Attività sportiva e Terzo Settore. Guida alla doppia iscrizione

Il panorama legislativo degli enti non profit ha subito negli ultimi anni una trasformazione radicale. L’incrocio tra la Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ha creato una nuova categoria di soggetti: gli Enti del Terzo Settore (ETS) che esercitano attività sportiva dilettantistica.

L’attività sportiva come attività di interesse generale

Il punto di partenza di questa integrazione si trova nell’Articolo 5 del Codice del Terzo Settore (CTS), che prevede “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” tra le attività di interesse generale. Lo sport viene così riconosciuto dallo Stato come un pilastro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’iscrizione al RUNTS e al RAS

Un’associazione sportiva con statuto a norma CTS può iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), acquisendo la qualifica di ETS. Parallelamente, la Riforma dello Sport, introducendo tra le forme giuridiche dei sodalizi sportivi gli ETS, permette a questi enti di iscriversi anche al RAS (Registro delle Attività Sportive).

Perché un ETS possa ottenere la doppia iscrizione, devono sussistere tre condizioni fondamentali:

  1. Priorità dell’iscrizione: L’ente deve essere già regolarmente iscritto al RUNTS.
  2. Previsione Statutaria: Lo statuto deve prevedere l’attività sportiva, che può essere esercitata anche in maniera non stabile o non principale.
  3. Ragione Sociale: Non è necessario inserire la finalità sportiva nella ragione sociale, purché l’attività sportiva sia presente nell’oggetto sociale.

Il criterio di compatibilità

Un aspetto cruciale è la gerarchia normativa: per gli ETS, la normativa sportiva si applica solo in quanto compatibile con il Codice del Terzo Settore. Ciò comporta l’impossibilità di usare la Legge 398/91 e l’obbligo di rispettare i vincoli del RUNTS in materia di trasparenza, volontariato e assenza di lucro (anche indiretto).

Conclusione

L’integrazione tra sport e Terzo Settore offre nuove opportunità di sostenibilità, ma richiede un’attenta analisi statutaria per evitare conflitti tra i due mondi normativi.

 

Tabella Comparativa.
ASD vs ETS Sportivo

Caratteristica ASD (Solo RAS) ETS Sportivo (RUNTS + RAS)
Registri Solo RAS RUNTS + RAS
Attività prevalente Deve essere quella sportiva Può essere secondaria rispetto ad altre sociali
Agevolazioni Locali Vincolate a normativa sportiva Agevolate (compatibilità urbanistica ETS)
5 per mille Vincoli normativi Di diritto come ETS
Regime Fiscale Legge 398/91 Regimi forfettari CTS
Lavoro Sportivo Si applica D.Lgs. 36/2021 Si applica se compatibile con CTS

[ Barbara D’Onza ]
Dott.sa commercialista
ASI Sport&Fisco

In merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo per i debiti tributari delle Asd

Con la sentenza 2 ottobre 2025, n. 26544, la Corte di cassazione è nuovamente intervenuta sulla responsabilità dei membri del consiglio direttivo per i debiti tributari gravanti sulle associazioni sportive dilettantistiche.

La pronuncia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui veniva contestato all’ente sportivo lo svolgimento di attività in violazione sia dell’art. 148 TUIR sia dello statuto associativo, con conseguente disconoscimento delle agevolazioni di cui alla L. 398/1991 e obbligo di versare maggiori imposte (IRES, IRAP e IVA) e relative sanzioni amministrative. L’Agenzia delle entrate individuava come coobbligati i componenti del consiglio direttivo, presumendo la responsabilità oggettiva degli stessi in ragione del ruolo rivestito all’interno dell’associazione.

Nella pronuncia in commento, è stata esclusa la fondatezza della tesi dell’Agenzia delle entrate, secondo cui l’appartenenza di un soggetto al consiglio direttivo sarebbe sufficiente a determinarne l’automatica responsabilità per i debiti tributari dell’associazione. La Corte di cassazione ha, infatti, ritenuto che “l’estensione soggettiva della responsabilità per le obbligazioni tributarie dell’ente investe il singolo componente del consiglio direttivo solo allorquando la proiezione esterna che impegna l’associazione verso terzi sia stata concretamente esercitata attraverso un’attività negoziale che impegni l’ente verso terzi”.

