Sicurezza sul lavoro. Obblighi in materia

SICUREZZA SUL LAVORO: ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E PRIMO SOCCORSO.

Come noto, l’entrata in vigore delle norme in materia di lavoro sportivo di cui al D.Lgs. 36/2021 ha comportato rilevanti novità in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra tali novità ve ne sono alcune relative alle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza.

A partire dal 1° luglio 2023, gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgano dell’attività prestata da lavoratori subordinati e co.co.co. sportivi devono, infatti, far fronte agli obblighi contenuti nell’art. 18, comma 1, D.Lgs. 81/2008, tra i quali:

– “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”;

– “adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa”;

– adottare, in ragione della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e del numero dei lavori e/o delle persone presenti, “misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato”.

Tali obblighi devono essere adempiuti secondo quanto previsto dagli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell’art. 43, il datore di lavoro, oltre a designare i lavoratori incaricati (nonché a verificare che essi siano adeguatamente formati) dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza, deve:

– organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

– informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

– programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

– prendere i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone possa adottare le misure adeguate ad evitare le conseguenze di tale pericolo;

– garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

L’art. 45 prevede, inoltre, che il datore di lavoro debba prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si aggiungono quelli previsti per la costruzione degli impianti sportivi e per l’esercizio della relativa attività (che variano a seconda del luogo in si svolge la pratica sportiva e dal tipo di attività ivi esercitata). Vi è, inoltre, il dovere di dotarsi di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, nonché di garantire la presenza di personale adeguatamente formato all’utilizzo dello stesso per tutta la durata di gare ed allenamenti.

La riforma dello sport prevede che i lavoratori sportivi titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che percepiscono compensi annui inferiori ad € 5.000,00 siano equiparati ai lavoratori autonomi ai fini dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

È pertanto opportuno chiedersi se gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgano solamente dell’attività di volontari e co.co.co. sportivi “sottosoglia” siano tenuti a far fronte agli obblighi di prevenzione incendi, evacuazione dei luoghi di lavoro, primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

Al fine di tentare di fornire una risposta a tale interrogativo, occorre ricordarsi che, come già si è rilevato (https://www.asisportfisco.it/sicurezza-sul-lavoro-d-lgs-36-2021-parte-2-2/), gli enti sportivi dilettantistici devono: (i) fornire ai volontari dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività, nonché adottare misure utili a eliminare, o a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione dei volontari e le altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione (art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/2008); (ii) fornire ai co.co.co. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/2008). A ciò si aggiunga che, ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 26, gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono di lavoratori autonomi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti a: (i) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa; (ii) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività dei diversi soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Da ciò deriva che anche gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono unicamente di volontari e di co.co.co. sportivi “sottosoglia” debbano far fronte (anche) agli obblighi in materia di prevenzione incendi, evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza. Relativamente all’attuazione di tali obblighi, deve tuttavia tenersi in considerazione la peculiare situazione in cui versano tali enti, i quali, pur dovendo adempiere a taluni degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, non sono datori di lavoro in senso stretto. In ogni caso, gli stessi potranno usufruire delle regole semplificate previste per i datori di lavoro di minori dimensioni, tra le quali vi è la possibilità per il datore di lavoro di svolgere (anche) i compiti di primo soccorso e di antincendio.

di Matteo Clò, Avvocato in Modena

Safeguarder e le sue funzioni

Il safeguarding è una disciplina giuridica e organizzativa che mira alla protezione dei soggetti vulnerabili in ambito sportivo, in particolare dei minori. Questa materia, introdotta e regolamentata dai decreti legislativi n. 36 e 39 del 2021, rappresenta uno dei pilastri della riforma dello sport in Italia e richiede l’adozione di Modelli Organizzativi e Codici di Condotta, oltre alla nomina del Safeguarder, figura responsabile delle politiche di tutela. Il safeguarding punta a creare un ambiente sicuro e inclusivo, limitando ogni forma di abuso, discriminazione e violenza.

