Obbligo della fatturazione elettronica per le ASD

A partire dal 1° luglio 2022, le Associazioni Sportive Dilettantistiche con attività commerciale maggiore di Euro 25.000 (il precedente limite di esenzione era di 65.000 €) nell’esercizio precedente dovranno creare una fattura in formato XML ed inoltrarla al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà a recapitarla al cliente destinatario.

Il decreto PNRR dispone che per il terzo trimestre del 2022, non si applicheranno le sanzioni previste in caso di fatturazione tardiva laddove la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Dopo tale periodo transitorio , dal 4° trimestre 2022, le sanzioni saranno pianamente operative.

Bonus da 200 euro del “Decreto Aiuti”, esclusi i collaboratori sportivi

Con il Decreto Legge del 17 maggio 2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, anche detto “Decreto Aiuti”, é stata prevista la corresponsione dell’indennità una tantum, di importo pari a 200 euro, da erogare ai dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022, hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell’esonero contributivo previsto dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 comma 121. Quindi all’indomani della pubblicazione del DL citato ogni lavoratore dipendente ha maturato il diritto a ricevere questo aiuto di stato di 200 euro che, tuttavia, é esteso anche a molte categoria di lavoratori “non dipendenti”.

Ci sono tuttavia alcune categorie che riceveranno tale bonus dimezzato a 100 euro e cioé i familiari dei pensionati o dei percettori di reddito di cittadinanza. Questi vuol dire, ad esempio, che in un nucleo familiare dove c’é un lavoratore dipendente e un percettore di reddito o pensione di cittadinanza, solo quest’ultimo avrà diritto al beneficio. Vale la pena precisare che l’inps nella circolare attuativa non ha inserito tale indicazione da autodichiarare, probabilmente perché il controllo sui codici fiscali sarà automatico ma ciò ha già sollevato fortissimi dubbi e si prevede per questi familiari beneficiari dell’erogazione per intero, l’eventualità di subire successivamente un prelievo forzoso, probabilmente a dicembre in sede di conguaglio annuale.

In ogni caso il Decreto Semplificazioni approvato lo scorso 15 giugno dal Consiglio dei Ministri i dipendenti pubblici ed i pensionati per ottenere tale aiuto di stato non dovranno fare alcunché.

Sarà invece necessario presentare una autodichiarazione da parte dei dipendenti privati che dovranno comunicare ai datori di lavoro i seguenti requisiti:

  • non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
  • non essere beneficiario del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26;
  • non aver richiesto e non richiedere lo stesso bonus ad altro eventuale datore di lavoro o agli enti preposti all’erogazione per altre categorie di lavoratori;
  • aver beneficiato dell’esonero contributivo previsto dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 comma 121, per almeno una mensilità nel primo quadrimestre 2022.

In merito a quest’ultimo punto, va specificato che l’esonero contributivo lo hanno avuto tutti i lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 con imponibile Inps inferiore ai 2.692 euro mensili. Basta aver avuto l’esonero anche solo su un mese. A verifica di ciò basta prendere ad esempio la tabella seguente:

Quindi il bonus di 200 euro spetta ai dipendenti che nella busta paga di maggio (o su buste paga precedenti) hanno una di queste voci.

Come citato al terzo requisito dell’elenco precedente, il bonus verrà erogato anche da altri enti verso diverse categorie di lavoratori, riportiamo l’ottima tabella sinottica pubblicata ieri dal quotidiano economico ItaliaOggi:

Oltre alle criticità procedurali a cui INPS e Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro stanno cercando di sopperire, emerge l’esclusione dei lavoratori sportivi già fortemente discriminati nel modus e nel quantum relativamente agli aiuti “covid-19” sia nel 2020 che nel 2021.

Auspichiamo che vengano inclusi almeno nella categoria dei lavoratori coordinati e continuativi probabilmente però, viste le procedure di richiesta, sarebbe necessario che ciò avvenga con le modalità, per esempio, previste per i lavoratori dello spettacolo.

Così forse si potrebbe sopperire velocemente a questa discriminazione ma:

  • sicuramente sarebbe necessario l’ulteriore intervento dell’INPS sulla procedura da seguire per i non iscritti alla gestione separata;
  • i collaboratori sportivi dovendosi attivare autonomamente si troveranno in ogni caso discriminati rispetto ai lavoratori coordinati e continuativi ed altri lavoratori parasubordinati in genere;
  • rimarrebbe assolutamente incerta la quantificazione del bonus sulla base della determinazione del nucleo familiare qualora la richiesta avvenga prima del mese di settembre.

Altra evidente discriminazione é perpetrata ai danni dei titolari di partita iva per i quali é previsto il bonus solo qualora l’attività svolta sia agricola, la “vendita porta a porta” ed i già citati lavoratori autonomi dello spettacolo.