Ciò è coerente con il disposto dell’art. 38 c.c., che si applica anche ai debiti aventi natura tributaria, e prevede che delle obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute rispondano personalmente e solidalmente le sole persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Ne consegue che, ai fini di individuare quali persone possano essere ritenute responsabili, non è sufficiente che un soggetto rivesta la carica di componente del consiglio direttivo, “ma dev’essere fornita la prova della concreta attività svolta da costui in nome e per conto dell’associazione e tale onere, per quanto concerne le obbligazioni tributarie dell’ente, grava sull’Amministrazione finanziaria”.

Alla luce di quanto affermato dalla Corte di cassazione, è pertanto necessario verificare, da un lato, quale soggetto abbia rivestito la qualifica di legale rappresentante dell’associazione, e dall’altro, chi abbia sottoscritto le dichiarazioni fiscali dell’ente (solitamente il soggetto che riveste la qualifica di legale rappresentante è lo stesso che sottoscrive le dichiarazioni fiscali, ma l’art. 1, comma 4, D.P.R. 322/1998 prevede che la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche possa essere sottoscritta non solo dal rappresentante legale, ma, in mancanza, anche da chi ne ha l’amministrazione di fatto o da un rappresentante negoziale).

Ciò in quanto, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, la responsabilità per le obbligazioni tributarie dell’associazione grava:

– sul legale rappresentante, anche qualora non abbia sottoscritto le dichiarazioni tributarie, in ragione del ruolo rivestito e del correlato obbligo di vigilanza sull’operato dei soggetti eventualmente delegati alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;

– su coloro che, oltre ad essere componenti del consiglio direttivo, risultano altresì sottoscrittori delle dichiarazioni fiscali (anche se non rivestono la carica di legale rappresentante dell’associazione).

A ciò si aggiunga che la responsabilità del legale rappresentante è stata riconosciuta non solo con riferimento ai periodi d’imposta di relativa investitura, ma anche per annualità pregresse, essendo tale soggetto obbligato, non solo ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi tributari nel periodo in cui è in carica, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche, provvedendo, dopo la presentazione, all’emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e al versamento delle relative imposte (Cass., 30 giugno 2025, n. 17576).

[ Matteo Clò ]
Avvocato
ASI Sport&Fisco

Maternità sportive dilettantistiche

Per capire come si applica la maternità grazie alla Riforma D.lgs. 36/2021 (di qui innanzi Riforma), è fondamentale chi rientra nella categoria di lavoratore sportivo:

  • L’articolo 25 indica che sono lavoratori sportivi, fra altre figure: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il preparatore atletico, ecc.
  • Lavoratore sportivo è chi svolge attività sportiva verso un corrispettivo, anche nel settore dilettantistico – purché il soggetto per cui si lavora sia registrato nell’ordinamento sportivo (federazioni, enti di promozione, etc.) e le mansioni siano “necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva”.

Precedentemente, la legge n. 91/1981 non prevedeva per tutte le atlete dilettanti l’accesso a tutele certe legate alla maternità, specie per “professionisti di fatto” (ovvero le atlete dilettanti che percepivano compensi ma non erano formalmente lavoratrici sportive). Con la Riforma, tali tutele vengono estese ai lavoratori sportivi subordinati dilettanti purché rientrino nella definizione di “lavoratore sportivo” e siano iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi. Questo rappresenta un passo importante verso l’equità di trattamento.

Tra i vari principi esplicitati dalla Riforma rileviamo senz’altro la non discriminazione di genere. Il decreto afferma e ribadisce che la qualifica di lavoratore sportivo si applica “senza alcuna distinzione di genere” e che le atlete devono avere le medesime tutele nel lavoro sportivo rispetto agli uomini.

Quindi una atleta dilettante che riceve compensi (o corrispettivi) e che sia tesserata con enti riconosciuti potrebbe qualificarsi come lavoratrice sportiva ai fini delle tutele previste. Ma non sempre: serve che ci sia un rapporto “verso un corrispettivo” e che l’attività sia riconosciuta nel sistema sportivo ufficiale.

Gli articoli specifici sull’argomento sono l’art. 33 e 34 della Riforma che stabiliscono testualmente:

“In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro”.

