Collaboratori Sportivi: rapporto di lavoro di natura subordinata?

Secondo il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, non riveste natura di lavoro subordinato il rapporto con i collaboratori sportivi se non si devono richiedere autorizzazione scritte per le assenze e se vi è organizzazione autonoma dei corsi in base alla disponibilità.

Sul tema esaminiamo una recente Sentenza del tribunale di Prato (Sentenza n.202/2021 pubblicata il 15.02.2022).

Il caso: L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato – Pistoia, con Ordinanza ingiunzione n.150/2018 del 21 maggio 2018, a seguito di un controllo contestava ad una SSDaRL la natura subordinata del rapporto di lavoro di alcuni collaboratori percettori i cosiddetti compensi sportivi, in qualità di istruttori e di collaboratori amministrativo-gestionali, con conseguente calcolo dei contributi previdenziali non versati. L’Ispettorato rilevava come dalle dichiarazioni raccolte in sede di istruttoria fosse emerso con chiarezza che le mansioni e le modalità di svolgimento del lavoro fossero quelle tipiche del rapporto di lavoro subordinato, dal momento che i presunti collaboratori percepivano un compenso proporzionato alle ore di lavoro prestate, erano eterorganizzati ed eterodiretti dal datore di lavoro e non avevano alcuna autonomia nell’organizzazione né nell’esecuzione della prestazione. La società si costituiva a mezzo del suo legale rappresentante sostenendo che la si era avvalsa di collaboratori, con contratti di collaborazione continuata e continuativa, i quali non erano tenuti ad osservare un orario di lavoro, se non quello necessario e richiesto dallo svolgimento della loro attività, e la presenza nei locali della palestra era stabilita autonomamente dai collaboratori stessi, senza vincoli di orario e in assenza di controllo da parte dei titolari dell’attività. Tant’è che non era necessario chiedere permessi per assentarsi, essendo sufficiente coordinarsi con gli altri colleghi; inoltre, i collaboratori non erano soggetti alle direttive e al potere disciplinare della società. Ebbene, l’istruttoria svolta ha dimostrato che i contratti stipulati dalla Società Sportiva non celassero affatto rapporti di tipo subordinato, mancando di tale categoria il requisito, tipico, dell’eterodirezione. In particolare, per coloro che erano impiegati alla reception, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che i turni venivano organizzati in autonomia, mettendosi d’accordo con i colleghi (“non veniva imposto un orario, se riuscivamo ad arrivare ad accordo sul punto e non vi era problema articolavamo l’orario sulla base delle nostre proposte”), in modo da coprire eventuali assenze o impedimenti, senza orari prestabiliti (“per i turni ci mettevamo d’accordo tra di noi, sempre rispettando una rotazione”; “noi ci mettevamo d’accordo come gestire, per quello che ricordo non vi era un orario prestabilito”).

Riguardo a eventuali permessi le testimoni hanno entrambe parlato di una “comunicazione” ai titolari, senza necessità di una loro autorizzazione: in particolare un teste ha affermato “o lo dicevo a Marco o comunque ci si diceva tra noi colleghi”, mentre un altro teste ha affermato: “non ricordo perfettamente, ma mi sembra che in caso di assenza comunicassimo la circostanza a xxxx, era lui la persona di riferimento per qualsiasi questione”. Per quanto riguarda gli istruttori di palestra hanno entrambi confermato una libera gestione degli orari. In particolare, il palinsesto dalla palestra era modulato sulla base della disponibilità data dagli istruttori, i quali erano vincolati soltanto al rispetto degli orari dei rispettivi corsi, che però potevano essere modificati dagli istruttori stessi sulla base delle presenze e delle rispettive esigenze, coordinandosi tra di loro (“in caso di impossibilità mi mettevo d’accordo con xxxx per i corsi”). Una consulente della palestra, che si occupava della vendita degli abbonamenti, riguardo all’orario, ha affermato di ricordare che vi erano dei turni da rispettare, ma di non ricordare chi li gestisse, né a chi dovesse rivolgersi per eventuali permessi o per allontanarsi dal luogo di lavoro. Ha poi chiarito, per quanto riguarda i suoi compensi, che “vi era un fisso, più le provvigioni per i vari abbonamenti”. L’istruttoria svolta, in conclusione, non ha fatto emergere la sussistenza degli indici tipici della subordinazione, quali, ad esempio, un orario di lavoro predeterminato da parte della società datrice di lavoro, la soggezione dei collaboratori alle direttive della società per quanto riguarda le modalità e i tempi di svolgimento delle mansioni o, ancora, la loro soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Invero, non può ritenersi provata l’eterodirezione per il fatto che i dichiaranti, in sede amministrativa, hanno affermato che le assenze dovevano essere comunicate “ai vari amministratori che si sono succeduti” o che era necessario chiedere “un permesso” per allontanarsi da lavoro o, ancora, che erano gli amministratori a indicare i turni di lavoro.