Ultima analisi merita l’inquadramento dei ricercatori universitari così come previsti dal Decreto Interministeriale 16 settembre 2009 n. 94 quali sottoscrittori di contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso le Università, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230 che peraltro prevede anche il conferimento di incarichi gratuiti ex art. 1 comma 10. Benché non siano previsti come destinatari del beneficio dal Decreto Aiuti si attende conferma di inquadramento degli stessi tra i lavoratori dipendenti privati per gli assunti a tempo indeterminato e gli assunti stagionali, ma rimarrebbero esclusi i docenti universitari la cui normativa citata prevede diversi rapporti autonomi e quindi non subordinati.

Chiudiamo l’articolo con una nota amara e cioé la già citata eventualità di restituzione che, essendo dipendente sia da elementi soggettivi che da elementi oggettivi quali il reddito lordo, ciò provocherebbe un prelievo forzoso dalla busta paga di dicembre in combinazione plausibile con il Trattamento Integrativo (ex bonus Renzi) e la quattordicesima sulla pensione. Immaginiamo in quali difficoltà andrebbe a trovarsi chi sulla mensilità di dicembre a causa di questi conguagli dovesse avere una percezione netta inferiore ai 500 euro

[  Alessio Pistone  ]
Commercialista esperto nel settore sportivo dilettantistico
www.asisportfisco.it

Obbligo della fatturazione elettronica per le ASD

Dal 1° luglio 2022, scatta l’obbligo della fattura elettronica anche per le associazioni sportive dilettantistiche.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi […] ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, così il Governo ha approvato le novità per le Partite IVA in regime forfettario.
Nei regimi forfettari vi rientrano anche le ASD (che hanno partita Iva) e le SSD che hanno optato per la legge 398/91.
Per le ASD che superavano i 65.000 euro di attività commerciale, l’obbligo era già scattato nel 2019, dal primo di luglio del 2022 la soglia di esenzione si riduce a 25.000,00.
Fino al 30 giugno 2022 le Associazioni Sportive Dilettantistiche potranno continuare ad emettere le fatture attive in modo cartaceo, consegnandole o spedendole ai propri clienti.
Ricordiamo che il committente che riceve dall’ente la fattura cartacea da una ASD deve predisporre una fattura elettronica (tipo documento TD01) riportando gli estremi dell’Asd (partita Iva e altri dati anagrafici) nella sezione “cedente/prestatore”, i suoi estremi nella sezione cessionario/committente, specificando che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della fattura elettronica occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente).
Nulla cambia in termini di registrazione di tale fattura che risulterà “attiva” per l’ASD e “passiva” per il suo cliente titolare di partita Iva. (Faq n. 88 pubblicata il 19 luglio 2019 sul sito dell’Agenzia delle entrate).
A partire dal 1° luglio 2022, le Associazioni Sportive Dilettantistiche con attività commerciale maggiore di Euro 25.000  nell’esercizio precedente dovranno creare una fattura in formato XML ed inoltrarla al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà a recapitarla al cliente destinatario.

Come deve fare una fattura elettronica un’associazione sportiva dilettantistica

Con l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche, le Associazioni Sportive Dilettantistiche dovranno generare ed inviare allo SDI (Sistema di Interscambio) le fatture attive che vogliono emettere ai loro clienti.

Dati essenziali della fattura elettronica sono:

  • il numero e la data fattura
  • i dati fiscali del cliente
  • i prodotti o servizi offerti
  • gli importi unitari e totali
  • le aliquote IVA corrette
  • le condizioni di pagamento della fattura
  • codice destinatario e/o PEC del cliente (in caso di soggetto privato il codice destinatario sono sette zeri “0000000” )

Ma se a richiedermi l’emissione della fattura all’ASD/SSD è un privato?

Malgrado il Fisco, anche su sollecitazione della comunità europea, abbia spinto verso un obbligo generalizzato della fattura elettronica il Garante della Privacy con provvedimento del 22 dicembre 2021 emette il divieto di emissione della FTE nelle operazioni B2C che dovranno essere certificate con strumenti diversi pena la violazione della legge sulla Privacy.
Secondo il Garante ogni volta in cui l’operatore economico può certificare l’operazione effettuata nei confronti di un consumatore finale con strumenti diversi dalla fatturazione elettronica (scontrino fiscale). Il Garante con tale provvedimento di fine anno torna, per l’ennesima volta, ad evidenziare le molteplici criticità in relazione all’enorme mole di informazioni, anche sensibili, che vengono acquisite, trattate e conservate, attraverso la fatturazione elettronica.
Rimane infatti possibile emettere la Fatturazione Elettronica nel caso di cessioni dei beni o prestazioni di sevizi nei confronti dei consumatori finali solo in due casi:

  • l’obbligo di emissione della Fatturazione Elettronica è previsto dalla legge;
  • Il cliente ne fa richiesta espressa.