Vanno quindi presi in considerazione i seguenti punti specifici:

  1. Tipologia del rapporto: a seconda che il rapporto sia subordinato, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa (vedasi amministrativo gestionali), poiché possono cambiare gli obblighi e le modalità di tutela.
  2. Prestazioni previste: per i lavoratori subordinati sportivi, sia professionisti sia dilettanti, le tutele prevedono:
    • assicurazione economica sia per malattia che per maternità;
    • tutela del reddito durante il periodo di maternità secondo la normativa vigente, ossia come per altri lavoratori che beneficiano di tutela “AGO”, se rientrano nel Fondo pensione dei lavoratori sportivi.
  3. Contributi: qualora la lavoratrice sportiva sia subordinata per oltre 5000 euro all’anno, subisce trattenute per contributi che finanziano tali prestazioni (malattia, maternità, ecc.). Le aliquote sono quelle previste per settori analoghi (es. spettacolo) per determinare la misura dell’indennità nonché la percentuale completamente a carico del committente.
  4. Limiti e massimali:
    • Viene applicato un massimale contributivo annuo (per le retribuzioni/contributi su cui vengono calcolate le tutele), analogamente a quanto avviene per altri lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.
    • Per le collaborazioni coordinate e continuative dilettantistiche, la base imponibile è ridotta al 50 % fino al 31 dicembre 2027, auspicando un prolungamento biennale.

Possono accedere al beneficio, le atlete che al momento della domanda soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • svolgimento nell’attuale o nella precedente stagione sportiva, in forma esclusiva o prevalente di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
  • assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui;
  • mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;
  • mancato svolgimento di un’attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;
  • possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.

In aggiunta, devono trovarsi in almeno una delle seguenti situazioni sportive:

  • aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza;
  • aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali
  • aver preso parte per almeno due stagioni a un campionato nazionale federale.

Il contributo di maternità può essere richiesto a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre gli 11 mesi successivi. La prestazione cessa automaticamente alla ripresa dell’attività agonistica. In caso di interruzione della gravidanza, il contributo continua per un massimo di tre mesi o fino alla ripresa dell’attività sportiva, se antecedente. L’importo previsto è pari a 1.000 euro mensili per un massimo di 12 mesi, erogati a partire dall’ultimo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Riteniamo essenziale che le fruitrici interessate tengano presente che le somme ricevute sono fiscalmente qualificate come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

Vediamo le diverse modalità di presentazione della richiesta:

1. Atlete con rapporto di lavoro subordinato sportivo

  • Chi paga i contributi: la società/associazione sportiva è tenuta a versare i contributi al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (gestito dall’INPS).
  • Prestazione: spetta l’indennità di maternità obbligatoria(generalmente 5 mesi complessivi: 2 prima e 3 dopo il parto, salvo flessibilità) calcolata come per le lavoratrici dipendenti.
  • Richiesta:
    1. La lavoratrice deve presentare domanda di indennità all’INPStramite portale online, patronato o contact center.
    2. Deve allegare il certificato medico di gravidanza inviato telematicamente dal medico all’INPS.
    3. L’INPS verifica i contributi versati dal datore di lavoro sportivo e liquida l’indennità.

2. Atlete con collaborazione coordinata e continuativa sportiva (co.co.co)

  • Chi paga i contributi: anche in questo caso i contributi previdenziali devono essere versati dall’ente sportivo (con base imponibile ridotta del 50% fino al 2027, regime transitorio).
  • Prestazione: spetta l’indennità di maternità, calcolata sull’indennità media giornaliera ricavata dai compensi effettivamente assoggettati a contribuzione.
  • Richiesta:
    1. La lavoratrice presenta domanda all’INPS come per le co.co.co ordinarie.
    2. Requisito: almeno 3 mesi di contribuzione accreditati nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

3. Atlete autonome (partita IVA sportiva o assimilate)

  • Sono meno frequenti, ma previste.
  • Prestazione: indennità di maternità con importo fisso giornaliero, a condizione di aver versato contributi alla Gestione Separata INPS.
  • Richiesta: sempre domanda telematica all’INPS + certificato medico.

4. Documenti e tempistiche

  • Certificato medico di gravidanza: inviato telematicamente all’INPS dal ginecologo/medico.
  • Domanda INPS: entro l’inizio del congedo obbligatorio (2 mesi prima del parto, salvo flessibilità).
  • Durata indennità: 5 mesi standard, più eventuali periodi di interdizione anticipata (per motivi medici o ambientali).
  • Pagamento:
    • per le subordinate: può pagare direttamente il datore di lavoro (con conguaglio INPS) o l’INPS, a seconda dei casi;
    • per co.co.co e autonome: paga sempre l’INPS.