Adozione di Modelli Organizzativi e Codici di Condotta

Per assicurare una protezione effettiva, il decreto legislativo n. 36/2021 impone alle organizzazioni sportive di adottare Modelli Organizzativi e Codici di Condotta specifici. Questi strumenti sono obbligatori e dovevano essere adottati entro il 30 agosto 2024. Si tratta di linee guida interne che rispondono a principi di responsabilità e trasparenza, adeguati alle peculiarità di ciascun contesto sportivo. La loro funzione è di prevenire e contrastare atti di abuso, violenza e discriminazione e di formalizzare i comportamenti attesi da atleti, tecnici e dirigenti.

Le Funzioni del Safeguarder

Il ruolo del Safeguarder, obbligatorio per legge, è cruciale nell’applicazione delle politiche di safeguarding. Le sue funzioni si articolano in tre aree principali: prevenzione, monitoraggio e intervento.

  1. Prevenzione

La prevenzione è l’elemento centrale del safeguarding, e il Safeguarder ha il compito di implementare iniziative che riducano al minimo i rischi di condotte abusive o discriminatorie. Il primo passo consiste in un’analisi approfondita del contesto sportivo, per identificare le situazioni potenzialmente pericolose. Ad esempio, i rischi possono riguardare l’accesso agli spogliatoi, la gestione delle sessioni di allenamento con minori o i comportamenti inappropriati dei tesserati. Un modello preventivo efficace richiede un piano formativo continuo per tutto il personale sportivo. Ciò include corsi obbligatori per allenatori, dirigenti e collaboratori, che devono ricevere istruzioni chiare sulle modalità di interazione con i minori e su come gestire eventuali segnalazioni di abusi. Le organizzazioni sportive devono inoltre prevedere specifiche norme di condotta, come l’obbligo di evitare situazioni in cui un minore possa trovarsi da solo con un adulto. Oltre alla formazione, il Safeguarder è chiamato a sensibilizzare i tesserati e le loro famiglie sui principi del safeguarding. Tale sensibilizzazione contribuisce a creare una cultura di responsabilità condivisa e a ridurre le situazioni di rischio all’interno delle strutture sportive. La prevenzione si fonda su una visione d’insieme, che combina educazione, consapevolezza e comportamenti virtuosi.

  • Monitoraggio

La seconda funzione del Safeguarder è quella di monitoraggio, che implica una supervisione costante sull’attuazione delle politiche di tutela. Questo ruolo non si limita alla verifica dei comportamenti dei tesserati, ma si estende all’intero sistema organizzativo, includendo dirigenti, allenatori e collaboratori. Il monitoraggio si realizza attraverso la raccolta e l’analisi delle segnalazioni e il controllo dell’effettiva applicazione dei Modelli Organizzativi e dei Codici di Condotta. Ogni segnalazione che giunge al Safeguarder deve essere registrata e trattata con riservatezza, al fine di proteggere la privacy dei soggetti coinvolti e garantire un processo equo e trasparente. La figura del Safeguarder è inoltre chiamata a verificare che il personale rispetti i protocolli di sicurezza e segua le linee guida federali. In molti casi, per garantire l’efficacia del monitoraggio, le strutture sportive più ampie adottano una soluzione collegiale, istituendo un team di safeguarding multidisciplinare. Tale team, composto da esperti in materia giuridica, psicologica e organizzativa, permette un approccio più completo e approfondito. In questo modo, il Safeguarder può contare sul supporto di professionisti che contribuiscono a valutare le situazioni e a prendere decisioni con la massima obiettività e competenza.

