L’Inail nei rapporti sportivi

La riforma dello sport ha introdotto l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche per i lavoratori sportivi. L’art.34 comma 1 del D.Lgs. 36/2021 recita infatti: i lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

Sebbene la lettura letterale della norma faccia espresso riferimento ai lavori subordinati, ci si è interrogati, sin da subito, se tale tutela fosse da estendere anche ad altre forme contrattuali attraverso le quali è possibile instaurare e svolgere attività lavorative nel mondo dello sport. In particolare, ci si è chiesto se le collaborazioni coordinate e continuative di carattere sportivo fossero soggette a tali tutele, tenuto conto che il comma 3 del suddetto articolo del decreto 36/2021 a sua volta recita:

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.

Ebbene, anticipiamo subito che, non tutti i collaboratori sportivi sono soggetti all’obbligo assicurativo. L’esatta collocazione di coloro che hanno l’obbligo di assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro va ricercata nella tipologia di rapporto contrattuale e nella natura dell’attività svolta. Con questo contributo desideriamo fare chiarezza a beneficio di tutte le Associazione o Società Sportive che hanno o desiderano instaurare rapporti di lavoro sportivo.

I Lavoratori sportivi Subordinati e i Co.Co.Co. Sportivi

Come detto, l’Art. 34 D.Lgs. 36/2021 stabilisce che la tutela assicurativa INAIL si applica esclusivamente ai lavoratorisportivi subordinati, ossia a coloro che prestano attività nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, sia in ambito professionistico che dilettantistico. Tutti coloro che sono inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi sono assoggettati alla tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della Legge 289/2002, che disciplina le polizze federali per i tesserati. In altre parole, i co.co.co. sportivi (atleti, tecnici, istruttori etc.) non sono soggetti a INAIL, ma alla copertura assicurativa privata di diritto sportivo.
Analogamente, la semplice appartenenza all’associazione in qualità di socio o tesserato non determinano alcun obbligo di iscrizione all’INAIL. In tali casi l’assenza di contratto e del relativo compenso, hanno come effetto che l’attività svolta resta coperta solo dalla polizza federale o da quella privata stipulata dall’Ente sportivo.

I Collaboratori Amministrativo-Gestionali

Diversa è, invece, la situazione dei collaboratori amministrativi gestionali. Essi ai sensi del D.Lgs. 36/2021, ricordiamo, non sono considerati lavoratori sportivi seppure, ad essi, sono state estese le stesse agevolazioni fiscali e previdenziali. Essendo, tali soggetti, dei collaboratori parasubordinati ed, in quanto tali, disciplinati dall’art.409 del codice di procedura civile, essi sono assoggettati all’obbligo di assicurazione presso l’Inail.

Di conseguenza, l’ASD o la SSD, in qualità di committente è tenuta a tutti gli adempimenti del caso. Devono, infatti, provvedere a:

  • aprire la posizione INAIL inviando all’INAIL la denuncia di inizio attività;
  • effettuare, entro il 16 febbraio dell’anno successivo all’instaurazione del rapporto di collaborazione, del saldo del premio dovuto;
  • comunicare all’Istituto, entro il 28 febbraio, sempre dell’anno successivo all’instaurazione del rapporto di collaborazione, del totale dei compensi erogati.

I Volontari e l’INAIL

Per completezza di trattazione analizziamo, infine, la situazione dei volontari sportivi (art. 29 del D.Lgs.36/2021). Il volontario sportivo è quel soggetto che presta la propria opera gratuitamente e senza alcun vincolo di subordinazione. In quanto tale non è, quindi, un soggetto per cui vige l’obbligo assicurativo. Nei confronti dei volontari, le ASD e le SSD devono, comunque, garantire la tutela contro gli infortuni e la responsabilità civile. Tale tutela si concretizza attraverso una copertura assicurativa privata (spesso attivabile anche attraverso apposite convenzioni messe a disposizione dalle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva cui i soggetti vengono tesserati) la cui mancanza può determinare una responsabilità diretta per l’ente.

