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14.12.2020

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FAQ ASI Terzo Settore – importanti aggiornamenti

Reti associative: perchè farne parte. Iscrizione ai registri nazionali e regionali per associazioni di promozione sociale: perchè iscriversi in attesa del RUNTS. Adeguamento degli statuti: nuova scadenza per approvazione con maggioranze semplificate. Aggiornate le faq di www.asiterzosettore.it.

Mentre la Riforma del Terzo Settore prende forma, molte sono le domande che ASI come Associazione di Promozione Sportiva e Rete Associativa Nazionale riceve dalle sue associazioni per capire meglio come agire in vista di importanti scadenze e di scelte importanti da fare in materia. Abbiamo quindi aggiornato la sezione delle FAQ del sito tematico www.asinazionale.it
Vi invitiamo a leggere le ultime tre.
 

  • Quali sono i vantaggi per un'associazione e/o un ente del terzo settore nel far parte di una Rete Associativa?
Le reti associative svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche al fine di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Aderire ad una rete può dunque essere utile ad un ETS al fine di ottenere tutela, promozione e rappresentanza dei suoi interessi. 
Inoltre le reti associative possono svolgere numerose attività di servizio e supporto in favore degli ETS loro associati. Ad esempio, secondo quanto prevede il recente d.m. 106/2020 sul funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le reti associative possono curare l’iscrizione al RUNTS degli ETS loro associati, mediante una semplice delega conferita dall’ETS alla rete associativa di appartenenza. Considerato che il RUNTS è interamente informatico, questa delega alle reti può notevolmente semplificare la vita agli ETS. Inoltre le reti associative possono elaborare statuti-tipo (o standard) approvati dal Ministero del Lavoro: gli ETS che adottano questi statuti-tipo elaborati dalla propria rete non incontreranno alcuna difficoltà nell’iscriversi al RUNTS. 

Di grande importanza è poi il supporto che le reti associative possono dare agli ETS associati nell’accedere a fondi pubblici su base progettuale, come quelli previsti dall’art. 72 del Codice del terzo settore. 
Ci sono insomma diverse ragioni per concludere nel senso che gli ETS, soprattutto quelli di piccole dimensioni, otterrebbero diversi vantaggi ad aderire ad una (o anche più) reti associative del terzo settore. Ma soprattutto va sottolineato che in un prossimo futuro alle Reti associative saranno delegati i poteri di controllo oggi esercitati dal Ministero e dalle Regioni, per cui diventerà di fatto impossibile per un ETS non aderire ad una Rete associativa.

 

  • Le associazioni di promozione sociale che non sono iscritte ad alcun Registro (né nazionale né regionale) perché dovrebbero iscriversi ai Registri se in possesso dei requisiti richiesti, in attesa che il RUNTS diventi operativo?
Le associazioni di promozione sociale sono tali soltanto se iscritte negli appositi registri. Finché non sono iscritte nei registri, tali associazioni sono semplici associazioni di diritto civile e non anche associazioni di promozione sociale-enti del terzo settore. In mancanza di iscrizione, esse non dovrebbero perciò neanche utilizzare la denominazione “associazioni di promozione sociale” o “APS” perché potrebbero andare incontro a sanzioni. Di conseguenza, l’ente che voglia essere “APS” in senso vero e proprio è tenuto ad iscriversi nei registri. 

In mancanza del RUNTS (che dovrebbe divenire operativo dal 1° aprile 2021), tali associazioni possono ancora iscriversi nei registri nazionale o regionali delle APS. Va evidenziato che, fino alla piena messa in funzione del RUNTS, per partecipare ai bandi regionali di finanziamento dei progetti è necessario essere iscritti ai Registri regionali (in alcuni casi viene richiesta un'anzianità di iscrizione, altre volte no).  L’iscrizione nei registri regionali APS può farsi individualmente da parte dell’associazione, secondo la procedura prevista per quel registro dalla legge regionale di volta in volta applicabile. L’iscrizione nel registro nazionale si deve fare tramite l’ASI.

 

  • L'obbligo di adeguamento degli statuti vale solo per le associazioni già iscritte ai registri o per tutte? Il termine per l'adozione delle modifiche con le maggioranze semplificate è stato prorogato al 31 marzo?

Sì, il termine finale per gli adeguamenti statutari è stato recentemente prorogato al 31 marzo 2021.  

L’adeguamento riguarda tutti gli enti del terzo settore iscritti nei registri delle ODV o delle APS che siano stati costituiti prima del 3 agosto 2017: questi enti hanno la possibilità di adeguarsi entro il 31 marzo 2021 e potranno farlo con la maggioranza e le procedure dell’assemblea ordinaria se si limitano ad adeguare i propri statuti alle norme inderogabili di legge. Se invece fanno variazioni non necessarie, come ad esempio il cambio di sede legale da un comune ad un altro, serve allora l’assemblea straordinaria, con verbale eventualmente ricevuto da un Notaio qualora l’associazione abbia la personalità giuridica essendo iscritta nei registri delle persone giuridiche di prefetture e regioni. 
 
Gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017, invece, avrebbero dovuto già essere in regola, sin dall’inizio della loro esistenza, con la nuova normativa: dunque, qualora non lo siano, devono adeguarsi subito con delibera di assemblea straordinaria; non possono attendere il 31 marzo 2021 né possono procedere con assemblea ordinaria. 
 
Infine, l’obbligo di adeguamento non riguarda ovviamente gli enti che non siano del terzo settore, ovverosia le associazioni che non siano iscritte (o non lo siano più) nei registri di ODV e APS. Se queste ultime intendono iscriversi (o re-iscriversi) in questi registri, devono adeguare i propri statuti per conformarli alla disciplina del terzo settore: dovranno farlo con delibera di assemblea straordinaria, con verbale eventualmente ricevuto da un Notaio qualora l’associazione abbia la personalità giuridica essendo iscritta nei registri delle persone giuridiche di prefetture e regioni.

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