  • Intervento

La terza funzione riguarda l’intervento tempestivo e adeguato in caso di segnalazioni di abusi, discriminazioni o violenze. Quando il Safeguarder riceve una denuncia, è suo compito avviare un’indagine interna per verificare la fondatezza dei fatti riportati e adottare le misure necessarie per tutelare la vittima e ripristinare un ambiente sicuro. Le misure di intervento possono includere azioni correttive come l’allontanamento temporaneo del soggetto accusato, la modifica di specifiche prassi operative o l’adozione di ulteriori misure preventive. In casi più gravi, il Safeguarder può essere chiamato a segnalare l’accaduto alle autorità competenti, collaborando con esse per garantire che vengano adottate le dovute azioni legali. L’intervento del Safeguarder si estende anche al miglioramento continuo delle politiche di tutela. Ogni segnalazione rappresenta un’opportunità per rivedere e aggiornare i Modelli Organizzativi e i Codici di Condotta, integrando le prassi operative con nuove misure di prevenzione o sensibilizzazione. Questo approccio proattivo consente alle organizzazioni di adattarsi ai cambiamenti e di rispondere in modo efficace a nuove sfide.

Competenze e Organizzazione del Safeguarding

Le competenze del Safeguarder devono essere specifiche e variegate, includendo una solida conoscenza delle normative sportive, delle prassi di tutela dei minori e dei diritti dei tesserati. Le capacità comunicative sono essenziali per gestire con sensibilità le segnalazioni e garantire un dialogo aperto e sicuro con tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, competenze in ambito psicologico e sanitario possono rivelarsi di grande utilità per comprendere e rispondere in modo appropriato alle esigenze di tutela. Per le organizzazioni di grandi dimensioni, la soluzione più efficace può essere quella di istituire un safeguarding office, ossia un team multidisciplinare in cui professionisti con competenze diverse – giuridiche, psicologiche e organizzative – collaborano per garantire la protezione degli atleti. Questa struttura collegiale permette un approccio olistico alla gestione delle segnalazioni e un intervento più rapido e competente.

Termini di Nomina e Adempimenti

Il CONI ha stabilito che tutte le organizzazioni sportive affiliate debbano nominare il proprio Safeguarder entro il 31 dicembre 2024. Tale scadenza consente alle strutture di completare gli adempimenti richiesti, assicurando che i soggetti coinvolti ricevano la formazione adeguata e che il ruolo del Safeguarder venga riconosciuto come parte integrante del sistema di tutela. La nomina deve inoltre essere accompagnata dall’adozione di pratiche di trattamento dei dati personali conformi al GDPR, per garantire che le informazioni sensibili siano gestite in modo sicuro e nel rispetto della privacy.

Conclusioni: verso un ambiente sportivo più sicuro

Il safeguarding rappresenta un investimento fondamentale per il futuro dello sport, poiché crea le basi per un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso, dove gli atleti possano crescere e svilupparsi senza timori. Sebbene non sia possibile eliminare completamente i rischi, l’adozione di un sistema di tutela efficace, di personale qualificato e di politiche aggiornate consente di limitare significativamente le situazioni di pericolo. Il Safeguarder, con il supporto dell’intera organizzazione sportiva, svolge un ruolo di grande responsabilità, contribuendo a costruire una cultura della protezione e della responsabilità condivisa. In questo modo, il safeguarding diventa non solo un obbligo giuridico, ma una componente essenziale per il benessere e la serenità di chi pratica lo sport.

[ Francesco Banchelli ]
Avvocato
sportfisco.it

Le richieste integrazioni che stanno arrivando dal RAS

Varie comunicazioni stanno arrivando alle ASD e SSD che hanno cambiato il proprio statuto.

In primis vengono contestate le clausole di cui all’art. 148 comma 8 del TUIR e 4 comma 7 del DPR 633/72, riferimenti per poter fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici.