Quali rischi per le ASD e SSD

Abbiamo visto che, in ambito sportivo, vige un sistema “a più vie”, dove la tutela pubblica INAIL convive con quella garantita dal tesseramento presso Federazioni o Enti di promozione sportiva e prevista dalla Legge 289/2002 o con quella privata e la cui scelta è obbligata a seconda della tipologia di lavoro, alla tipologia contrattuale o allo svolgimento di attività in forma retribuita o volontaria.
Ma quali sono le conseguenze di una mancata assicurazione presso L’INAIL nel caso di obbligo in tal senso?
Ebbene in caso di omissione o errata applicazione della norma l’Ente sportivo può incorrere in:

  • sanzioni amministrative per mancata denuncia o versamento dei premi;
  • responsabilità civile per i danni subiti dal soggetto infortunato;
  • azione di rivalsa da parte dell’INAIL;
  • contestazione di lavoro irregolare in caso di riqualificazione del rapporto.

Parallelamente, se l’ente non provvede a garantire le polizze federali o private per le categorie escluse dall’INAIL, risponde personalmente di ogni evento dannoso occorso ai collaboratori o ai volontari.

Conclusioni

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nello sport dilettantistico non è un obbligo sempre necessario. Riguarda solo alcuni tipi di rapporto lavorativo. quelli contrattualizzati e retribuiti con carattere subordinato o amministrativo-gestionale.
Altri soggetti non rientranti in dette categorie (co.co.co. sportivi, volontari, soci e tesserati non retribuiti) sono coperti da un diverso sistema di tutela, federale o privato, a seconda dei casi.
Comprendere e applicare correttamente le norme e le tutele è essenziale per le ASD e SSD, soprattutto per non incorrere in responsabilità anche di carattere penale oltre che amministrativo.

[ Mario Rapisarda ]
Consulente del Lavor

Certificazione unica. Approfondimenti

Dal 1° luglio 2023, con l’entrata in vigore della riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2021, il mondo dello sport dilettantistico ha visto un cambiamento significativo. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche ed i collaboratori dilettanti parasubordinati é divenuto obbligatorio trasmettere la Certificazione Unica “sportiva” nel formato CU di lavoro dipendente ed assimilati e non più nella forma delle CU di lavoro autonomo.

Con l’avvio del nuovo regime e le prime CU “sportive” con scadenza operativa nel marzo 2024, ci sono stati molti dubbi interpretativi. In particolare si é discusso dell’uso del campo punto 54 — “imponibile contributivo” presente nella sezione 3-bis del modello CU per un parasubordinato sportivo dilettante. Alcuni articoli pubblicati nelle prime fasi hanno sostenuto che al punto 54 si dovesse riportare un valore al netto dei contributi a carico del collaboratore (ossia quello che poi si indica al punto 57). In realtà, questa interpretazione risulta erronea.

Secondo la normativa generale l’imponibile contributivo-previdenziale é la base su cui si calcolano i contributi previdenziali per lavoratori dipendenti, parasubordinati o assimilati. E’ costituito da tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di lavoro. Rientrano quindi elementi come compensi ordinari ma anche, quando previsti, sia premi che provvigioni ed anche compensi straordinari ma non rientrano alcune voci escluse dalla legge, come per esempio certe indennità o somme tassativamente escluse, come definito dall’art. 12 della legge previdenziale ed eventualmente dalla normativa fiscale/contrattuale. In sintesi l’imponibile contributivo-previdenziale rappresenta il reddito lordo “utile” ai fini del calcolo dei contributi sociali, non necessariamente coincidente con il semplice compenso erogato lordo, ma con le opportune esclusioni o deduzioni previste dalla normativa.

Nel contesto delle collaborazioni sportive dilettantistiche soggette a contribuzione tramite la Gestione Separata Inps, la CU può richiedere la compilazione della sezione 3-bis come segue:

  • Il compenso totale corrisposto va indicato al punto 53;
  • Per determinare l’imponibile contributivo da indicare al punto 54, si parte dal compenso totale e si applica — secondo la disciplina specifica per soggetti sportivi dilettanti — la prevista franchigia previdenziale (tipicamente i primi 5.000 euro annui, esenti).
  • Non si deve, invece, sottrarre i contributi che in seguito verranno a carico del collaboratore (cioè quelli indicati al punto 57). Questi ultimi servono solo per ripartire l’onere contributivo, non per determinare la base imponibile.