Quali sanzioni se si viola l’obbligo?

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa calcolata come segue:

  • sanzione compreso tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato con un minimo di 500 euro;
  • quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Il decreto PNRR dispone che per il terzo trimestre del 2022, non si applicheranno le sanzioni previste in caso di fatturazione tardiva laddove la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Dopo tale periodo transitorio nel rispetto delle condizioni appena enunciate, dal 4° trimestre 2022, le sanzioni saranno pianamente operative.

[  Luca Mattonai  ]
Dottore Tributarista, esperto ina ASD e SSD

Ravvedimenti CU: come procedere nel caso di due o più contratti di collaborazione

Capita spesso che un collaboratore sportivo abbia più di un contratto di collaborazione sportiva e che questo non venga comunicato all’altra o le altre ASD/SSD.
Tuttavia, come sappiamo dall’art. 67 comma 1 lettera m) del TUIR, i compensi sportivi sono esenti da tassazione fino alla soglia dei 10.000,00 euro in capo al soggetto percipiente e dunque, nel caso dell’esistenza di più contratti di collaborazione, può capitare che il collaboratore superi durante l’anno il limite della detax area.

Quali sono gli obblighi del collaboratore?

Lo sportivo dilettante, al momento della sottoscrizione del contratto di collaborazione si impegna a comunicare l’eventuale superamento del limite sopra indicato e prima di ogni singolo pagamento rilascia al sodalizio sportivo una autocertificazione in cui dichiara gli importi conseguiti come compensi sportivi fino a quella data. In questo modo è facilmente desumibile l’eventuale importo oltre la soglia detax sul quale scatta l’obbligo di applicazione della ritenuta e il soggetto erogante può così provvedere al pagamento delle ritenute tramite il modello F24 e il netto all’istruttore.
Dunque, al momento del rilascio della ricevuta inerente la prestazione del mese, il percipiente deve autocertificare l’ammontare dei compensi complessivi fino a quella data percepiti e quindi l’eventuale superamento della soglia dei 10.000,00 euro.

Sono un collaboratore sportivo e ho ricevuto due CU da parte di due ASD/SSD senza però aver comunicato all’una l’esistenza dell’altra. Mi sono reso conto di aver superato i 10.000,00 euro e che questi non sono stati tassati. Come posso rimediare?

Se il collaboratore non ha comunicato il superamento dei 10.000,00 euro, è necessario provvedere alla correzione della CU da parte della ASD/SSD che ha effettuato il pagamento del compenso oltre la soglia. Inoltre, il sodalizio sportivo può essere soggetto a sanzioni amministrative per il mancato versamento delle ritenute. In tal caso, l’ASD/SSD potrebbe rifarsi sul collaboratore, richiedendo eventuali sanzioni e interessi qualora questi si manifestano, poichè è venuto meno dal comunicare eventuali altri compensi sportivi
Da quanto sopra, dunque, si evidenzia quanto sia importante che un collaboratore abbia contezza degli importi mensilmente percepiti così da comunicare prontamente al sodalizio sportivo l’eventuale superamento dei 10.000,00 euro e rendere così possibile la corretta applicazione delle ritenute con le tempistiche previste ex-lege.

 

[  Salvatore Parrinello  ]
Asi Sport Fisco

Il Presidente è sempre responsabile?

La veste giuridica di associazione non riconosciuta, assunta dalla stragrande maggioranza delle a.s.d., è spesso fonte di preoccupazione per i presidenti a causa delle responsabilità connesse alla carica. Infatti per tali associazioni, in quanto prive di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta, vale la regola dell’art.38 del Codice Civile che per le obbligazioni sociali, di natura contrattuale o anche extracontrattuale, incluse le obbligazioni di natura tributaria,  prevede la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Questa disposizione è posta a tutela dei terzi creditori che in mancanza di forme di pubblicità riguardanti il patrimonio dell’ente – come avviene ad esempio con l’iscrizione al registro delle persona giuridiche private per le associazioni riconosciute o al registro imprese per le s.s.d. a responsabilità limitata  –  potrebbero essere ignari della reale consistenza del fondo comune; è per tale ragione che la norma consente di fare affidamento sulla solvibilità di chi ha contrattato con loro.

Ma la responsabilità personale e illimitata deve sempre e automaticamente attribuirsi al presidente in quanto a norma di statuto legale rappresentante dell’associazione?

Non proprio. La norma infatti non prevede alcun automatismo ma trova il suo fondamento nello svolgimento in concreto dell’attività negoziale. Al riguardo la Corte di Cassazione ha da tempo un orientamento consolidato nello stabilire che  “la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi” e che “ tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione” (cfr., ex plurimisCass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29733).  Pertanto non trattandosi di responsabilità automaticamente legata all’assunzione della carica, vige il principio per cui il creditore che invochi in giudizio tale responsabilità “ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente “ (Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26290Cass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748Cass., sez. 3, 25/08/2014, n. 18188; Cass., sez. 6-L, 4/04/2017, n. 8752).