Sport e Salute spa evidenzia che l’inclusione di tali clausole, specialmente quelle riguardanti la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento dell’associazione o società “non è conforme a quanto previsto all’art. 7, comma 1 lett. h) del D.lgs. 36/2021 che prevede la devoluzione del patrimonio ai soli fini sportivi, a cui occorre strettamente uniformarsi.” Nello specifico l’art. 148 comma 8 lett.b) del TUIR dice che “l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 […].” Quindi l’art. 7, comma 1 lett. h) e l’art. 148 comma 8 lett.b) del TUIR non sono in conflitto tra loro, ma negli statuti è necessario solamente fare in modo che si recepisca chiaramente che il vincolo di destinazione dovrà essere unitamente di natura sportiva, a favore di “altra associazione (o società) con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità”, sentito preventivamente il Ministero del Lavoro, a cui trasmettere la proposta di devoluzione. Altrimenti le cifre corrisposte ad associazioni o società sportive dilettantistiche come corrispettivo specifico, come abbonamenti, quote di iscrizioni a gare, tornei, quote di frequenza e simili, andrebbero ritenute come commerciali.

Altre osservazioni sugli statuti Sport e Salute le rivolge alle ASD e SSD che continuano a menzionare il Registro CONI.

Nella richiesta di integrazione viene riportato che “lo Statuto della società non risulta conforme all’articolo 12 del DLgs. 39/2021. E ss.mm. ii. L’art. 1 comma 2 dello statuto non deve contenere il riferimento al registro del C.O.N.I.”.  Difatti secondo la società gestrice del RAS non è ammessoprevedere nello statuto la simultanea iscrizione dell’associazione o società al RAS e al Registro Coni in quanto quest’ultimo ritenuto abrogato.

Considerando che l’art 12 del Dlgs. 39/2021 prevede il trasferimento al RAS della funzione di certificatore per associazioni e società sportive “della effettiva natura dilettantistica dell’attività da esse effettuata ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica”, ovvero il presupposto per beneficiare delle normative a favore di SSD e ASD, e che attraverso l’art. 10 comma 1 del DLgs. 36/2021 viene attribuita alle FSN, alle DSA e agli EPS la funzione di riconoscere le ASD/SSD come ente “sportivo dilettantistico” mediante l’affiliazione e l’iscrizione al RAS, non pare esserci nella normativa nessun divieto all’inclusione nello statuto e all’iscrizione in altri registri oltre al RAS, come il CONI.

Vi ricordiamo che chi provvederà alla modifica dello statuto dopo il termine previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021 dovrà pagare l’imposta di registro come da circolare n. 3 del 17/02/2024 dell’Agenzia delle Entrate.

 

[ Luca Mattonai ]
Tributario esperto in SSD

Safeguarding e implicazioni privacy

La recente riforma dello sport, introducendo la nuova disciplina del safeguarding e la figura del safeguarder – o responsabile per la tutela dei minori e contro discriminazioni, abusi e violenze – comporta per i centri sportivi la necessità di un aggiornamento delle proprie politiche di privacy e Gdpr.

La disciplina del safeguarding ed il safeguarder li abbiamo già trattati in un precedente articolo. Qui affronteremo invece le implicazioni privacy, occupandoci di alcuni aspetti pratici.

Le fotografie dei tesserati

Un primo aspetto da considerare riguarda le foto dei tesserati. Queste infatti possono essere strumento di condotte illecite che vanno dai reati di pedopornografia al cyberbullismo: si pensi ad esempio alle foto di un atleta usate per dileggiarlo o prenderlo in giro sui social network.

È quindi necessario che il regolamento interno del centro sportivo o il Modello Organizzativo Sportivo contengano delle regole precise circa i soggetti legittimati a scattare foto e l’uso che di queste foto può esser fatto.

Inserire queste norme consentirà di intervenire efficacemente in caso di utilizzi illeciti.

La gestione dei certificati del casellario giudiziale

Una misura di safeguarding molto opportuna, richiesta da diverse linee guida nazionali tra cui quelle Asi, riguarda i certificati del casellario giudiziale. Già da tempo abbiamo è nota la necessità di produrre il c.d. “certificato antipedofilia” da parte di quei soggetti a contatto con i minori. Oggi molti modelli Organizzati Sportivi estendono tale certificato a tutti i dirigenti ed agli allenatori, al fine di verificare la non commissione di un più ampio ventaglio di reati.