In altre parole l’imponibile contributivo deve riflettere il reddito “utile” ai fini previdenziali, non il netto dopo versamenti contributivi. L’erronea impostazione che considerava il punto 54 al netto dei contributi da trattenere (punto 57) contrasta con i principi generali di calcolo dell’imponibile previdenziale: come spiegato da fonti che definiscono l’imponibile previdenziale, la base su cui si calcolano i contributi è determinata prima dell’applicazione delle aliquote contributive, non dopo. Inoltre, nella pagina di calcolo gestita tramite piattaforma operativa per lo sport dilettantistico “RAS” o “RASD” viene confermato che l’imponibile contributivo viene determinato prima della ripartizione dei contributi tra collaboratore ed associazione committente; dunque il punto 54 non può contenere alcuna deduzione legata al punto 57.

Esempio concreto di compilazione della CU per un collaboratore dilettante percepisce in un anno 15.000 € come compenso, senza altri compensi sportivi da altre associazioni sportive dilettantistiche”:

  • Punto 53 – Compensi totali corrisposti = 15.000 €
  • Punto 54 – Imponibile contributivo = 15.000 € – 5.000 € (franchigia) = 10.000 €
  • Punto 55 – Imponibile IVS = Imponibile previdenziale su cui si calcola il contributo per invalidità/vecchiaia/superstiti. Per i soggetti sportivi dilettanti, fino al 31/12/2027 si applica il contributo IVS su il 50% dell’imponibile contributivo. Nel nostro caso: 50% di 10.000 € = 5.000 €.
  • Punto 56 – Contributi dovuti: Ammontare totale dei contributi che devono essere versati alla INPS per quel soggetto, calcolati sull’imponibile IVS (ossia su quei 5.000 €) con l’aliquota prevista per i collaboratori sportivi dilettanti. L’aliquota attuale (2025) per lavoratori sportivi dilettanti é del 25 % per la quota IVS + contributi assistenziali/aggiuntivi (tutele, eventuale DIS-COLL, se dovuta); complessivamente per il 2025 è indicata come circa 27,03% per chi è iscritto alla Gestione Separata. Quindi: contributi dovuti ≈ 5.000 € × 27,03% = ≈ 1.351,50 € (indicativamente — da arrotondare secondo le prassi).
  • Punto 57 – Contributi a carico del parasubordinato: Quota trattenuta al collaboratore quindi la parte a suo carico. Per i parasubordinati sportivi dilettanti, l’onere é ripartito come 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della associazione committente. Nel nostro esempio: 1/3 di 1.351,50 € = 450,50 € (da indicare come contributi trattenuti al lavoratore).
  • Punto 58 – Contributi versati: Importo totale dei contributi effettivamente versati alla Gestione Separata dalla associazione committente (quindi quota a carico datore + quota a carico lavoratore), pari a quanto indicato al punto 56 anziché 57. In pratica, dovrebbe coincidere con i 1.351,50 € totali, salvo arrotondamenti.
  • Punti 59 & 60 – Mesi di denuncia UNIEMENS: Vanno barrati i mesi per cui è stata presentata la denuncia telematica UNIEMENS per quei compensi.
  • Punto 61 – Tipo rapporto: Indica il codice che qualifica il rapporto del collaboratore secondo le istruzioni INPS (per esempio “D1”, “D2”, “D3” etc., a seconda che il lavoratore sia assicurato anche altrove o meno) secondo quanto previsto per il 2025.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che la redazione corretta della CU sportiva (in particolare del punto 54) richiede di attenersi alla definizione tecnica di imponibile contributivo-previdenziale, adattata al regime fiscale-previdenziale degli sportivi dilettanti. Qualsiasi sottrazione ulteriore (come i contributi a carico del collaboratore) prima del punto 54 sarebbe infondata e configurerebbe un errore di compilazione. L’adozione di questa impostazione non é solo una questione formale ma una tutela per associazioni e società sportive, collaboratori e professionisti che compilano la CU, evitando contestazioni da parte degli enti previdenziali in fase di controllo o rettifica.

