, sarà invece applicabile l’art. 22 del CTS e quindi verrà richiesto un patrimonio minimo legale di 15.000 e non 10.000 euro.

L’ASD POTRÀ SVOLGERE ANCHE ATTIVITÀ ULTERIORI RISPETTO A QUELLE SPORTIVO DILETTANTISTICHE?

Mentre una ASD non iscritta al RUNTS si deve occupare in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, una ASD iscritta al RUNTS può svolgere, oltre alle attività sportive, anche tutte quelle attività definite di interesse generale indicate nell’art. 5 del CTS. L’ingresso nel RUNTS quindi rappresenta un’opportunità per allargare, con le agevolazioni fiscali di cui abbiamo parlato sopra, lo spettro operativo dell’ASD, che ad esempio accanto alla gestione sportiva potrà affiancare un’attività di tipo culturale.

Le conseguenze dell’ingresso nel RUNTS non si limitano solo a quanto sinora esposto, sicuramente però queste tematiche rivestono una particolare rilevanza ed andranno approfondite prima di decidere il passaggio da ASD a ASD ETS o ASD APS.

 

[ Paolo Iaconcigh ]
ASI Sport&Fisco

La prescrizione dei crediti nelle società sportive

Ho deciso di scrivere questo articolo sulla scorta di un’esperienza pratica. Qualche settimana fa mi ha chiamato il titolare di una palestra (piuttosto grande) per una consulenza. Parlando mi ha raccontato di avere diversi crediti insoluti verso alcuni iscritti che non avevano pagato le quote di iscrizione. Mi ha detto anche detto di ritenere molti di questi crediti prescritti perché “per le palestre vale la prescrizione annuale”. Mi è sembrata strana questa affermazione perché nella maggior parte dei casi la prescrizione dei crediti è di dieci anni. Però non ho voluto rispondere “a sensazione”. Gli ho detto che avrei verificato.
Ho fatto quindi una ricerca online e ho trovato un dato ancora più confuso: diversi siti dicevano che la prescrizione per le iscrizioni in palestra è annuale. Questo però senza spiegarne davvero il motivo. A quel punto ho capito che valeva la pena fare chiarezza. Perché su questo tema circola parecchia confusione, e chi gestisce una palestra rischia di perdere soldi solo per aver ricevuto informazioni sbagliate.

Che cos’è la prescrizione

La prescrizione è un concetto fondamentale: significa che un credito, dopo un certo periodo di tempo, non può più essere fatto valere. Questo non vuol dire che quel credito “non esisteva”. Vuol dire che, se passa troppo tempo, la legge ti impedisce di chiederne la riscossione.
Per quale motivo? Un credito può estinguersi in vari modi:

  • perché è stato pagato
  • perché la prestazione non è stata eseguita
  • perché le parti hanno trovato un accordo
  • o per altri motivi ancora

Il problema è che con il passare degli anni diventa difficile dimostrare che si è realizzata una di queste cause estintive. Sarebbe assurdo, ad esempio, pretendere che una persona conservi per tutta la vita la prova di aver pagato. Nessuno può essere obbligato a tenere una ricevuta per sempre. Ecco perché la legge stabilisce dei limiti di tempo. Dopo un certo lasso di tempo non si può più chiedere il pagamento ed il debitore non sarò più costretto a conservare le prove del fatto estintivo.

I termini di prescrizione possono essere diversi. I più comuni sono:

  • 10 anni
  • 5 anni
  • 2 anni
  • in alcuni casi anche 6 mesi

Dipende dal tipo di credito.

E nelle palestre? Quando si prescrive la quota di iscrizione?

Qui arriviamo al punto più interessante. Quando si prescrive il credito per le quote di iscrizione o per gli abbonamenti di una palestra?
Perché molti siti parlano di prescrizione annuale, invece che di dieci anni?
Continuando a cercare, ho scoperto che spesso viene citato il comma 1 dell’art. 2955 del Codice Civile.
È una norma che riguarda la prescrizione breve di alcuni crediti, e in particolare quelli legati a prestazioni che vengono svolte a ore o a mesi.

Quindi parliamo di casi come:

  • insegnanti privati
  • prestazioni di lavoro per breve durata
  • vendita di merci
  • farmacisti, ecc.

La previsione relativa agli insegnanti può essere applicata nello sport, ma solo in contesti specifici.

Per esempio:

  • un corso di yoga con pagamento mensile
  • un personal trainer pagato a pacchetti o a sedute
  • lezioni individuali di pilates o di posturale
  • piccoli corsi organizzati con quote legate a periodi brevi

In queste situazioni si può discutere di prescrizione breve, perché si tratta una dimensione limitata assimilabile a quella dell’insegnante, di prestazioni ripetute, spesso difficili da ricostruire dopo anni.

La prescrizione annuale non vale per le grandi palestre

Ed è qui che nasce l’errore più frequente. Applicare l’art. 2955 c.c. ai tesserati di una palestra strutturata, con abbonamento annuale e gestione “aziendale”, non è corretto. Una palestra grande non funziona come un insegnante privato o come un piccolo corso “a ore”.
Un insegnante sa bene di dover riscuotere un credito da un proprio allievo e probabilmente si attiverà in breve tempo. Diverso il caso di una grossa struttura con migliaia di iscritti.

In questi casi, valgono le regole ordinarie.
E quindi la prescrizione può essere:

  • decennale (10 anni) nella regola generale
    oppure
  • quinquennale (5 anni) se il pagamento deriva da un rapporto continuativo, con scadenze annuali (ad esempio quota annuale ripetuta nel tempo, art. 2948, n. 4 c.c.) oppure se deriva da un rapporto sociale (art. 2949 c.c)

In altre parole: se parliamo di una palestra vera e propria, con tesseramento e abbonamenti annuali gestiti come servizio stabile, non ha senso parlare automaticamente di prescrizione annuale.

Conclusione pratica

La prescrizione “breve” può esistere nel mondo sportivo, ma riguarda situazioni specifiche: lezioni singole, corsi mensili, prestazioni molto personali.
Per le grandi palestre, invece, l’idea che tutto si prescriva in un anno è spesso frutto di una lettura superficiale o sbagliata delle norme.
E questo può portare a un danno enorme: rinunciare a crediti ancora recuperabili.
Se gestisci una società sportiva o una palestra, il consiglio è semplice: prima di considerare un credito perso, verifica bene quale prescrizione si applica davvero. Perché tra “un anno” e “dieci anni” c’è una differenza enorme.

[ Samuele Marchetti ]
Avvocato