Riparte ASI Top Tour, in presenza

Riparte ASI Top Tour, finalmente di nuovo in presenza. A promuovere questa tappa il comitato Regionale ASI Piemonte che ha fissato l’appuntamento per sabato 2 aprile, dalle 9.00 alle 13.

Sarà il primo di una serie di i incontri pensati per gli operatori del settore sportivo per un aggiornamento sulle novità normative, ma anche un momento di confronto con consulenti esperti per gestire con maggiore consapevolezza un’attività sportiva da due anni messa a dura prova. ASI Top Tour è una roadmap proposta da ASI, dove TOP sta per Territorio Opportunità e Persone.
L’intento del nostro ente è di coinvolgere i diversi comitati territoriali, per supportare le opportunità locali e fornire dei servizi sempre più vicini alle persone operanti nel settore sportivo. Un’idea che il nostro Ente ha fortemente voluto anche per migliorare il servizio proposto agli affiliati ed un modo per aggiornarsi sulle novità normative in ambito fiscale e del Terzo Settore.

PROGRAMMA
9:00 – 9:30 Accreditamento
9:30 – 10:00 Saluti e apertura dei lavori a cura di Sante Zaza, Presidente del Comitato Regionale ASI Piemonte, del Dott. Fabrizio Ricca – Assessore allo Sport della Regione Piemonte e del Dott. Stefano Mossino – Presidente Regionale CONI.
10:00 – 11:00 Accessi, ispezioni e verifiche fiscali presso le A.S.D. e S.S.D. Dott. Giuseppe Tamburo – Ex comandante della Guardia di Finanza ed esperto in A.S.D.
11:00 – 11:30 Finanziamenti per il mondo Sportivo. Avv. Duccio Fasanella – Responsabile Regione ICS.
11:30 – 12:30 A.S.D., S.S.D. o Terzo Settore? Come scegliere la forma giuridica più adatta? Dott. Luca Mattonai – Tributarista esperto in S.S.D. e A.S.D.
12:30 – 12:45 Il nuovo portale ASI per la consulenza fiscale e legale. Dott.ssa Valentina Fasolato – Marketing e Comunicazione ASI Fitness
12:45 – 13:00 Domande e risposte.

 

 

Quali sono i termini di approvazione del Bilancio di esercizio 2021?

Alla domanda se la normativa Covid prevede anche per quest’anno lo slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio di esercizio a 180 giorni dalla data di chiusura dello stesso, si risponde negativamente. Infatti la deroga agli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile che prevedeva i termini lunghi per l’approvazione del bilancio, non è attualmente in vigore essendo tornati al regime ordinario.

E’ da un’analisi dell’excursus normativo che capiamo l’origine di questo dubbio e lo sciogliamo. Il DL 18/2020 all’art. 106, comma 1, sul tema dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2019, disponeva che “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. In seguito al protrarsi della pandemia i centottanta giorni sono stati confermati anche per l’esercizio 2021. La legge n. 21 del 26 febbraio 2021 recitando “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio” se da una parte conferma l’estensione dei termini anche nell’anno 2021, dall’altra li limita ai bilanci relativi all’esercizio 2020. Ed ecco che viene meno il carattere generale della prima disposizione, tornando di fatto al regime ordinario che prevede l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura di esercizio.

Una normativa emergenziale è però ancora in vigore, ed è quella relativa alle modalità con cui sono tenute le assemblee. Il DL N. 228 del 30 dicembre 2021 all’art. 3 prevede che “il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022”, confermando quindi le riunioni in videoconferenza a distanza, senza presenza fisica, pur rimanendo invariata la tempistica per l’approvazione. In tal caso sarà necessario garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto; non è invece necessario che presidente e segretario si trovino nello stesso luogo.

Ecco che per i sodalizi sportivi con ragione giuridica di SSD a RL o Cooperativa, il cui esercizio ha periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine ordinario per l’approvazione del bilancio scade il 30 aprile 2022. Conseguentemente entro il 14 aprile 2022 deve essere redatto dall’organo amministrativo il progetto di bilancio da mettere a disposizione dei soci a far data dal giorno successivo, 15 aprile, ovvero sia a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l’assemblea, così come da previsione normativa.