 

[ Alessio Pistone ]
Commercialista e consulente del lavoro

La Cassazione torna ad esprimersi sul risarcimento del danno derivante da infortunio avvenuto durante la frequentazione di un corso sportivo

Come noto, qualora gli enti sportivi dilettantistici organizzino corsi sportivi, essi possono essere ritenuti responsabili degli eventuali danni subiti dai soggetti che prendono parte a tali attività.

L’iscrizione ad un corso sportivo – a prescindere che riguardi soci, tesserati o altri soggetti – comporta, infatti, la conclusione tra la scuola e l’allievo di un vero e proprio contratto, da cui nasce l’obbligo per la scuola, non solo di fornire all’allievo una formazione adeguata, ma altresì di vigilare sulla sua sicurezza e incolumità per tutto il tempo del corso. Ciò al fine di evitare che lo stesso possa subire danni in ragione di un fatto proprio o di terzi.

In materia di responsabilità contrattuale, si applica l’art. 1218 c.c., ai sensi del quale colui che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Pertanto, qualora si verifichi un evento lesivo, l’allievo sarà tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, e non anche a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno. Per andare esente da responsabilità, la scuola dovrà, invece, dimostrare che l’evento lesivo derivi da causa a lei non imputabile, e che, pertanto, fosse impossibile evitare il verificarsi dello stesso.

Quanto affermato è confermato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione – la n. 24471 del 3 settembre 2025 –, emessa in relazione alle lesioni riportate in seguito ad un incidente che ha coinvolto un allievo nel corso di una lezione individuale di sci.

In particolare, l’incidente era occorso mentre l’allievo seguiva il maestro che lo precedeva nella discesa di una pista “blu”. Durante la discesa, l’allievo veniva investito da un altro sciatore, il quale, provenendo da monte, non gli avrebbe dato la dovuta precedenza, colpendolo all’altezza dell’anca destra, così causandone la caduta e la conseguente rottura del collo del femore mediale destro.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che, a fronte dell’avvenuta dimostrazione del titolo del credito e del danno subito dal creditore (i.e. l’allievo), nonché dell’emersione dell’inesatta esecuzione della prestazione scolastica, la prova liberatoria che la scuola di sci era tenuta a fornire per sottrarsi al giudizio di responsabilità contrattuale poteva concernere unicamente il carattere non imputabile della causa che aveva generato l’evento lesivo. Poiché la causa che aveva determinato l’oggettivo inadempimento non era ignota bensì era ravvisabile nel fatto del terzo (un altro sciatore) che, provenendo da monte, aveva investito l’allievo durante la lezione, la scuola di sci avrebbe dovuto provare che tale impedimento non era prevedibile né evitabile con la diligenza da essa dovuta nell’esecuzione della propria prestazione.

Secondo la Suprema Corte, tale prova avrebbe potuto essere fornita dimostrando, ad esempio: che il maestro, nell’adempimento dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sulla incolumità dell’allievo, avesse scelto per la lezione la pista meno affollata o, al momento, meno frequentata; che, avuto riguardo all’inesperienza e all’età dell’allievo, avesse individuato il luogo della lezione tenendo conto sia delle difficoltà della pista sia della sua eventuale frequentazione da parte di altri sciatori principianti non soggetti a protezione o controllo; che, infine, avuto riguardo al carattere personale della lezione, non si fosse mai troppo allontanato dall’allievo in modo da precludersi la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, specie nei punti più ripidi e in quelli in cui, per l’oggettiva difficoltà tecnica della pista, sarebbe stato ben prevedibile un maggiore assembramento o una minore capacità di controllo delle traiettorie da parte degli sciatori inesperti.

In sostanza, la scuola di sci, su cui incombeva l’onere probatorio liberatorio, avrebbe dovuto accertare non se la condotta del maestro fosse stata quella tecnicamente più corretta in funzione del raggiungimento dello scopo didattico perseguito, bensì se, in base a tale condotta, l’impedimento che aveva reso oggettivamente impossibile l’esatta esecuzione della prestazione – i.e. l’investimento dell’allievo da parte dello sciatore proveniente da monte – fosse non prevedibile né evitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci, escludendo solo ove fosse stata fornita detta prova liberatoria la responsabilità della scuola per il danno patito dall’allievo.

