07.10.2025
Fisco
Istruttori e altri lavoratori sportivi con partita iva: importanti chiarimenti sul regime forfettario
Via libera al regime forfettario per i lavoratori sportivi con partita iva: la soluzione già condivisa dai maggiori esperti della materia fin dalla prima applicazione della riforma, viene confermata dalla recente consulenza giuridica n.956-13/2024 dell’Agenzia delle Entrate, intervenuta sull’istanza presentata dal Coni il 23/2/2024 e pubblicata il 25/9/2025 che chiarisce, tra gli altri, alcuni importanti aspetti operativi di grande interesse per le c.d. “partite iva sportive”.
Il lavoro sportivo autonomo
Ci riferiamo con questo termine – improprio ma esemplificativo – a quei soggetti che ai sensi dell’art.25 de D.Lgs. 36/21 rientrano tra le figure di lavoratori sportivi tipiche (l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara) o tra quelle previste dal mansionario – da ultimo aggiornato con il d.m. 4.4.2025 e il cui elenco aggiornato è consultabile qui https://www.sport.governo.it/media/wl3kvx2u/elenco-complessivo-mansioni-1-2-e-3-decreto.pdf e che, ricorrendone i presupposti, esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo in via stabile e pertanto, in quanto tali, siano titolari di partita iva. Nell’ambito sportivo dilettantistico si collocano in tale tipologia soprattutto i preparatori atletici, i direttori tecnici e sportivi, gli istruttori e allenatori in genere che svolgono prestazioni sportive in una delle discipline riconosciute e ammissibili per l’iscrizione la RASD e nei confronti di un committente che appartiene all’ordinamento sportivo (ASD, SSD altro ente iscritto al RASD, Coni, Cip, FSN, DSA, EPS, Associazioni Benemerite, Sport e Salute spa e singoli tesserati).
Anche al lavoratore sportivo con partita iva spettano quindi le agevolazioni previdenziali e fiscali stabilite rispettivamente dagli articoli e 36 co.6 del D.lgs. 36/21 e in particolare per il tema che ci interessa la franchigia fiscale fino a 15.000 euro prevista dell’art.36 co.6 laddove specifica che “i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00”.
Naturalmente le suddette agevolazioni si applicano a condizione che sia rispettato i perimetro del lavoro sportivo e quindi che la mansione rientri nell’esercizio dell’attività sportiva e che sia resa nei confronti di un soggetto appartenente all’ordinamento sportivo: se un istruttore con partita iva effettua anche prestazioni sportive (come ad esempio maestro di tennis o personal trainer) nei confronti di soggetti che operano al di fuori dello sport istituzionalizzato, come alberghi e centri vacanze o nei confronti di clientela privata, dovrà trattare i compensi derivanti da tali prestazioni secondo le regole comuni, con piena applicazione degli obblighi contributivi e fiscali senza agevolazioni, riduzioni o franchigie, “splittando” i ricavi delle due attività (da condurre preferibilmente con distinti codici Ateco).
La partita iva “sportiva” può accedere al regime forfettario?
Ciò premesso, evidenziamo che la consulenza giuridica nel confermare l’interpretazione della dottrina maggioritaria, afferma che le agevolazioni del regime forfettario di cui all’art.1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 sono pienamente compatibili con il lavoro sportivo reso in forma autonoma. Anche la DRE Piemonte in una precedente risposta ad Interpello (n. 901-137/2025) aveva precisato che le disposizioni fiscali di favore previste dalla riforma del lavoro sportivo non sono riconducibili a “regimi speciali ai fini iva” o a “regimi forfetari di determinazione del reddito” per cui non rientrano tra le cause di esclusione del predetto regime.
