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13.11.2020

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Terzo Settore, 31 marzo potrebbe essere la nuova scadenza per l’approvazione semplificata delle modifiche agli statuti degli Enti del Terzo Settore

Ieri al Senato è stato approvato un emendamento alla legge di conversione del decreto riguardante la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 grazie al quale viene rimandata al 31 marzo 2021 la scadenza precedentemente fissata al 31 ottobre per attuare modifiche agli statuti con maggioranze semplificate. Se confermato alla Camera tale emendamento costituirebbe un'importante agevolazione per le realtà di terzo settore.

 

Non più 31 ottobre 2020, ma 31 marzo 2021. Questo lo slittamento per l’adeguamento con maggioranze semplificate degli statuti di onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte ai medesimi registri. L’ha proposto un emendamento approvato ieri dall'Assemblea del Senato durante la discussione dell'AS 1970  DL  125 Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo passerà poi alla Camera per essere discusso e approvato. Pertanto, se la Camera confermasse la proposta gli Enti del Terzo Settore iscritti nei medesimi registri potrebbero godere di questa misura di favore, in attesa della messa in attività del Registro Unico del Terzo Settore, prevista in primavera, a sei mesi dalla pubblicazione del relativo Decreto.

 

Chi deve modificare gli statuti gli statuti e perché

 E’ L’art. 101 del Codice del Terzo Settore prevede  che “[…] Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale adeguino i loro statuti alle nuove disposizioni prima ancora dell’operatività del nuovo Registro […]” 

Ciò significa che tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti ai rispettivi registri che vorranno mantenersi all'interno di questo perimetro e godere delle misure di favore previste dalla legge (quindi che intendono iscriversi al RUNTS), dovranno ottemperare alla prescrizione, rendendo il loro statuto adeguato alle nuove disposizioni inderogabili del CTS. 

Il termine, originariamente fissato il 3 agosto 2019, era stato successivamente prorogato al 30 giugno 2020 dal comma 4-bis dell’art. 43 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) e ulteriormente rimandato al 31 ottobre 2020 dall’art. 35, comma 1, D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia). Adesso si prospetta la possibilità di un ulteriore slittamento al 31 marzo 2021.

Pertanto tale scadenza temporale dovrà essere osservata solo dalle Organizzazioni di volontariato, dalle Associazioni di promozione sociale  e dalle Onlus iscritte nei rispettivi registri (e non quindi tutte le altre associazioni non in possesso di tali qualifiche). Queste dovranno quindi provvedere all'adeguamento degli statuti alla nuova disciplina del Codice del Terzo settore (CTS) con un regime “alleggerito”, ossia sfruttando la possibilità di effettuare la modifica statutaria mediante semplice delibera di assemblea ordinaria. 

Tale prescrizione vale ovviamente solo per le modifiche che il Codice del Terzo Settore indica come obbligatorie. Se, invece, si volessero fare modifiche agli statuti più ampie di quelle previste dal Codice – dunque modifiche facoltative – sarà sempre necessaria una delibera in assemblea straordinaria (con le relative maggioranze). In questo caso, infatti, le modifiche statutarie non sono né obbligatorie per conformarsi a norme di legge inderogabili, né necessarie per derogare a norme di legge derogabili, ma sono frutto di una libera scelta dell’ente che decide di avvalersi di facoltà od opzioni riservategli dal legislatore della riforma.
 

Cosa accade a chi non modifica gli statuti entro i termini di legge

La scadenza non ha natura perentoria, come ribadito dalla Circolare del Ministero del lavoro n.13 del 31 maggio 2019 e dalla Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.89/E del 25 ottobre 2019. Rileva ai fini dell’adozione delle modifiche degli statuti con le maggioranze dell'assemblea ordinaria. 

Sarà quindi possibile, per le Odv, le Aps e le Onlus, così come per tutte le altre associazioni, adeguare lo statuto anche dopo il 31 ottobre, andando in assemblea straordinaria (la quale prevede solitamente quorum costitutivi aggravati rispetto a quella ordinaria).

Sul piano fiscale il mancato adeguamento entro il termine poi non produrrebbe penalizzazioni. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019, afferma: 

“ODV, APS e ONLUS iscritte ai relativi registri regionali possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle vecchie norme di riferimento, fino all’operatività della nuova disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 31 ottobre 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice”

La disciplina fiscale prevista dal CTS, infatti, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui verrà rilasciata l’autorizzazione da parte della Commissione UE e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo settore).

Pertanto, fino a quando troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali dettate dal Titolo X del CTS, le Onlus, le ODV e le APS iscritte nei registri attualmente previsti dalla legge (D.Lgs. n. 460/1997, l. n. 266/1991 e l. n. 383/2000) possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle predette norme, anche nel caso in cui non provvedano ad adeguare gli statuti entro il termine di adeguamento previsto.

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