Questi documenti, palesemente molto “delicati”, devono essere gestiti in conformità alle buone prassi di sicurezza privacy.

Il loro trattamento inoltre deve essere annotato nel registro dei trattamenti e deve avvenire solo da parte di personale espressamente autorizzato. Inoltre le modalità di trattamento dovranno essere riportate nelle informative rese al personale stesso.

La nomina del safeguarder

Il Safeguarder è un soggetto tenuto a trattare alcuni dati personali dei tesserati anche di natura estremamente “sensibile”: può ricevere delle segnalazioni da parte loro (tali segnalazioni potrebbero essere anonime ma potrebbero anche non esserlo) o può ricevere segnalazioni riguardanti un iscritto, un allenatore o un dirigente.

A seguito della segnalazione dovrà inoltre tener nota di queste segnalazioni ed eventualmente intervenire.

Tutto questo raffigura un trattamento dei dati personali. Per questo il Safeguarder dovrà avere una specifica nomina sul piano GDPR. Potrà trattarsi di una nomina dell’incaricato qualora sia un soggetto interno alla struttura associativa o societaria, sarà una nomina a responsabile esterno qualora si tratti di un professionista esterno (con tutte le conseguenze del caso in materia di nomina).

Anche questi trattamenti dati dovranno essere menzionati nel registro dei trattamenti.

Sarà poi necessario fornire un’informativa ai segnalanti circa le modalità di trattamento dati da lui poste in essere.

Da ultimo segnaliamo l’opportunità di richiedere il certificato del casellario giudiziale anche per il Safeguarder: anche questo documento dovrà essere trattato come i certificati visti precedentemente ed anche a lui dovrà esser fornita un’adeguata informativa.

Il registro delle segnalazioni

Il registro delle segnalazioni, come abbiamo già accennato precedentemente, costituisce uno strumento di potenziale trattamento dei dati personali. Dovrà pertanto esser gestito in maniera sicura e riservata e menzionato nell’apposito registro dei trattamenti oltre che nelle informative rilasciate ai segnalanti.

Il canale di segnalazione

Ogni cento sportivo deve segnalare ai propri tesserati un canale mediante cui comunicare con il Safeguarder. Questo canale potrà essere rappresentato da un indirizzo e-mail o un software apposito.

In entrambi i casi l’utilizzo di questo canale comporta rischi palesi per la privacy del segnalante e dei soggetti coinvolti dalla segnalazione. Ipotizziamo che Tizio voglia segnalare al safeguarder che Caio ha posto in essere delle condotte ai danni di Sempronio che possono esser ricondotte alla molestia.

È evidente la necessità di salvaguardare la riservatezza di tutti. Un uso non corretto del canale di comunicazione o un suo deficit strutturale (ad esempio l’utilizzo di una e-mail poco sicura) potrebbe causare gravi danni.

Per questo sarebbe opportuno realizzare una valutazione di impatto (DPIA) su tale canale, al pari di quanto avviene per i canali di segnalazioni di whistleblowing.

Conclusioni

L’entrata in vigore della disciplina sul safeguarding pone la necessità di una revisione complessiva del modello privacy, con un aggiornamento delle prassi operative, dei registri trattamenti, delle informative, delle nomine, e molto altro.

Può rappresentare quindi per molti centri l’occasione per una revisione di modelli ormai obsoleti o per mettersi a norma, qualora qualcuno non avesse ancora provveduto dopo tutti questi anni.

 

[ Marchetti Samuele ]
Avvocato

Il modello 770

Come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, approva il Modello 770.

Il 770 è l’adempimento che serve ai sostituti d’imposta per comunicare i dati fiscali relative alle ritenute operate l’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate oltre al riepilogo dei Crediti. Esso, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 31/10/2024 esclusivamente per via telematica.