A ben guardare, anzi, si tratta di affermazioni compatibili con le dichiarazioni poi rese in udienza. Basti pensare, con riferimento alle assenze, che nessuno in occasione dell’istruttoria amministrativa ha mai fatto menzione della necessità di acquisire una preventiva autorizzazione, di modo che la semplice comunicazione ai titolari (peraltro confermata in sede di udienza) ben può ritenersi ragionevole nell’ottica della necessità di organizzare l’attività della palestra. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione agli orari, rispetto ai quali non è emersa una predeterminazione da parte dei gestori, ma solo la loro “indicazione” da parte di tali soggetti, del tutto compatibile con quanto affermato davanti al giudice e, cioè, che gli orari erano stabiliti sulla base delle disponibilità comunicate dai collaboratori, i quali erano poi liberi di modificare i turni in corso d’opera a seconda dell’attività da svolgere (nulla è stato detto in sede di istruttoria amministrativa, invece, rispetto alla possibilità di organizzarsi autonomamente tra colleghi per modificare i turni).

PER CONCLUDERE Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza ingiunzione opposta. Risulta evidente che per definire la natura del rapporto di lavoro dei collaboratori sportivi come subordinata occorre provare e dimostrare in giudizio la eterodirezione da parte del legale rappresentante della Società Sportiva. La mancata richiesta delle autorizzazioni scritte per le assenze e l’organizzazione autonoma dei corsi in base alla disponibilità dei collaboratori stessi sono stati ritenuti elementi idonei e sufficienti a provare la mancanza della suddetta eterodirezione.

[  Francesco Banchelli  ]
Avvocato del Foro di Pisa

L’esenzione contributiva dei compensi erogati ai collaboratori da enti sportivi dilettantistici alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione

Nel mese di dicembre 2021 e nei primi mesi del 2022 la Corte di Cassazione ha emesso numerose sentenze, tutte conformi tra loro, relativamente alla posizione previdenziale dei soggetti che prestano collaborazioni sportive (o a sostegno dell’attività sportiva, anche se consistenti in attività di carattere amministrativo-gestionale) in favore di enti sportivi dilettantistici, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), D.P.R. n. 917/1986 (senza pretesa di completezza, Cass., 23 dicembre 2021, nn. 41397, 41418, 41419 e 41420; Cass., 24 dicembre 2021, nn. 41467 e 41468; Cass., 27 dicembre 2021, n. 41570; Cass., 14 gennaio 2022, nn. 1091, 1092 e 1095; Cass., 24 gennaio 2022, nn. 2000, 2001, 2002, 2004 e 2008; Cass., 8 febbraio 2022, nn. 3964 e 3965).

Le controversie da cui scaturiscono le sentenze della Suprema Corte sono nate in seguito alle contestazioni, rivolte dall’ENPALS (che dal gennaio 2012 è confluito nell’INPS) a diversi enti sportivi dilettantistici, relative all’omesso versamento di contributi previdenziali riguardanti le posizioni lavorative di istruttori sportivi e collaboratori amministrativo-gestionali. In particolare, l’ENPALS, in ragione dell’estensione dell’ambito di applicazione del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, aveva ritenuto corretto assoggettare le collaborazioni sportive dilettantistiche al relativo obbligo previdenziale. L’art. 3, comma 1, D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, così come integrato e rimodulato, da ultimo, dal D.M. 15 marzo 2005, sancisce infatti l’obbligo di iscrizione all’ENPALS, con conseguente assoggettamento agli obblighi previdenziali – a prescindere della natura subordinata, parasubordinata o autonoma del rapporto di lavoro – di «impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi», nonché di «direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive».
La questione riguarda dunque la possibilità di estendere l’obbligo previdenziale alle collaborazioni sportive ed amministrativo-gestionali, svolte in favore di enti sportivi dilettantistici, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 917/1986; collaborazioni che, come è noto, ai sensi del successivo art. 69, comma 2, sono esenti da imposta qualora retribuite nel limite annuo di € 10.000,00.