È, infine, opportuno rilevare come il fatto che la responsabilità gravi sulla scuola non esclude la possibilità che anche l’istruttore sia chiamato a rispondere delle lesioni riportate dall’allievo nel corso delle lezioni sportive. La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto che l’obbligo di addestramento che grava sull’ istruttore si sostanzia non soltanto nella trasmissione di nozioni teoriche e pratiche, ma anche nell’elaborazione di percorsi formativi pratici individualizzati, che tengano conto delle attitudini e delle capacità personali di ogni singolo allievo. L’istruttore deve, pertanto, comprendere e valutare l’effettivo grado di preparazione raggiunto da ogni singolo allievo, intervenendo sulle modalità, sui tempi e sugli sviluppi dell’addestramento, al fine di garantire la massima sicurezza dello stesso, specie nel caso di attività per loro natura pericolose (Cass., 30 novembre 2018, n. 30979).

[ Matteo Clò ]
Avvocato in Modena
ASI Sport&Fisco

Istruttori e altri lavoratori sportivi con partita iva: importanti chiarimenti sul regime forfettario

Via libera al regime forfettario per i lavoratori sportivi con partita iva: la soluzione già condivisa dai maggiori esperti della materia fin dalla prima applicazione della riforma, viene confermata dalla recente consulenza giuridica n.956-13/2024 dell’Agenzia delle Entrate, intervenuta sull’istanza presentata dal Coni il 23/2/2024 e pubblicata il 25/9/2025 che chiarisce, tra gli altri, alcuni importanti aspetti operativi di grande interesse per le c.d. “partite iva sportive”.

Il lavoro sportivo autonomo

Ci riferiamo con questo termine – improprio ma esemplificativo – a quei soggetti che ai sensi dell’art.25 de D.Lgs. 36/21 rientrano tra le figure di lavoratori sportivi tipiche (l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara) o tra quelle previste dal mansionario – da ultimo aggiornato con il d.m. 4.4.2025 e il cui elenco aggiornato è consultabile qui https://www.sport.governo.it/media/wl3kvx2u/elenco-complessivo-mansioni-1-2-e-3-decreto.pdf   e che, ricorrendone i presupposti, esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo in via stabile e pertanto, in quanto tali, siano titolari di partita iva.  Nell’ambito sportivo dilettantistico si collocano in tale tipologia soprattutto i preparatori atletici, i direttori tecnici e sportivi, gli istruttori e allenatori in genere che svolgono prestazioni sportive in una delle discipline riconosciute e ammissibili per l’iscrizione la RASD e nei confronti di un committente che appartiene all’ordinamento sportivo (ASD, SSD altro ente iscritto al RASD, Coni, Cip, FSN, DSA, EPS, Associazioni Benemerite, Sport e Salute spa e singoli tesserati).

Anche al lavoratore sportivo con partita iva spettano quindi le agevolazioni previdenziali e fiscali stabilite rispettivamente dagli articoli e 36 co.6 del D.lgs. 36/21 e in particolare per il tema che ci interessa la franchigia fiscale fino a 15.000 euro prevista dell’art.36 co.6 laddove specifica che “i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00”.

Naturalmente le suddette agevolazioni si applicano a condizione che sia rispettato i perimetro del lavoro sportivo e quindi che la mansione rientri nell’esercizio dell’attività sportiva e che sia resa nei confronti di un soggetto appartenente all’ordinamento sportivo: se un istruttore con partita iva effettua anche prestazioni sportive (come ad esempio maestro di tennis o personal trainer) nei confronti di soggetti che operano al di fuori dello sport istituzionalizzato, come alberghi e centri vacanze o nei confronti di clientela privata, dovrà trattare i compensi derivanti da tali prestazioni secondo le regole comuni, con piena applicazione degli obblighi contributivi e fiscali senza agevolazioni, riduzioni o franchigie, “splittando” i ricavi delle due attività (da condurre preferibilmente con distinti codici Ateco).

La partita iva “sportiva” può accedere al regime forfettario?

Ciò premesso, evidenziamo che la consulenza giuridica nel confermare l’interpretazione della dottrina maggioritaria, afferma che le agevolazioni del regime forfettario di cui all’art.1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 sono pienamente compatibili con il lavoro sportivo reso in forma autonoma. Anche la DRE Piemonte in una precedente risposta ad Interpello (n. 901-137/2025) aveva precisato che le disposizioni fiscali di favore previste dalla riforma del lavoro sportivo non sono riconducibili a “regimi speciali ai fini iva” o a “regimi forfetari di determinazione del reddito” per cui non rientrano tra le cause di esclusione del predetto regime.