Rimane chiaramente salva la possibilità di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura di esercizio nei casi specificatamente previsti dal codice civile, ovvero per quelle società tenute alla redazione del bilancio consolidato e in caso di particolari esigenze dovute alla struttura o all’oggetto della società, se previsto dallo statuto di quest’ultima.

Per i sodalizi costituiti in forma di ASD, mancando invece una specifica normativa, si fa riferimento a quanto previsto nello statuto sia per le modalità e i termini della predisposizione del bilancio (rendiconto economico finanziario) che per l’approvazione dello stesso. Generalmente si ricalca il termine dei 120 giorni di cui sopra per l’approvazione in prima convocazione da parte dell’assemblea dei soci, ecco che dovendo essere inviata la convocazione dell’assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la stessa (entro il 30 aprile 2022), il bilancio deve essere predisposto indicativamente entro il 15 aprile. Anche per le associazioni e le fondazioni si conferma la possibilità di svolgere le assemblee con modalità on line entro il 31 luglio 2022, indipendentemente dalla previsioni statutarie.

[  Barbara D’Onza  ]
Dottoressa Commercialista esperta nel settore sportivo

Modello EAS, modalità di presentazione

Entro il 31 marzo 2022, gli enti non commerciali sono tenuti a presentare un “nuovo” modello EAS qualora siano intervenute, nell’anno 2021, variazioni nei dati precedentemente comunicati.
Più precisamente, il modello va presentato per la prima volta all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente oppure entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate modifiche durante l’anno precedente.

Soggetti interessati

L’adempimento interessa tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e nell’art. 4, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 633/1972, compresi quelli che svolgono la sola attività istituzionale ovvero si limitano a riscuotere quote associative o contributi.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n.398/1991– Regime speciale IVA e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460/1997;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

ATTENZIONE: Il modello EAS non deve essere presentato dagli Enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro Unico nazionale così come introdotto dal D.Lgs n.117/2017 (c.d. “Riforma del Terzo settore”).

Modalità operative

Come accennato, la comunicazione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (è d’obbligo rammentare che il modello EAS deve essere ripresentato completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subìto variazioni);
  • esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).

Per gli enti neo-costituiti, invece, il modello EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti” (occorre barrare la relativa casella, avendo cura di inserire la data di decorrenza).
Tra i motivi che possono far venire meno i requisiti:

  • lo svolgimento in modo esclusivo o prevalente da parte dell’ente associativo di attività commerciale;
  • la trasformazione dell’ente associativo in società lucrativa;
  • la trasformazione dell’ente associativo in fondazione;
  • per le associazioni di cui all’art. 148, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona), il venire meno di una delle clausole antielusive di cui all’art. 148, comma 8, D.P.R. n. 917/1986.

Compilazione semplificata

In presenza di dati e notizie già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, per alcune tipologie di enti associativi sono previste modalità semplificate di compilazione del modello.
La semplificazione interessa i seguenti soggetti:

  • associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla Legge n. 383/2000;
  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/1991, diverse da quelle esonerate (organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
  • associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
  • associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • movimenti e partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della Legge n. 2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o europeo;
  • associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, loro articolazioni territoriali e/o funzionali, enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni, istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. (es. l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
  • associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
  • federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

Remissione in bonis

In caso di inadempimento, è prevista la possibilità della c.d. remissione in bonis, consistente in una sorta di ravvedimento per consentire ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione fiscale al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali o regimi opzionali.
A tal fine è necessario:

  • presentare il modello EAS;
  • versare una sanzione pari ad 250 euro.

Il versamento deve avvenire mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 8114, entro il termine della prima dichiarazione utile.

In questo caso, si fa riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2021 in scadenza il 30 novembre 2022.

 

[  Luca Mattonai  ]
Dottore Tributarista ed Esperto in SSD
www.asisportfisco.it

Controlli sui contributi a fondo perduto

Facendo seguito all’’articolo pubblicato in data 29 ottobre 2021 riguardante l’attività di Controllo sui percettori dei Contributi e Fondo Perduto e le relative sanzioni, con il breve elaborato di oggi, andremo ad esaminare la Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 4 del 7 maggio 2021 recante gli Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti con particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei controlli sui percettori dei C.F.P. siano esse A.S.D. che Enti del Terzo Settore.

