Quadro Normativo
Il quadro normativo del Terzo settore
La riforma e il codice del Terzo settore

Nel 2016 il Parlamento ha varato la riforma del Terzo settore attraverso una serie di decreti legislativi, tra cui quello che introduceva il codice del Terzo settore (d. lgs. 117/2017). Dopo decine di anni di leggi frammentarie e scoordinate, era infatti necessario che volontariato, associazionismo sociale e impresa sociale trovassero un unico inquadramento legislativo di riferimento. Una svolta che nasconde però anche delle insidie. Il nuovo codice, con la sua inevitabile complessità, rischia infatti di far affogare il mondo dell’associazionismo negli adempimenti burocratici, di stimolare interessi affaristici e politici, di subordinare le piccole organizzazioni agli apparati delle grandi sigle associative. Anche per questo ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane è sceso in campo: punto di riferimento per tutte le associazioni e le imprese sociali che vogliono mantenere la propria autonomia e la propria identità, nel rispetto del pluralismo e della libertà anche nel mondo del Terzo Settore.

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore 

Ciò che contraddistingue gli enti del Terzo settore rispetto agli enti di carattere privato, per i quali resta ferma la disciplina contenuta nel codice civile, è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (indicate nell’art. 5 del codice del Terzo settore). Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato per lo svolgimento della sola attività statutaria. A ciò si aggiunge il divieto di distribuzione, anche indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori.

Le condizioni per acquisire la qualifica di ente del Terzo settore

Il codice del Terzo settore ha attribuito agli enti che in esso operano una chiara identità e una serie di vantaggi, non solo fiscali. A questi si accompagnano però diversi oneri organizzativi, gestionali, di pubblicità e trasparenza necessari per poter ottenere la qualifica di ente del Terzo settore e godere dei benefici correlati. Quella di ente del Terzo settore è una qualifica opzionale che può essere acquisita da un ente giuridico sommando due condizioni:

il possesso di determinati requisiti previsti dalla legge, ovvero la forma giuridica di associazione o di fondazione, lo svolgimento di attività di interesse generale, l’assenza di scopo di lucro, secondo precise indicazioni statutarie che ASI ha codificato nello Statuto-tipo proposto alle associazioni che intendano affiliarsi

l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), in funzione da novembre 2021

Le tipologie di enti del Terzo settore

Esistono varie tipologie di enti del Terzo settore. Tra le più importanti:

Associazioni di promozione sociale, che svolgono attività di interesse generale nei confronti dei propri soci, dei loro familiari e di terzi non facenti parte dell’associazione

Organizzazioni di volontariato, che svolgono attività di interesse generale esclusivamente nei confronti di terzi non facenti parte dell’organizzazione

Imprese sociali (incluse le cooperative sociali), che svolgono attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Reti associative (tra cui quelle nazionali), che svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti del Terzo settore loro associati

Il ruolo chiave del volontariato negli enti del Terzo settore

Uno dei meriti principali della riforma è la valorizzazione della figura del volontario, che oggi ha una vera e propria definizione legislativa. Il volontario è, infatti, una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per offrire risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.
Secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, sia le associazioni di promozione sociale sia le organizzazioni di volontariato devono avvalersi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati.

I vantaggi per gli enti del Terzo settore

Il codice del Terzo settore offre numerosi vantaggi agli enti che rispettano gli obblighi in esso previsti e sono quindi iscritti al RUNTS. Tra questi:

  • disposizioni fiscali di favore
  • accesso al credito agevolato
  • accesso al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, sia a livello nazionale che regionale
  • accesso al Fondo sociale europeo
  • accesso al 5×1000 e utilizzo del social bonus
  • possibilità di sottoscrivere convenzioni e accordi di co-programmazione e di co-progettazione con le pubbliche amministrazioni