FAQ ASI Terzo Settore – importanti aggiornamenti

Reti associative: perchè farne parte. Iscrizione ai registri nazionali e regionali per associazioni di promozione sociale: perchè iscriversi in attesa del RUNTS. Adeguamento degli statuti: nuova scadenza per approvazione con maggioranze semplificate. Aggiornate le faq di www.asiterzosettore.it.

Mentre la Riforma del Terzo Settore prende forma, molte sono le domande che ASI come Associazione di Promozione Sportiva e Rete Associativa Nazionale riceve dalle sue associazioni per capire meglio come agire in vista di importanti scadenze e di scelte importanti da fare in materia. Abbiamo quindi aggiornato la sezione delle FAQ del sito tematico www.asinazionale.it
Vi invitiamo a leggere le ultime tre.
 

  • Quali sono i vantaggi per un'associazione e/o un ente del terzo settore nel far parte di una Rete Associativa?
Le reti associative svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche al fine di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Aderire ad una rete può dunque essere utile ad un ETS al fine di ottenere tutela, promozione e rappresentanza dei suoi interessi. 
Inoltre le reti associative possono svolgere numerose attività di servizio e supporto in favore degli ETS loro associati. Ad esempio, secondo quanto prevede il recente d.m. 106/2020 sul funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le reti associative possono curare l’iscrizione al RUNTS degli ETS loro associati, mediante una semplice delega conferita dall’ETS alla rete associativa di appartenenza. Considerato che il RUNTS è interamente informatico, questa delega alle reti può notevolmente semplificare la vita agli ETS. Inoltre le reti associative possono elaborare statuti-tipo (o standard) approvati dal Ministero del Lavoro: gli ETS che adottano questi statuti-tipo elaborati dalla propria rete non incontreranno alcuna difficoltà nell’iscriversi al RUNTS. 

Di grande importanza è poi il supporto che le reti associative possono dare agli ETS associati nell’accedere a fondi pubblici su base progettuale, come quelli previsti dall’art. 72 del Codice del terzo settore. 
Ci sono insomma diverse ragioni per concludere nel senso che gli ETS, soprattutto quelli di piccole dimensioni, otterrebbero diversi vantaggi ad aderire ad una (o anche più) reti associative del terzo settore. Ma soprattutto va sottolineato che in un prossimo futuro alle Reti associative saranno delegati i poteri di controllo oggi esercitati dal Ministero e dalle Regioni, per cui diventerà di fatto impossibile per un ETS non aderire ad una Rete associativa.

 

  • Le associazioni di promozione sociale che non sono iscritte ad alcun Registro (né nazionale né regionale) perché dovrebbero iscriversi ai Registri se in possesso dei requisiti richiesti, in attesa che il RUNTS diventi operativo?
Le associazioni di promozione sociale sono tali soltanto se iscritte negli appositi registri. Finché non sono iscritte nei registri, tali associazioni sono semplici associazioni di diritto civile e non anche associazioni di promozione sociale-enti del terzo settore. In mancanza di iscrizione, esse non dovrebbero perciò neanche utilizzare la denominazione “associazioni di promozione sociale” o “APS” perché potrebbero andare incontro a sanzioni. Di conseguenza, l’ente che voglia essere “APS” in senso vero e proprio è tenuto ad iscriversi nei registri. 

In mancanza del RUNTS (che dovrebbe divenire operativo dal 1° aprile 2021), tali associazioni possono ancora iscriversi nei registri nazionale o regionali delle APS. Va evidenziato che, fino alla piena messa in funzione del RUNTS, per partecipare ai bandi regionali di finanziamento dei progetti è necessario essere iscritti ai Registri regionali (in alcuni casi viene richiesta un'anzianità di iscrizione, altre volte no).  L’iscrizione nei registri regionali APS può farsi individualmente da parte dell’associazione, secondo la procedura prevista per quel registro dalla legge regionale di volta in volta applicabile. L’iscrizione nel registro nazionale si deve fare tramite l’ASI.

 

  • L'obbligo di adeguamento degli statuti vale solo per le associazioni già iscritte ai registri o per tutte? Il termine per l'adozione delle modifiche con le maggioranze semplificate è stato prorogato al 31 marzo?

Sì, il termine finale per gli adeguamenti statutari è stato recentemente prorogato al 31 marzo 2021.  

L’adeguamento riguarda tutti gli enti del terzo settore iscritti nei registri delle ODV o delle APS che siano stati costituiti prima del 3 agosto 2017: questi enti hanno la possibilità di adeguarsi entro il 31 marzo 2021 e potranno farlo con la maggioranza e le procedure dell’assemblea ordinaria se si limitano ad adeguare i propri statuti alle norme inderogabili di legge. Se invece fanno variazioni non necessarie, come ad esempio il cambio di sede legale da un comune ad un altro, serve allora l’assemblea straordinaria, con verbale eventualmente ricevuto da un Notaio qualora l’associazione abbia la personalità giuridica essendo iscritta nei registri delle persone giuridiche di prefetture e regioni. 
 
Gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017, invece, avrebbero dovuto già essere in regola, sin dall’inizio della loro esistenza, con la nuova normativa: dunque, qualora non lo siano, devono adeguarsi subito con delibera di assemblea straordinaria; non possono attendere il 31 marzo 2021 né possono procedere con assemblea ordinaria. 
 
Infine, l’obbligo di adeguamento non riguarda ovviamente gli enti che non siano del terzo settore, ovverosia le associazioni che non siano iscritte (o non lo siano più) nei registri di ODV e APS. Se queste ultime intendono iscriversi (o re-iscriversi) in questi registri, devono adeguare i propri statuti per conformarli alla disciplina del terzo settore: dovranno farlo con delibera di assemblea straordinaria, con verbale eventualmente ricevuto da un Notaio qualora l’associazione abbia la personalità giuridica essendo iscritta nei registri delle persone giuridiche di prefetture e regioni.

Welfare, Barbaro: “Un importante riconoscimento per ASI dal Forum del Terzo Settore”

“Oggi l’ASI è stato ammessa all’interno del Forum del Terzo Settore, con una votazione quasi unanime dell’Assemblea nazionale del Forum stesso", così ha spiegato alla stampa il nostro Presidente Claudio Barbaro.
"Si tratta di un riconoscimento molto importante per la nostra Associazione che, oltre ad essere uno degli Enti di promozione sportiva più importanti tra quelli riconosciuti dal CONI, sta lavorando da tempo per consolidarsi come Rete associativa del Terzo Settore. Ringraziamo tutti i componenti del Forum, a cominciare dalla portavoce Claudia Fiaschi, per questa scelta che conferma il ruolo del Forum come organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo del volontariato e del non profit. Il nostro impegno per il futuro sarà anche quello di rendere sempre giù vicini e sinergici il mondo dello sport dilettantistico e quello del Terzo Settore, consapevoli che – soprattutto dopo l’emergenza Covid – su questo fronte si gioca una partita decisiva per rafforzare la coesione sociale e lo spirito di partecipazione della società italiana”.

Sbagliata la stretta fiscale sul Terzo Settore

“Sono decisamente contrario sulla norma, prevista nella legge di bilancio approntata dal Governo per il 2021, che modifica il regime IVA da applicare ad alcune tipologie di operazioni, inserite tra le operazioni esenti (art. 10 del DPR 633/72) in luogo dell’attuale regime di esclusione dall’IVA (art. 4 del DPR n. 633/72)”,  lo ha dichiarato alla stampa Claudio Barbaro.

“La norma si riferisce alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in favore dei soci e dei partecipanti dell'associazionismo privato, anche volontaristico e solidale, infatti riguarda espressamente le associazioni di interesse pubblico, quelle senza fini di lucro e quelle dello sport dilettantistico di periferia, includendo, per altro, finanche le manifestazioni per la raccolta di fondi e le somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale”, continua il senatore Barbaro. “Siffatta previsione non tiene conto del valore mutualistico, sociale e pubblico di queste realtà, caricando le stesse di oneri burocratici e finanziari come se fossero attività private lucrative”.

“Il Governo ha dunque ceduto alle pressioni dell’Istituto Comunitario, che aveva avanzato una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese (2008/2010), scegliendo però il peggiore dei tempismi, assunto l'anno disastroso che volge al termine e caratterizzato dalla paralisi di ogni attività e le conseguenti enormi difficoltà per l’associazionismo -conclude il sen. Barbaro- che ancora attende una piena legittimazione dalla Politica. Ancora una volta, con rammarico, ci tocca verificare che l'UE e il Governo non tutelino la giustizia sostanziale e la floridità del tessuto civile della società, tenuto insieme anche dall’opera meritoria dell’associazionismo no-profit, ma al contrario preferiscano sempre la cieca burocrazia e il gravame oneroso. 

Mi auguro che da destra a sinistra tutti coloro che hanno a cuore il Terzo Settore, firmino insieme un emendamento per cancellare questo articolo dalla finanziaria”. 

Progetti per le fasce più deboli

Dopo la fase di progettazione e di presentazione iniziale, è partito in tutte le città italiane interessate il progetto Asi “1000 ce la fanno”. I tanti giovani in condizione di disagio che sono stati inseriti nelle attività sportive proposte, hanno iniziato il loro percorso con gli istruttori qualificati delle associazioni sportive affiliate all’Asi che, avranno il compito di fargli praticare sport favorendone l’integrazione e la crescita sociale. Non solo, perché avendo individuato diversi spazi extracurriculari nelle scuole in collaborazione con gli enti locali, si è già fatto un passo concreto nella diffusione del concetto del dovere dell’inclusività per chi gestisce uno spazio pubblico. E già da queste prime settimane l’effetto si sta notando, con alcune piazze che sono già diventate dei veri e propri punti di riferimento per i giovani che hanno aderito al progetto.