Per quanto sopra delineato non vi è dubbio che la circolare nr. 4  ha previsto che L’attività ispettiva dovrà essere prioritariamente indirizzata nei confronti dei soggetti che hanno indebitamente fruito dei diversi regimi agevolativi che sono stati via via introdotti dal Governo per fare fronte alla crisi generata dalla pandemia , atteso che un preliminare controllo, e stato fatto riguardo al possesso dei requisiti previsti e reperibili presso banche dati ( Registro CONI, Anagrafa Tributaria etc.) pertanto: “le verifiche successive saranno orientate verso le corretta indicazione delle percentuali di contributo richiesto rapportate alle dimensioni  economiche del richiedente e, per quanto riguarda gli Enti  non commerciali e le Onlus, l’attività dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza  saranno  supportate da specifiche analisi del rischio, volte prioritariamente all’individuazione degli enti che svolgono attività inidonee a perseguire scopi sociali, procedendo al recupero a tassazione delle agevolazioni indebitamente fruite”.
Il numero dei controlli suddiviso su tutto ilo territorio nazionale sarà idoneo ad ingenerare nei percettori dei C.F.P. la elevata probabilità di subire un accertamento per verificare se quel determinato Ente associativo abusa della qualifica di Non Profit per usufruire indebitamente della agevolazioni ad esso riservate, ed a tal proposito,  sono stati riscontrati e sanzionati dei casi in cui sono state raggiunte finalità lucrative da enti sportivi e del terzo settore mediante la deviazione, per  scopi illegittimi, di risorse ottenute da campagne di raccolta fondi effettuate sia con modalità in presenza che utilizzando piattaforme on-line .
L’attività di verifica sarà effettuata secondo le prescritte modalità operative, in prima fase sarà controllato l’assetto formale (Atto e Statuto; libri sociali; adesione o meno alle legge 398/91 iscrizione al registro CONI, numero soci tesserati etc) sarà dato particolare risalto, per come già sopra evidenziato, all’accertamento del principio di democraticità interna e se sono stati  suddivisi utili anche in forma indiretta.
La seconda fase verterà sull’esame tecnico della documentazione contabile, bancaria e gestionale. Nei casi di presunte violazioni gravi si farà ricorso agli accertamenti bancari, estesi anche ai soggetti facenti parte dei Consiglio Direttivo.
Per quanto riguarda il controllo degli atti e delle dichiarazioni, sarà prestata particolare attenzione alla fase di selezione degli atti da sottoporre a controllo, concentrandosi sulle fattispecie con significativi ed elevati profili di rischio e che presentino, come anticipato in premessa, un interesse sia dal punto di vista della proficuità, sia della sostenibilità della pretesa tributaria.

Di seguito una sintesi dei vari processi operativi che riguardano gli accertamenti in campo fiscale e tributario:

  • verifica dei requisiti previsti per l’ottenimento del beneficio economico, effettuate incrociando le informazioni reperibili da varie fonti a disposizione della Pubblica Amministrazione (Banche Dati ) supportate:
  • attività di intelligence;
  • attività derivanti dal controllo economico del territorio effettuata quotidianamente da personale della GDF;
  • attività di analisi dei dati  che riguarderà anche la valutazione di pregresse attività operative che hanno portato alla costatazione di   illeciti  su tutto il  territorio nazionale , con particolare rilevanza all’analisi del rischio di pericolosità fiscale effettuata attraverso l’utilizzando di specifici applicativi disponibili tenendo conto, della conoscenza diretta del territorio e delle singole peculiarità che caratterizzano i vari settori di attività, in modo da ottenere una selezione mirata dei soggetti, per evitare di perseguire, salvo evidenti casi di abuso, situazioni di minima rilevanza che diventano improduttive ai fini del recupero a tassazione delle violazioni rilevate.