Ai sensi dell’art. 67, comma 1, «sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o di società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: […] m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».

L’art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008, ha chiarito che nell’«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Sia l’ENPALS, con circolare n. 18/2009, sia l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 17 maggio 2010, n. 38/E, hanno ritenuto che l’intervento normativo recato dal predetto art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008, abbia ampliato il novero delle prestazioni di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 917/1986, eliminando il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva. Ne consegue che godono dell’agevolazione di cui agli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 917/1986 anche i soggetti che non svolgono un’attività durante (o finalizzata ad) una determinata manifestazione sportiva, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.
Dalla lettura dell’art. 67, comma 1, lett. m), emerge come siano riconducibili all’ambito di applicazione della medesima disposizione solamente le attività, aventi natura non professionale, diverse da quelle esercitate nell’ambito di un’arte o di una professione (lavoro autonomo), da quelle relative all’esercizio di un’attività d’impresa, e, infine, da quelle esercitate in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.
Come precisato dall’ENPALS nella circolare n. 13/2006, sono da considerarsi esercitate nell’ambito di un’arte o professione quelle attività che: 1) per essere svolte, necessitano di conoscenze tecnico-specialistiche; 2) sono svolte abitualmente, ancorché non in via esclusiva né preminente; 3) comportano la percezione di somme non marginali. Nella medesima circolare, si è inoltre chiarito come il termine “abitualità” indichi un’attività caratterizzata da ripetitività, stabilità e sistematicità dei comportamenti, avendo esso significato contrario a quello di “occasionalità”, che è invece delineato dai caratteri della contingenza, dell’eventualità e della secondarietà.

In ordine alla natura non professionale dell’attività svolta dai collaboratori di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), l’Ispettorato del Lavoro, con circolare 1 dicembre 2016, ha precisato che, «le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal CONI attestanti la capacità di esercitare direttamente attività di formazione, non possono essere considerati di per sé elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi “natura professionale”».

In assenza di una specifica disciplina che regoli i rapporti intercorrenti tra gli enti sportivi dilettantistici ed i soggetti che intervengono a vario titolo nello svolgimento delle attività che caratterizzano gli stessi, si è ritenuto che la qualifica come redditi diversi dei compensi derivanti dalle attività indicate nell’art. 67, comma 1, lett. m), comporti l’esclusione degli stessi sia dal prelievo assicurativo (circolare INAIL 18 marzo 2004, n. 22), sia da quello previdenziale (circolari INPS nn. 32/2001, 42/2003 e 9/2004; in tal senso si è espressa anche la Cassazione con le sentenze nn. 11492, 21535 e 24365 del 2019 e n. 11375 del 2020).
Con le numerose sentenze emesse tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, la Corte di Cassazione ha deciso di dare continuità a tale orientamento.
Ciò non significa tuttavia, come peraltro sottolineato dalla medesima Corte, che l’art. 67, comma 1, lett. m), D.P.R. n. 917/1988, individui un’area di automatica esenzione dall’obbligo contributivo invocabile dagli enti sportivi formalmente qualificati come dilettantistici, a prescindere dall’effettiva e concreta prova della presenza dei requisiti richiesti dalla citata disposizione.

La Corte ha infatti ritenuto che l’art. 67, comma 1, lett. m), D.P.R. n. 917/1986, determini effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale, non risultando soggette a tale obbligo le prestazioni in esso indicate, a condizione che chi invoca l’esenzione dimostri che:
– le prestazioni siano compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (ovvero fino ad € 10.000,00 per ciascun periodo d’imposta);
– le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore;
– tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l’attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal solo dato dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI;
– le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’associazione o la società;
– il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all’arte o professione abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo.