[ Alessio Pistone ]
Commercialista – Consulente del Lavoro – Revisore

Premi sportivi nel 2026: facciamo il punto

Dopo la riforma dello sport la disciplina fiscale dei premi sportivi dilettantistici continua a essere terreno di incertezza applicativa per il susseguirsi di provvedimenti normativi e di prassi sui quali è opportuno fare chiarezza.

Il trattamento dei premi nella riforma dello sport

Nel quadro normativo post riforma a seguito dell’abrogazione dell’art. 67 co.1 lett. m) per il settore sportivo dilettantistico, anche i premi modificano il regime impositivo e vengono ricondotti al trattamento tributario ordinario di cui all’art. 30 del d.p.r. 600/73: le somme erogate a tale titolo non concorrono alla formazione del reddito ma sono soggette a una ritenuta a titolo di imposta pari al 20%, a rivalsa facoltativa.

L’art. 36, comma 6-quater, del d.lgs. 36/2021 definisce i premi come “le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo … per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche.” I premi quindi possono essere erogati solo ad atleti e a tecnici e non ad altre figure; presuppongono il conseguimento di un risultato sportivo genuinamente aleatorio e non correlato alla durata o all’intensità della prestazione eseguita ma solo al risultato sportivo e non vengono negoziati dalle parti.  L’ aleatorietà verrebbe meno in presenza di somme formalmente erogate a titolo di premio ma di fatto legate a prestazioni del tutto prevedibili e preventivamente pattuite tra le parti allo scopo di eludere l’inquadramento di una prestazione a titolo oneroso e nella sostanza negoziate come corrispettivo o retribuzione di risultato.

Che differenza c’è tra i premio sportivo e premio o compenso di risultato?

Le somme pattuite nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo con un atleta o con un tecnico come “premio di risultato” per il raggiungimento di determinati obiettivi sportivi sono legittime ma si qualificano come compenso variabile, soggetto al trattamento dei compensi da lavoro sportivo; tali somme pertanto si cumulano con altri compensi al fine della determinazione delle franchigie fiscali di 15.000 euro annui e previdenziali di 5.000 euro annui previste rispettivamente dall’art.36 co. 6 e dall’art. 35 per il lavoro sportivo autonomo. Invece i premi legati alla vincita o al risultato ipotetico, non negoziati ma stabiliti unilateralmente dalla società sportiva erogante, scontano la ritenuta a titolo di imposta del 20%, non concorrono alla formazione del reddito e non concorrono alla determinazione delle soglie di franchigia del lavoro sportivo. L’agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n.9/2025 ha chiarito nello specifico che ai premi  percepiti dai lavoratori sportivi in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, “non sia applicabile la disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 36, comma 6-quater, del decreto legislativo n. 36 del 2021 e 30, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, anche qualora le somme erogate siano qualificate, nelle varie tipologie di contratti di lavoro sportivo, come “premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto le predette somme costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo, oppure collaborazione coordinata e continuativa). In tali ipotesi, quindi, i premi devono essere assoggettati a ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente.”

Dietrofront sull’esenzione dei 300 euro

L’esenzione per i premi di importo non superiore a 300 euro erogati agli atleti merita alcune importanti precisazioni alla luce delle più recenti novità normative.

L’art. 18, comma 4, lettera h), del D.lgs. n. 192/2025, ha abrogato infatti il comma 9 dell’art. 45 del D.lgs. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione – TUVR) che a sua volta aveva reso permanente l’esenzione dei premi sportivi di importo non superiore a 300 euro già prevista una prima volta in via temporanea dal Decreto Milleproroghe per il 2024 (DL 215/2023) con disposizione che seppure di tenore retroattivo – in quanto riferita ai premi erogati a far data dal 29 febbraio 2024 – risultava applicabile dal 1^ gennaio 2026.

A seguito della recente abrogazione e alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Risposta ad Interpello n.265/2025 – ormai superata dalla successione soppressione della norma- consegue in definitiva che l’esenzione opera esclusivamente per i premi erogati dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024 e non per i periodi successivi;  sulle somme erogate a titolo di premi a partire dal 1^ gennaio 2025 andrà quindi sempre operata e versata la ritenuta :  se l’ente erogante in virtù delle pregresse previsioni non avesse ancora versato la ritenuta nei termini di legge potrà provvedervi mediante ravvedimento operoso.