[ Irene Pagnini ]

 

Terzo Settore, 31 marzo potrebbe essere la nuova scadenza per l’approvazione semplificata delle modifiche agli statuti degli Enti del Terzo Settore

Ieri al Senato è stato approvato un emendamento alla legge di conversione del decreto riguardante la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 grazie al quale viene rimandata al 31 marzo 2021 la scadenza precedentemente fissata al 31 ottobre per attuare modifiche agli statuti con maggioranze semplificate. Se confermato alla Camera tale emendamento costituirebbe un'importante agevolazione per le realtà di terzo settore.

 

Non più 31 ottobre 2020, ma 31 marzo 2021. Questo lo slittamento per l’adeguamento con maggioranze semplificate degli statuti di onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte ai medesimi registri. L’ha proposto un emendamento approvato ieri dall'Assemblea del Senato durante la discussione dell'AS 1970  DL  125 Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo passerà poi alla Camera per essere discusso e approvato. Pertanto, se la Camera confermasse la proposta gli Enti del Terzo Settore iscritti nei medesimi registri potrebbero godere di questa misura di favore, in attesa della messa in attività del Registro Unico del Terzo Settore, prevista in primavera, a sei mesi dalla pubblicazione del relativo Decreto.

 

Chi deve modificare gli statuti gli statuti e perché

 E’ L’art. 101 del Codice del Terzo Settore prevede  che “[…] Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale adeguino i loro statuti alle nuove disposizioni prima ancora dell’operatività del nuovo Registro […]” 

Ciò significa che tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti ai rispettivi registri che vorranno mantenersi all'interno di questo perimetro e godere delle misure di favore previste dalla legge (quindi che intendono iscriversi al RUNTS), dovranno ottemperare alla prescrizione, rendendo il loro statuto adeguato alle nuove disposizioni inderogabili del CTS. 

Il termine, originariamente fissato il 3 agosto 2019, era stato successivamente prorogato al 30 giugno 2020 dal comma 4-bis dell’art. 43 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) e ulteriormente rimandato al 31 ottobre 2020 dall’art. 35, comma 1, D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia). Adesso si prospetta la possibilità di un ulteriore slittamento al 31 marzo 2021.

Pertanto tale scadenza temporale dovrà essere osservata solo dalle Organizzazioni di volontariato, dalle Associazioni di promozione sociale  e dalle Onlus iscritte nei rispettivi registri (e non quindi tutte le altre associazioni non in possesso di tali qualifiche). Queste dovranno quindi provvedere all'adeguamento degli statuti alla nuova disciplina del Codice del Terzo settore (CTS) con un regime “alleggerito”, ossia sfruttando la possibilità di effettuare la modifica statutaria mediante semplice delibera di assemblea ordinaria. 

Tale prescrizione vale ovviamente solo per le modifiche che il Codice del Terzo Settore indica come obbligatorie. Se, invece, si volessero fare modifiche agli statuti più ampie di quelle previste dal Codice – dunque modifiche facoltative – sarà sempre necessaria una delibera in assemblea straordinaria (con le relative maggioranze). In questo caso, infatti, le modifiche statutarie non sono né obbligatorie per conformarsi a norme di legge inderogabili, né necessarie per derogare a norme di legge derogabili, ma sono frutto di una libera scelta dell’ente che decide di avvalersi di facoltà od opzioni riservategli dal legislatore della riforma.
 

Cosa accade a chi non modifica gli statuti entro i termini di legge

La scadenza non ha natura perentoria, come ribadito dalla Circolare del Ministero del lavoro n.13 del 31 maggio 2019 e dalla Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.89/E del 25 ottobre 2019. Rileva ai fini dell’adozione delle modifiche degli statuti con le maggioranze dell'assemblea ordinaria. 

Sarà quindi possibile, per le Odv, le Aps e le Onlus, così come per tutte le altre associazioni, adeguare lo statuto anche dopo il 31 ottobre, andando in assemblea straordinaria (la quale prevede solitamente quorum costitutivi aggravati rispetto a quella ordinaria).

Sul piano fiscale il mancato adeguamento entro il termine poi non produrrebbe penalizzazioni. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019, afferma: 

“ODV, APS e ONLUS iscritte ai relativi registri regionali possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle vecchie norme di riferimento, fino all’operatività della nuova disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 31 ottobre 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice”

La disciplina fiscale prevista dal CTS, infatti, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui verrà rilasciata l’autorizzazione da parte della Commissione UE e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo settore).

Pertanto, fino a quando troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali dettate dal Titolo X del CTS, le Onlus, le ODV e le APS iscritte nei registri attualmente previsti dalla legge (D.Lgs. n. 460/1997, l. n. 266/1991 e l. n. 383/2000) possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle predette norme, anche nel caso in cui non provvedano ad adeguare gli statuti entro il termine di adeguamento previsto.