Nello specifico l’amministrazione finanziaria offre una serie di indicazioni importanti precisando che:

– rilevano quali componenti positivi del reddito di lavoro autonomo i compensi che eccedono l’importo di 15.000;

– il coefficiente di redditività per determinare il reddito (ad esempio 78% per il codice Ateco 85.51.00 o nella nuova classificazione in vigore dal 1^aprile 2025 il codice 85.51.09) si applica ai compensi al netto dell’importo di 15.000 euro;

– l’importo di fascia esente resta invece rilevante e quindi concorre ai fini della verifica della soglia massima dei compensi percepiti nell’anno precedente, per verificare la possibilità di non decadere da tale regime;

– ai fini della verifica delle cause ostative per l’accesso al citato regime nel 2024, rilevano unicamente i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo sportivo attivati a decorrere dal 1°luglio 2023 e non anche quei compensi percepiti nel quadro ante riforma e collocati nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR.

      Il regime forfettario: condizioni di accesso e cause di esclusione

Per meglio comprendere le varie implicazioni soprattutto quando un collaboratore titolare di un cococo sportivo decide di aprire in seguito la partita iva, operando come professionista lavoratore autonomo, è opportuno un breve riepilogo delle condizioni di accesso e soprattutto un richiamo alle cause di esclusione.

Anzitutto l’accesso al regime spetta se nell’anno precedente sono state rispettate entrambe le condizioni richieste ovvero:

a) avere conseguito ricavi ovvero avere percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;

b)  avere sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro rese da imprenditore o suoi familiari

Si evidenzia che nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO (come l’ipotesi di istruttore che opera sia nello sport istituzionalizzato che in altri ambiti) per la determinazione della soglia massima si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Oltre al rispetto di tali condizioni sussistono una serie di preclusioni specificamente indicate dalla norma per cui non possono avvalersi del regime forfettario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni: quest’ultimo aspetto deve essere pertanto valutato con attenzione, nel concreto,  nell’ipotesi di istruttori o altri lavoratori sportivi autonomi che detengano il controllo, anche indiretto, di società sportive dilettantistiche trattandosi di attività economiche direttamente riconducibili alla professione sportiva;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni: è evidente che quando l’istruttore apra la partita iva dopo aver lavorato come cococo sportivo, come vedremo in seguito, questa specifica causa di esclusione assume rilevanza da valutare nel caso concreto nel corso del primo esercizio di attività;

d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro/ (35.000 euro solo per il 2025); la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Imposta sostitutiva al 15% o al 5%?

Evidenziamo inoltre che sul reddito imponibile, determinato applicando il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento (c.d. flat tax). Tale condizione vale per qualunque soggetto, a prescindere dall’età anagrafica e/o dall’aver svolto in precedenza la medesima attività, a qualsiasi titolo e purchè siano rispettate le altre condizioni per l’accesso al regime.

Invece al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, la suddetta aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a)  il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b)  l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c)  qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54 (85.000 euro).

E’ possibile aprire la partita iva dopo aver lavorato come cococo per una asd/ssd?

Alla luce di quanto esposto la risposta è affermativa, senza alcuna preclusione se il professionista intende operare in regime ordinario.

Se invece, avendone i requisiti di accesso e nel rispetto delle preclusioni previste dal regime, intende accedere al regime forfettario valgono due precisazioni importanti:

–  poiché l’attività costituisce prosecuzione dell’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (vi rientra anche il cococo) non si applica l’aliquota del 5% ma l’aliquota del 15%;

– inoltre per mantenere l’accesso al regime forfettario, non sarà possibile svolgere attività prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro (anche cococo) nei due precedenti periodi di imposta. La valutazione va fatta quindi a posteriori in base alle prestazioni svolte in relazione ai diversi committenti. In altri termini se l’istruttore o altro lavoratore sportivo con partita iva abbia esercitato prevalentemente la propria attività nei confronti della società sportiva (o altro soggetto sportivo) con cui nei due anni precedenti abbia intrattenuto un rapporto di collaborazione come cococo (o come dipendente), lo stesso dovrà fuoriuscire dal regime forfettario. Va anche considerato che la norma preclusiva non si riferisce solo al precedente committente o datore di lavoro ma anche a soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, come per esempio gli utenti della palestra o centro sportivo per il quale l’istruttore abbia in precedenza operato come cococo.

 

[ Biancamaria Stivanello ]
Avvocato cassazionista
Esperto in diritto e fiscalità dello sport

ASI Sport e Fisco