Soggetti Obbligati all’invio ⬇︎

Sono tenuti a presentare il Modello 770, tutti i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che nell’anno d’imposta precedete hanno corrisposto le seguenti somme soggette a ritenuta alla fonte:

  • Redditi di capitale;
  • Compensi per avviamento commerciale;
  • Contributi ad enti pubblici e privati;
  • Riscatti assicurazione sulla vita;
  • Premi, vincite ed altri proventi finanziari;
  • Utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in Società di Capitali;
  • Somme soggette a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23,24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del DPR n. 600/1973 e 33, comma 4, del DPR n. 42/1988.

Le modalità di invio ⬇︎

Come detto pocanzi, la modalità d’invio deve avvenire esclusivamenteper via telematica e può essere effettuato:

  • Direttamente dal Sostituto d’Imposta;
  • Tramite un intermediario abilitato;
  • Tramite altri soggetti incaricati;
  • Tramite Società appartenenti al gruppo.

Il modello 770 per le ASD/SSD

Anche le ASD/SSD sono obbligate all’invio del Modello 770/2024. A titolo esemplificativo, sono obbligate coloro che hanno corrisposto, nell’anno precedente, compensi soggetti a ritenuta d’acconto, ad esempio ⬇︎

  • Compensi per prestazioni sportive superiori ai 15.000,00;
  • Compensi per collaborazioni Amministrativo-Gestionale;
  • Compensi agli amministratori;
  • Retribuzione Dipendenti;

Tali enti, solitamente, sono tenuti a presentare il Modello 770 semplificato, infatti, i quadri di principale interesse per le ASD e SSD sono ⬇︎

  • Quadro ST: contenente le ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e le imposte sostitutive;
  • Quadro SV: contenente le trattenute relative all’addizionale regionale IRPEF;
  • Quadro SX: contenente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate;

Nota Bene: L’obbligo di invio del Modello 770 per ASD e/o SSD sussiste anche se non sono state operate ritenute e dunque anche nel caso siano stati erogati compensi inferiori ai 15.000,00 euro.

Il Ravvedimento Operoso

Per permettere la riduzione delle sanzioni applicabili per ogni infrazione, l’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ha instituito l’istituto del Ravvedimento Operoso, vale a dire lo strumento mediante il quale il contribuente può, in maniera del tutto spontanea, rimediare alle violazioni, omissioni o irregolarità nei versamenti dei tributi e delle ritenute.

Esso consiste, infatti, nel versamento spontaneo mediante modello F24 di ⬇︎

  • Maggiore imposta o imposta non versata;
  • Interessi moratori che maturano giorno per giorno;
  • Sanzione ridotta in base alla sanzione originaria e ai tempi di regolarizzazione.

Novità CU 2025 redditi 2024

L’articolo 2 comma 5 del D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, ha introdotto una importante novità in merito al termine d’invio della Certificazione Unica per quanto riguarda il lavoro autonomo che, dal 2025, viene anticipata al 31 marzo.
Si prevede, infatti, che dal 2025, le CU contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale saranno trasmesse, entro il 31 marzo dell’anno successivo in cui le somme sono state corrisposte.
Questo allo scopo di permettere la predisposizione della dichiarazione precompilata anche per quei redditi di lavoro autonomo esercenti arti e professioni.

Ne deriva che dal 2025, ci saranno 3 termini di presentazione delle CU ⬇︎

  • Entro il 16 marzo: redditi da lavoro dipendente, assimilato e pensione e tutte le altre tipologie di reddito non utili alla compilazione della precompilata;
  • Entro il 31 marzo: redditi professionali relativi all’esercizio di arte o professione;
  • Entro il 31 ottobre: redditi esenti o assoggettati a tassazione separata o non utili alla compilazione della precompilata.

In conclusione, il Modello 770 è un adempimento essenziale e di fondamentale importanza per le ASD/SSD, soprattutto alla luce delle novità dettate dalla riforma dello sport.

[ Salvatore Parrinello ]
Esperto in regime forfettari
ASI Sport&Fisco