In relazione a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sorge spontaneo interrogarsi relativamente al caso in cui il limite di € 10.000,00, posto dall’art. 69, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, venga superato. Nessun problema parrebbe porsi dal punto di vista tributario, in quanto i redditi rimarrebbero classificabili come redditi diversi, con applicazione – come previsto dall’art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133 – di una ritenuta a titolo d’imposta pari al 23% per la parte di reddito compresa tra € 10.000,00 ed € 30.658,28 ed a titolo d’acconto per la parte che eccede tale ultimo importo.
Permanendo la classificazione come redditi diversi, i redditi percepiti dai collaboratori sportivi, anche di importo superiore ad € 10.000,00, sembrerebbero essere esclusi dall’obbligo contributivo. Ciò tuttavia potrebbe porsi in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze in commento, la quale peraltro pare aver espressamente condizionato l’esonero contributivo al rispetto del limite posto dall’art. 69, comma 2, D.P.R. n. 917/1986.
Evidenti sono, infatti, le difficoltà relative all’esclusione, a fronte della percezione di un reddito annuo d’ammontare maggiore di € 10.000,00, dei requisiti di abitualità e professionalità. Ciò specialmente se si tiene in considerazione quanto affermato dall’ENPALS nella circolare n. 13/2006, ovvero, da un lato, che «si può parlare di reddito professionale laddove […] la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità»; dall’altro, che «la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell’esercizio dell’attività. […] attività professionale non significa attività esclusiva e neppure attività prevalente; la professionalità non è infatti incompatibile con il compimento di un singolo affare, in quanto lo stesso può implicare una molteplicità di atti tali da fare assumere all’attività carattere stabile».
A ciò si aggiunga che i proventi derivanti dall’attività prestata in favore degli enti sportivi dilettantistici, per poter essere qualificati come redditi diversi, e pertanto esclusi dall’obbligo previdenziale, non devono derivare nemmeno da prestazioni di lavoro subordinato. Pertanto, l’esonero contributivo sembra altresì da escludere ogni qual volta ci si trovi dinnanzi ad una di quelle attività prestate, «con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri», di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 917/1986, in tema di redditi da lavoro dipendente.

 

[  Matteo Clò  ]
Avvocato in Modena|

Collaboratori Sportivi: le CU, il Modello 730 e il Modello Redditi

Come di consuetudine, ogni anno, i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, e a consegnare ai percipienti, in modalità cartacea od elettronica, le Certificazioni Uniche (anche indicate con l’acronimo CU). Ciò avviene per coloro che nel corso del periodo d’imposta precedente hanno erogato compensi per lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo o compensi rientranti nella categoria dei redditi diversi. Tramite le Certificazioni, i sostituti attestano l’ammontare dei compensi corrisposti e le ritenute sugli stessi eventualmente operate, nonché i dati relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ove richiesti.
Ai sensi dall’art. 4 del D.P.R. 22.7.1998, n. 322, la Certificazione Unica è stata introdotta come certificato unico dipendente (CUD), decreto poi modificato dal legislatore fiscale nel 2015, includendo anche i redditi da lavoro autonomo e i redditi diversi.
Dunque saranno obbligate ad inviare le CU, in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate, anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche che corrispondono compensi a collaboratori sportivi, amministrativo-gestionali, e a lavoratori autonomi (con o senza partita IVA).
Pertanto, nel caso in cui le associazioni o società sportive dilettantistiche abbiano corrisposto compensi per collaborazioni sportive o amministrativo-gestionali ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. entro il limite dei 10.000 euro annui, le stesse sono tenute al solo invio della Certificazione Unica, non sussistendo ritenute fiscali o previdenziali operate.
Per contro, nel caso in cui abbiano corrisposto compensi della medesima natura eccedenti tali limiti, quindi assoggettati a ritenuta, saranno tenuti anche alla trasmissione del Modello 770.

Quali sono le novità del Modello CU 2022?

La CU 2022 relativa al periodo d’imposta 2021 presenta delle novità rispetto alle CU 2021 periodo d’imposta 2020, come di seguito:

  • al punto 6, nella sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, per compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario, deve essere indicato il codice 24, ex codice 12;
  • al punto 7, i redditi esenti ovvero le somme che non costituiscono reddito, dovranno essere indicate con il codice 22, ex codice 8;
  • per indicare i compensi corrisposti ai contribuenti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (ex art. 27 D.L. 98/2011), da quest’anno si utilizza il codice 21 piuttosto che il codice 7 come da CU 2021.

Sono un collaboratore sportivo e ho percepito le indennità previste da Sport e Salute. Fanno cumulo con i compensi percepiti dalle A.S.D./S.S.D.? Devo dichiararli nel Modello 730 o nel Modello Redditi?

