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15.07.2026

Fisco

Reclutare dipendenti pubblici nello sport: il decalogo operativo per non sbagliare

La collaborazione dei dipendenti pubblici con il mondo sportivo dilettantistico rappresenta una risorsa importante per ASD/SSD, FSN,DSA, EPS e i loro comitati territoriali. La riforma dello sport ha introdotto regole specifiche e procedure semplificate, spesso trascurate e che invece richiedono estrema attenzione perchè sbagliare qualificazione del rapporto, omettere una comunicazione preventiva o conferire un incarico senza la necessaria autorizzazione può esporre sia l’ente sportivo sia il dipendente pubblico a conseguenze pesanti. Questo decalogo intende offrire una guida operativa, in forma di domanda e risposta, per individuare il regime corretto e gestire gli incarichi extraprofessionali dei dipendenti pubblici in modo conforme e prudente. La riforma dello sport ha introdotto una disciplina specifica per consentire ai dipendenti pubblici di collaborare con il mondo sportivo dilettantistico, distinguendo tra attività gratuita, lavoro sportivo entro la soglia di 5.000 euro annui e lavoro sportivo con compensi complessivamente superiori secondo le specifiche disposizioni dell’art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

1. Il dipendente pubblico può collaborare con un ente sportivo dilettantistico?

Sì. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono prestare la propria attività nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, nonché presso CONI, CIP e Sport e Salute S.p.A. La collaborazione è però ammessa solo se svolta fuori dall’orario di lavoro e senza pregiudicare gli obblighi di servizio e segue regimi differenziati a seconda che sia resa gratuitamente o a titolo oneroso.

2. Quale regime per l’attività gratuita?

La normativa distingue nettamente tra attività gratuita, lavoro sportivo entro 5.000 euro annui e lavoro sportivo con compensi superiori. Per l’attività di volontariato è sufficiente la comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza .

3. Quale regime per l’attività retribuita ?

A seguito delle integrazioni apportate con il DL Sport, in vigore dal 1 giugno 2024,  per il lavoro sportivo  con compensi fino all’importo complessivo di 5.000 euro annui è sufficiente la comunicazione preventiva (come per le prestazioni di volontariato). Si tratta di una semplificazione rilevante, diretta a favorire la partecipazione dei dipendenti pubblici al movimento sportivo dilettantistico, valorizzandone esperienza, capacità e disponibilità al di fuori dell’orario di lavoro.
Per i rapporti di lavoro sportivo con compensi superiori a 5.000 euro annui  è invece necessaria la preventiva autorizzazione.

4. Quando serve l’autorizzazione preventiva?

L’autorizzazione preventiva serve quando il dipendente pubblico instaura un rapporto di lavoro sportivo con compensi complessivamente superiori a 5.000 euro annui; la procedura autorizzatoria segue il regime del  silenzio assenso che si perfeziona decorsi 30 giorni dal ricevimento della domanda.

5. Quali sono le condizioni generali da rispettare?

L’attività sportiva extraprofessionale deve rispettare alcuni requisiti essenziali.
Deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro; non deve compromettere il regolare svolgimento del servizio; non deve intaccare l’indipendenza del dipendente pubblico; non deve esporre l’amministrazione al rischio di comportamenti contrari al buon andamento e all’imparzialità dell’azione  amministrativa. Inoltre, non deve pregiudicare il regolare funzionamento dell’ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine assumono rilievo anche il tempo e la durata della prestazione sportive tutti elementi che vengono valutati dall’amministrazione di appartenenza ai fini del rilascio o diniego dell’autorizzazione.

6. Anche un dipendente pubblico a tempo pieno può svolgere lavoro sportivo?

Sì. Il D.M. 10 novembre 2023 consente la collaborazione sportiva anche ai dipendenti pubblici a tempo pieno, purché siano rispettati i requisiti generali e la prestazione di lavoro sportivo non abbia carattere prevalente. In concreto, il lavoro sportivo non deve impegnare il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

7. Le semplificazioni valgono anche per i collaboratori amministrativo-gestionali?

No. Le semplificazioni riguardano esclusivamente i rapporti di lavoro sportivo e quindi le figure di lavoratori sportivi individuate dalla riforma. Non si applicano ai collaboratori remunerati dagli enti sportivi dilettantistici che non svolgano mansioni sportive.
In particolare, devono ritenersi esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale, che non rientrano nella categoria del lavoro sportivo, pur beneficiando delle relative agevolazioni fiscali e previdenziali. Per tali rapporti si applicano integralmente le regole ordinarie dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e pertanto è sempre necessaria la preventiva autorizzazione (a prescindere dall’importo del compenso) e inoltre il  procedimento autorizzatorio segue il regime generale del silenzio diniego.

8. Cosa deve dichiarare il collaboratore nel contratto sportivo?

Il collaboratore deve dichiarare espressamente  di non essere dipendente pubblico oppure, se lo è, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria o effettuato la comunicazione preventiva, quando sufficiente. La clausola si può prevedere all’interno del contratto e/o nell’autocertificazione rilasciata ad ogni pagamento.

9. L’ente sportivo deve comunicare i compensi all’amministrazione del dipendente?

Dipende dal regime applicabile. Per gli incarichi non sportivi, i soggetti pubblici o privati devono comunicare all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati al dipendente pubblico entro 15 giorni dall’erogazione. Per le prestazioni di lavoro sportivo soggette ad autorizzazione, quindi con compensi superiori a 5.000 euro annui, opera invece un regime semplificato: la comunicazione dei compensi è effettuata entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, oppure entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto se intervenuta prima. Per il lavoro sportivo fino a 5.000 euro annui, soggetto a semplice comunicazione preventiva e non ad autorizzazione, la comunicazione dei compensi non è dovuta.

10. Quali sono le sanzioni in caso di irregolarità?

Il mancato rispetto delle regole può comportare conseguenze sia per l’ente sportivo sia per il dipendente pubblico.
A carico dell’ente sportivo, le sanzioni possono scattare in caso di omessa comunicazione dei compensi, quando dovuta, oppure in caso di conferimento di incarico retribuito in assenza di autorizzazione, quando richiesta. La sanzione amministrativa pecuniaria è pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma al dipendente pubblico. L’accertamento e l’irrogazione sono effettuati dal Ministero delle Finanze avvalendosi della Guardia di Finanza.
A carico del dipendente pubblico, in caso di attività extraprofessionale remunerata svolta senza preventiva autorizzazione, sono previste la restituzione del compenso ricevuto, le eventuali responsabilità disciplinari e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa. L’importo deve essere restituito dall’erogante, cioè dall’ente sportivo, oppure, in difetto, dal percettore, cioè dal collaboratore. La somma deve essere riversata nel bilancio dell’amministrazione di appartenenza, per essere destinata al fondo di produttività o a fondi equivalenti. L’omessa restituzione da parte del dipendente costituisce indebito e può configurare responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti per dolo o colpa grave.

Conclusione

Il quadro normativo consente oggi ai dipendenti pubblici di collaborare con il mondo sportivo dilettantistico, ma impone una corretta qualificazione del rapporto e il rispetto degli adempimenti previsti. Il punto decisivo è distinguere tra volontariato, lavoro sportivo fino a 5.000 euro annui, lavoro sportivo sopra soglia e collaborazioni non sportive. Per ASD, SSD ed enti sportivi è quindi essenziale acquisire preventivamente le dichiarazioni del collaboratore, verificare se ricorra un obbligo di comunicazione o autorizzazione e come buona prassi conservare la relativa documentazione, così da evitare responsabilità amministrative e patrimoniali.

[ Biancamaria Stivanello ]
Avvocato

 

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