In relazione ai premi erogati agli atleti – riferiti esclusivamente al suddetto periodo – ricordiamo infine l’esenzione è riferita alle somme complessivamente attribuite dal sostituto di imposta al medesimo soggetto, con la precisazione che in caso di superamento del limite, le somme sono assoggettate alla ritenuta alla fonte interamente; quindi fin dal primo euro e non solo per l’importo eccedente i 300 euro.

Qual è il trattamento fiscale dei premi? Il beneficiario deve dichiararli?

Le somme percepite a titolo di premio da atleti o tecnici, in relazione ai risultati ottenuti, non costituiscono redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione, non concorrono alla formazione del reddito, ma scontano una ritenuta a titolo di imposta, a rivalsa facoltativa, del 20%. La tassazione dei premi è alla fonte, con una ritenuta a titolo di imposta e non di acconto perciò non è necessario indicarli nella dichiarazione dei redditi. I premi rilevano invece ai fini del calcolo dell’ISEE.

A quanto ammonta la ritenuta per gli atleti stranieri?

Come confermato dalla Risposta ad Interpello 9/2025 dell’Agenzia delle Entrate ai premi erogati a soggetti fiscalmente non residenti – atleti e tecnici così qualificati in base al regolamento dell’ente affiliante – si applica il medesimo trattamento fiscale e quindi la ritenuta a titolo di imposta pari al 20%, salva l’esenzione per gli importi e il periodo di relativa applicazione.

Quali obblighi e adempimenti ricadono sulla società sportiva?

La società che eroga il premio deve operare e versare la ritenuta a titolo di imposta pari al 20% entro il 16 del mese successivo all’assegnazione del premio e presentare il modello 770.

 

[ Biancamaria Stivanello ]
Avvocato
ASI Sport&Fisco

Attività sportiva e Terzo Settore. Guida alla doppia iscrizione

Il panorama legislativo degli enti non profit ha subito negli ultimi anni una trasformazione radicale. L’incrocio tra la Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ha creato una nuova categoria di soggetti: gli Enti del Terzo Settore (ETS) che esercitano attività sportiva dilettantistica.

L’attività sportiva come attività di interesse generale

Il punto di partenza di questa integrazione si trova nell’Articolo 5 del Codice del Terzo Settore (CTS), che prevede “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” tra le attività di interesse generale. Lo sport viene così riconosciuto dallo Stato come un pilastro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’iscrizione al RUNTS e al RAS

Un’associazione sportiva con statuto a norma CTS può iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), acquisendo la qualifica di ETS. Parallelamente, la Riforma dello Sport, introducendo tra le forme giuridiche dei sodalizi sportivi gli ETS, permette a questi enti di iscriversi anche al RAS (Registro delle Attività Sportive).

Perché un ETS possa ottenere la doppia iscrizione, devono sussistere tre condizioni fondamentali:

  1. Priorità dell’iscrizione: L’ente deve essere già regolarmente iscritto al RUNTS.
  2. Previsione Statutaria: Lo statuto deve prevedere l’attività sportiva, che può essere esercitata anche in maniera non stabile o non principale.
  3. Ragione Sociale: Non è necessario inserire la finalità sportiva nella ragione sociale, purché l’attività sportiva sia presente nell’oggetto sociale.

Il criterio di compatibilità

Un aspetto cruciale è la gerarchia normativa: per gli ETS, la normativa sportiva si applica solo in quanto compatibile con il Codice del Terzo Settore. Ciò comporta l’impossibilità di usare la Legge 398/91 e l’obbligo di rispettare i vincoli del RUNTS in materia di trasparenza, volontariato e assenza di lucro (anche indiretto).

Conclusione

L’integrazione tra sport e Terzo Settore offre nuove opportunità di sostenibilità, ma richiede un’attenta analisi statutaria per evitare conflitti tra i due mondi normativi.