Nello specifico l’amministrazione finanziaria offre una serie di indicazioni importanti precisando che:
– rilevano quali componenti positivi del reddito di lavoro autonomo i compensi che eccedono l’importo di 15.000;
– il coefficiente di redditività per determinare il reddito (ad esempio 78% per il codice Ateco 85.51.00 o nella nuova classificazione in vigore dal 1^aprile 2025 il codice 85.51.09) si applica ai compensi al netto dell’importo di 15.000 euro;
– l’importo di fascia esente resta invece rilevante e quindi concorre ai fini della verifica della soglia massima dei compensi percepiti nell’anno precedente, per verificare la possibilità di non decadere da tale regime;
– ai fini della verifica delle cause ostative per l’accesso al citato regime nel 2024, rilevano unicamente i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo sportivo attivati a decorrere dal 1°luglio 2023 e non anche quei compensi percepiti nel quadro ante riforma e collocati nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR.
Il regime forfettario: condizioni di accesso e cause di esclusione
Per meglio comprendere le varie implicazioni soprattutto quando un collaboratore titolare di un cococo sportivo decide di aprire in seguito la partita iva, operando come professionista lavoratore autonomo, è opportuno un breve riepilogo delle condizioni di accesso e soprattutto un richiamo alle cause di esclusione.
Anzitutto l’accesso al regime spetta se nell’anno precedente sono state rispettate entrambe le condizioni richieste ovvero:
a) avere conseguito ricavi ovvero avere percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
b) avere sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro rese da imprenditore o suoi familiari
Si evidenzia che nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO (come l’ipotesi di istruttore che opera sia nello sport istituzionalizzato che in altri ambiti) per la determinazione della soglia massima si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Oltre al rispetto di tali condizioni sussistono una serie di preclusioni specificamente indicate dalla norma per cui non possono avvalersi del regime forfettario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni: quest’ultimo aspetto deve essere pertanto valutato con attenzione, nel concreto, nell’ipotesi di istruttori o altri lavoratori sportivi autonomi che detengano il controllo, anche indiretto, di società sportive dilettantistiche trattandosi di attività economiche direttamente riconducibili alla professione sportiva;
d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni: è evidente che quando l’istruttore apra la partita iva dopo aver lavorato come cococo sportivo, come vedremo in seguito, questa specifica causa di esclusione assume rilevanza da valutare nel caso concreto nel corso del primo esercizio di attività;
d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro/ (35.000 euro solo per il 2025); la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Imposta sostitutiva al 15% o al 5%?
Evidenziamo inoltre che sul reddito imponibile, determinato applicando il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento (c.d. flat tax). Tale condizione vale per qualunque soggetto, a prescindere dall’età anagrafica e/o dall’aver svolto in precedenza la medesima attività, a qualsiasi titolo e purchè siano rispettate le altre condizioni per l’accesso al regime.
Invece al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, la suddetta aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54 (85.000 euro).
E’ possibile aprire la partita iva dopo aver lavorato come cococo per una asd/ssd?
Alla luce di quanto esposto la risposta è affermativa, senza alcuna preclusione se il professionista intende operare in regime ordinario.
Se invece, avendone i requisiti di accesso e nel rispetto delle preclusioni previste dal regime, intende accedere al regime forfettario valgono due precisazioni importanti:
– poiché l’attività costituisce prosecuzione dell’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (vi rientra anche il cococo) non si applica l’aliquota del 5% ma l’aliquota del 15%;
– inoltre per mantenere l’accesso al regime forfettario, non sarà possibile svolgere attività prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro (anche cococo) nei due precedenti periodi di imposta. La valutazione va fatta quindi a posteriori in base alle prestazioni svolte in relazione ai diversi committenti. In altri termini se l’istruttore o altro lavoratore sportivo con partita iva abbia esercitato prevalentemente la propria attività nei confronti della società sportiva (o altro soggetto sportivo) con cui nei due anni precedenti abbia intrattenuto un rapporto di collaborazione come cococo (o come dipendente), lo stesso dovrà fuoriuscire dal regime forfettario. Va anche considerato che la norma preclusiva non si riferisce solo al precedente committente o datore di lavoro ma anche a soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, come per esempio gli utenti della palestra o centro sportivo per il quale l’istruttore abbia in precedenza operato come cococo.
[ Biancamaria Stivanello ]
Avvocato cassazionista
Esperto in diritto e fiscalità dello sport
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