Come per il 2020, Sport e Salute SPA, ha inviato ai collaboratori sportivi che hanno percepito le indennità riconosciute dal D.L. n.41 del 22 marzo 2021 conosciuto come “Decreto Sostegni” e dal D.L. n.73 del 25 maggio 2021 conosciuto come “Decreto Sostegni-bis”, la CU 2022.
Ci si chiede se facciano cumulo o meno con i compensi sportivi percepiti dalle a.s.d./s.s.d. e se sono soggetti all’obbligo di dichiarazione nel Modello 730 o nel Modello Redditi.
Si conferma, come per l’anno passato, la risposta negativa. Infatti, come ribadito da Sport e Salute: le indennità per i collaboratori tecnico sportivo dilettantistici corrisposti da Sport e Salute Spa […] non concorrono alla formazione del reddito e non concorrono al cumulo delle indennità per i collaboratori tecnico sportivo dilettantistici corrisposti da altri sostituti d’imposta”.

Sono un collaboratore sportivo, quando sono tenuto a presentare il Modello 730 o il Modello Redditi?

Alla domanda se l’importo percepito durante il periodo d’imposta precedente e quindi certificato tramite la CU debba essere dichiarato nel modello 730 e nel Modello Redditi oppure no, si può rispondere tramite quanto disposto dall’art. 67 del TUIR da cui si desume che:

  • i primi 10.000,00 euro complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF. Quindi dentro la soglia dei 10.000,00 euro, il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • superati i 10.000,00 euro e fino a 30.658,28 euro viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale. Anche questi redditi non devono essere dichiarati poiché sono già stati tassati alla fonte alla a.s.d./s.s.d. erogante;
  • superati i 30.658,28 euro viene operata una ritenuta a titolo d’acconto assoggettata poi ai fini IRPEF in modo ordinario in dichiarazione dei redditi.

Vediamo quindi come la CU per un collaboratore sportivo, sia l’elemento che identifica se il collaboratore stesso debba presentare o meno la propria dichiarazione dei redditi sempre nel caso in cui non abbia altri redditi dichiarare.

Per altre informazioni, si rimanda ai seguenti articoli correlati:
CU 2022: scadenza 16 marzo 2022 dell’Avv. Andrea Albertin;
CERTIFICAZIONE UNICA: PREVISTA LA SANATORIA PER GLI ANNI 2015-2017 dell’Avv. Andrea Albertin.

[  Salvatore Parrinello  ]
www.asisportfisco.it

Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive. Disponibile la nuova piattaforma

Il Dipartimento per lo sport comunica che è online la piattaforma per l’invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell’anno fiscale 2021.

È stata anche resa disponibile una guida operativa alla compilazione della domanda.

I destinatari della misura saranno i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 10 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ha infatti esteso anche per l’anno di imposta 2021, le disposizioni previste dall’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo potrà essere effettuata tramite una piattaforma online che attiva dal 5 aprile 2022 e che consentirà una maggiore celerità nel riconoscimento del credito. Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 5 giugno 2022. 

Con riferimento alla proroga del riconoscimento del credito d’imposta di cui trattasi per il primo trimestre 2022, si precisa che la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella prevista in questa sede per il 2021.

Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio

Le novità a seguito della conversione in legge del “Decreto Sostegni-Ter”

Buone notizie per i contribuenti arrivano con la conversione in legge del cosiddetto “Decreto Sostegni Ter” in relazione al versamento delle somme dovute in tema di rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio. Come si ricorderà il governo aveva più volte modificato, a seguito delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia, i termini per i pagamenti delle rate dovute dai contribuenti, operando una serie di proroghe fino ad arrivare al termine ultimo del 09 dicembre 2021 (che per effetto dei cinque giorni di tolleranza si consideravano tempestivi se effettuati entro il 14 dicembre).  Entro tale data ciascun contribuente avrebbe dovuto integralmente regolarizzare tutte le rate fino a quel momento scadute e non pagate. Quanti non fossero riusciti a mettersi in pari con i pagamenti sarebbero incorsi nella decadenza dei benefici della rottamazione Ter e del saldo e stralcio. Purtroppo, la platea di quanti non sono riusciti a regolarizzare la propria posizione è risultata molto ampia, ragion per cui il governo ha deciso, in sede di conversione del decreto Sostegni Ter, di operare una rimessione in termini che possa favorire quanti volessero ancora usufruire dei benefici della rottamazione. Pertanto, secondo la nuova formulazione dell’art.68 del DL 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia), come riscritto ad opera del nuovo art.10-quinquies del DL 4/2022, saranno considerati efficaci ai fini della rottamazione e del saldo e stralcio, e non ne determineranno l’inefficacia, i pagamenti effettuati secondo le modalità che di seguito indichiamo:

RIEPILOGO RATE

Scadenza rata Nuovo termine di versamento
Rate scadute nell’anno 2020 30/04/2022 (differito al 02/05)
Rate scadute nell’anno 2021 31/07/2022 (differito al 01/08)
Rate scadute o a scadere nell’anno 2022 30/11/2022

 

Per le rate in scadenza nel 2022 si potrà, quindi, optare anche per il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022.