 

Tabella Comparativa.
ASD vs ETS Sportivo

Caratteristica ASD (Solo RAS) ETS Sportivo (RUNTS + RAS)
Registri Solo RAS RUNTS + RAS
Attività prevalente Deve essere quella sportiva Può essere secondaria rispetto ad altre sociali
Agevolazioni Locali Vincolate a normativa sportiva Agevolate (compatibilità urbanistica ETS)
5 per mille Vincoli normativi Di diritto come ETS
Regime Fiscale Legge 398/91 Regimi forfettari CTS
Lavoro Sportivo Si applica D.Lgs. 36/2021 Si applica se compatibile con CTS

[ Barbara D’Onza ]
Dott.sa commercialista
ASI Sport&Fisco

In merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo per i debiti tributari delle Asd

Con la sentenza 2 ottobre 2025, n. 26544, la Corte di cassazione è nuovamente intervenuta sulla responsabilità dei membri del consiglio direttivo per i debiti tributari gravanti sulle associazioni sportive dilettantistiche.

La pronuncia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui veniva contestato all’ente sportivo lo svolgimento di attività in violazione sia dell’art. 148 TUIR sia dello statuto associativo, con conseguente disconoscimento delle agevolazioni di cui alla L. 398/1991 e obbligo di versare maggiori imposte (IRES, IRAP e IVA) e relative sanzioni amministrative. L’Agenzia delle entrate individuava come coobbligati i componenti del consiglio direttivo, presumendo la responsabilità oggettiva degli stessi in ragione del ruolo rivestito all’interno dell’associazione.

Nella pronuncia in commento, è stata esclusa la fondatezza della tesi dell’Agenzia delle entrate, secondo cui l’appartenenza di un soggetto al consiglio direttivo sarebbe sufficiente a determinarne l’automatica responsabilità per i debiti tributari dell’associazione. La Corte di cassazione ha, infatti, ritenuto che “l’estensione soggettiva della responsabilità per le obbligazioni tributarie dell’ente investe il singolo componente del consiglio direttivo solo allorquando la proiezione esterna che impegna l’associazione verso terzi sia stata concretamente esercitata attraverso un’attività negoziale che impegni l’ente verso terzi”.

Ciò è coerente con il disposto dell’art. 38 c.c., che si applica anche ai debiti aventi natura tributaria, e prevede che delle obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute rispondano personalmente e solidalmente le sole persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Ne consegue che, ai fini di individuare quali persone possano essere ritenute responsabili, non è sufficiente che un soggetto rivesta la carica di componente del consiglio direttivo, “ma dev’essere fornita la prova della concreta attività svolta da costui in nome e per conto dell’associazione e tale onere, per quanto concerne le obbligazioni tributarie dell’ente, grava sull’Amministrazione finanziaria”.

Alla luce di quanto affermato dalla Corte di cassazione, è pertanto necessario verificare, da un lato, quale soggetto abbia rivestito la qualifica di legale rappresentante dell’associazione, e dall’altro, chi abbia sottoscritto le dichiarazioni fiscali dell’ente (solitamente il soggetto che riveste la qualifica di legale rappresentante è lo stesso che sottoscrive le dichiarazioni fiscali, ma l’art. 1, comma 4, D.P.R. 322/1998 prevede che la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche possa essere sottoscritta non solo dal rappresentante legale, ma, in mancanza, anche da chi ne ha l’amministrazione di fatto o da un rappresentante negoziale).

Ciò in quanto, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, la responsabilità per le obbligazioni tributarie dell’associazione grava:

– sul legale rappresentante, anche qualora non abbia sottoscritto le dichiarazioni tributarie, in ragione del ruolo rivestito e del correlato obbligo di vigilanza sull’operato dei soggetti eventualmente delegati alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;

– su coloro che, oltre ad essere componenti del consiglio direttivo, risultano altresì sottoscrittori delle dichiarazioni fiscali (anche se non rivestono la carica di legale rappresentante dell’associazione).

A ciò si aggiunga che la responsabilità del legale rappresentante è stata riconosciuta non solo con riferimento ai periodi d’imposta di relativa investitura, ma anche per annualità pregresse, essendo tale soggetto obbligato, non solo ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi tributari nel periodo in cui è in carica, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche, provvedendo, dopo la presentazione, all’emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e al versamento delle relative imposte (Cass., 30 giugno 2025, n. 17576).

[ Matteo Clò ]
Avvocato
ASI Sport&Fisco