Le operazioni tecniche sull’Ente associativo selezionato riguarderanno, oltre alla basilare gestione democratica, ma anche il corretto rapporto associativo e tutti gli altri elementi da cui scaturisce l’ottenimento delle agevolazioni fiscali: con particolare riferimento alla redazione dei rendiconti e loro iter approvativo e più specificatamente, tra i principi di particolare attenzione sarà la rilevazione dell’effettivo e corretto rapporto tra associazione e singolo socio, in quanto durante i controlli fiscali già effettuati, spesso con l’invio di un questionario ai singoli soci,  il dato che si rileva, e che la maggior parte degli intervistati, non ha idea di cosa significa essere socio di un’associazione e dei diritti e doveri che ne derivano e quindi, per il verificatore, diventa oltremodo semplice disconoscere il principio di democraticità, che è uno dei cardini imprescindibili di un ente associativo e di conseguenza far rientrare l’associazione nel campo del profit per recuperare a tassazione sia  volume d’affari generato dall’attività istituzionale che   gli importi illecitamente percepiti.
Saranno esaminate le operazioni relative fatture per accertare se sono in tutto o in parte inesistenti  fenomeno spesso riscontrato nei contratti di sponsorizzazione. Sarà verificato il corretto utilizzo dei fondi ricevuti per accertare se sono stati utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dagli statuti.

[  Giuseppe Tamburo  ]
Dottore Tributarista
www.asisportfisco.it

CU 2022: scadenza 16 marzo

Si avvicina anche quest’anno la consueta scadenza per la compilazione e trasmissione delle Certificazioni Uniche 2022: il 16 marzoinfatti segna il termine per tutti i sostituti di imposta per trasmettere le CU. Anche le associazioni sono sostituti di imposta e devono compilare e trasmettere annualmente le CU per somme erogate nell’anno di imposta precedente. Si tratta principalmente di somme corrisposte a lavoratori dipendenti o a lavoratori autonomi ma l’obbligo riguarda anche le somme inquadrabili nei redditi diversi, come il lavoro occasionale o le prestazioni sportive dilettantistiche. Sono parificate alle Asd anche le bande, i cori e le filodrammatiche che abbiano retribuito i propri direttori e i collaboratori tecnici sempre con il regime dei 10.000 euro (art. 67 del Testo unico delle imposte sui redditi).

Il pagamento è dovuto anche se i compensi erogati nel 2021 a ciascun singolo collaboratore sono inferiori ad euro 10.000. L’Associazione è infatti tenuta alla compilazione e trasmissione delle relative CU, anche per importi non soggetti alle ritenute e alle addizionali IRPEF. La trasmissione va fatta esclusivamente in via telematica utilizzando la modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate anche avvalendosi di intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
Per procedere alla compilazione della CU, dovrete trasmettere al vostro professionista di riferimento i dati anagrafici completi dell’associazione e i dati anagrafici del Presidente in carica che firma la CU e conferisce l’incarico per la trasmissione telematica.

Inoltre, per i compensi sportivi necessiteranno: dati anagrafici completi di ogni percipiente: prestando particolare attenzione al:

  • Codice fiscale, che deve essere validato dall’anagrafe tributaria (quindi ricavare il numero dal tesserino sanitario dell’interessato e non da programmi o app per il calcolo del c.f.)
  • Totale importi percepiti nell’anno 2021.
  • Ricevute dei compensi percepiti complete di tutti i dati anagrafici e della causale (compenso sportivo dilettantistico)
  • F24 ritenute e addizionali versate sulle somme eccedenti euro 10.000

per i compensi occasionali:

  • Dati anagrafici completi di ogni percipiente: prestare attenzione al codice fiscale, che deve essere validato dall’anagrafe tributaria (quindi ricavare il numero dal tesserino sanitario dell’interessato e non da programmi o app per il calcolo del c.f.)
  • Totale importi percepiti nell’anno 2021
  • Ricevute dei compensi occasionali complete di tutti i dati anagrafici e della causale (compenso per lavoro occasionale)
  • F24 ritenute versate

per lavoro autonomo. In questa categoria rientrano gli istruttori, insegnati e i tecnici con partita iva, liberi professionisti  vari come commercialisti, avvocati, medici, grafici ecc. sia in regime ordinario sia in regime agevolato (non soggetto a ritenuta d’acconto).

Per procedere servono:

  • Fatture dei professionisti intestate all’associazione e pagate nell’anno 2021
  • Indicazione ente previdenziale e regime previdenziale se non indicato in fattura
  • F24 ritenute versate (per professionisti con regime ordinario)

Altri casi: anche le provvigioni erogate a mediatori (ad esempio all’agenzia immobiliare che ha trattato la locazione dell’immobile) corrisposte dall’associazione nell’anno 2021 sono soggette all’obbligo di CU.

 

[  Andrea Albertin  ]
Avvocato del Foro di Padova
www.asisportfisco.it