TOLLERANZA 5 GIORNI

Per tutte le su indicate scadenze è sempre valida la tolleranza di 5 giorni prevista dall’art.3, comma 14 bis del DL 119/2022, per cui il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato entro le seguenti date:
09/05/2022 per le rate da pagare entro il 30/04 che essendo sabato slitta al 02/05 e i cinque giorni decorrono da tale data fino al 07/05 (a sua volta sabato per cui il termine ultimo viene ad essere il 09/05);
08/08/2022 per le rate da pagare entro il 31/07 che essendo domenica slitta al 01/08 e i cinque giorni decorrono da tale data fino al 06/08 (a sua volta sabato per cui il termine ultimo viene ad essere il 08/08);
05/12/2022 per le rate da pagare entro il 30/11/2022.
Decorsi i cinque giorni di tolleranza senza aver effettuato i relativi pagamenti si determina l’inefficacia delle definizioni con la perdita dei relativi benefici, ovvero il ripristino del totale carico debitorio (al netto di quanto versato), l’impossibilità di richiedere ulteriori dilazioni, la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della rottamazione.

 

RIEPILOGO RATE CON TOLLERANZA 5 GIORNI

Scadenze Scadenze con termine di tolleranza Rate da pagare
30/04/2022 9 maggio 2022 Rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio
con scadenze ricadenti nell’anno 2020
31/07/2022 8 agosto 2022 Rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio
con scadenze ricadenti nell’anno 2021
30/11/2022 5 dicembre 2022 Rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio
con scadenze ricadenti nell’anno 2022

 

Altro aspetto importante, che vogliamo segnalare, è la previsione introdotta con il comma 2 del nuovo art. 10-bis che interviene nei confronti delle procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del mancato pagamento entro la precedente scadenza del 09/12/2021. Per tali procedure interverrà l’estinzione automatica ma le somme, eventualmente versate, in relazione a tutti i debiti definibili, resteranno definitivamente acquisite e non saranno più ripetibili. Infine, con le FAQ pubblicate il 29 marzo 2022 l’agenzia delle entrate ricorda che i contribuenti decaduti dal beneficio della definizione agevolata per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019 non possono beneficiare delle nuove scadenze, ma possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973, così come previsto dal Decreto “Rilancio”. La stessa rateizzazione può essere richiesta anche per i debiti oggetto della prima Rottamazione e della Rottamazione bis in base a quanto stabilito dal Decreto “Ristori”.

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

Per effettuare il pagamento sarà possibile utilizzare i bollettini già ricevuti a seguito dell’accettazione della domanda, anche se il versamento stesso avviene in date differenti rispetto a quelle originarie ed indicate sugli stessi bollettini. In caso di smarrimento, il contribuente potrà, in autonomia, richiederne copia attraverso l’apposito modulo presente sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione senza dover accedere con pin o password personali. In alternativa, sarà possibile scaricarli attraverso la propria Area Riservata, accedendo con SPID, CIE o CNS.

Per poter pagare i bollettini di Rottamazione ter, saldo e stralcio il contribuente avrà le seguenti opzioni:

  • utilizzare il servizio “Paga on-line” (disponibile sul sito web di Agenzia delle Entrate – Riscossione e sull’APP EquiClick);
  • scegliere i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo PagoPA;
  • prenotare un appuntamento presso lo sportello territoriale più vicino con il servizio “Prenota un appuntamento allo sportello territoriale” presente nell’area pubblica del sito web di Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Riteniamo, dunque, che la riapertura dei termini potrà favorire quanti non erano stati in grado di regolarizzare le proprie posizioni entro il 14/12/2021 ma che, probabilmente, questa potrebbe essere l’ultima chance a favore dei contribuenti per poterlo fare.

[  Mario Rapisarda  ]
Consulente del Lavoro Esperto nel Settore Sportivo|