Se tale principio è pacifico e ben chiaro con riguardo alle obbligazioni contrattuali – come ad esempio il pagamento di una fornitura, del canone di locazione, della rata di un finanziamento – qualche importante distinguo va fatto però in relazione alle obbligazioni di natura tributaria.

Per i debiti di imposta, anche a seguito di accertamenti svolti dall’agenzia delle entrate, che sorgono ex lege  e non su base contrattuale, il riferimento all’ ”aver agito in nome e per conto dell’associazione” assume infatti una connotazione in parte diversa.

A questo proposito le numerose decisioni della Corte di Cassazione che hanno affrontato la questione, pur ribadendo che la responsabilità non è ricollegata automaticamente alla carica, hanno precisato che la responsabilità grava sul soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia “diretto la complessiva gestione associativa” ricorrendo a un criterio di direzione e ingerenza effettiva. In base a tale assunto, i giudici hanno quindi limitato la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746; Cass., sez. 6-5, 19/06/2015, n. 12473; Cass., sez. 5, 15/10/2018, n. 25650Cass., sez. 6-5, 29/01/2018, n. 2169Cass., sez. 6-5, 24/02/2020, n. 4747). Tuttavia nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un’associazione non riconosciuta è stato ritenuto – anche per evitare strumentalizzazioni elusive –  che il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con quest’ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all’attività dell’ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo (Cass., sez. 6-5, 23/02/2018, n. 4478; Cass., sez. 6-5, 28/09/2018, n. 22861). In definitiva, secondo tali pronunce, il presidente che subentra in corso d’anno è responsabile anche per la gestione relativa all’anno di imposta precedente se firmatario delle dichiarazioni riferite a tale periodo, nonostante non avesse svolto alcun tipo di ingerenza o direzione.

La responsabilità per debiti tributari, anche se legata alla complessiva direzione dell’ente rimane comunque legata all’attività verso i terzi e infatti in passato la Cassazione ha affermato che non sussiste nei confronti degli amministratori che abbiano deliberato l’atto fonte di obbligazione, ma non abbiano agito all’esterno spendendo il nome dell’associazione (Cass. 4710/81) e comunque ad un criterio di effettività : più di recente la Corte ha escluso la responsabilità di consiglieri che in seno al direttivo avevano svolto un ruolo del tutto irrisorio e marginale  (Cass. 1489/19).

Dal principio di effettività dell’ingerenza si erano invece allontanate  alcune decisioni – in particolare Cass. 1602/19 – laddove affermava che  “per le obbligazioni tributarie di chi svolge compiti di amministrazione e di gestione nell’ambito dell’associazione  deve ritenersi sussistere un principio di presunzione idoneo a far supporre che i predetti soggetti concorrano nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione” : in tal senso il principio contenuto in tale pronuncia si contrappone anche al tenore dell’art.38 del Codice Civile che esclude qualsiasi automatismo e quindi qualsiasi presunzione con riguardo alla carica formalmente assunta all’interno dell’associazione.

Con una recente decisione  Cass. civ., sez.V, 1.3.2022. n.6626 – la Suprema Corte nell’accogliere il ricorso dell’associazione e del suo presidente  ha riaffermato il principio consolidato, in base al quale non va applicato alcun automatismo nemmeno alle obbligazioni tributarie, ribadendo che si deve invece valutare l’effettività della direzione e dell’ingerenza nella gestione.

Sulla scorta di tale principio ha quindi annullato la decisione della Commissione Tributaria Regionale  perché aver ritenuto dimostrata la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. senza previamente accertare, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, quale ruolo egli avesse rivestito all’interno delle associazioni coinvolte nell’accertamento e se e in che misura egli avesse partecipato ad operazioni di gestione in nome e per conto delle stesse.

Rispetto dunque ai precedenti arresti che sembravano volti all’affermazione di una responsabilità in via presuntiva, con una eccessiva e preoccupante  dilatazione del concetto di gestione complessiva dell’ente, la più recente pronuncia ritorna nel solco della precedente elaborazione giurisprudenziale.

Segnaliamo però che nonostante la Corte abbia ribadito che l’assunzione della carica non comporta di per sé la responsabilità personale per debiti di imposta e relative sanzioni, vi è un passaggio importante in tema di onere della prova.  Afferma infatti la Corte che chi invoca in giudizio la responsabilità personale della persona fisica ha l’onere della prova degli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell’attività dell’associazione mentre  grava invece sul soggetto chiamato a rispondere delle obbligazioni ex legedare prova della sua estraneità alla gestione dell’ente.

In definitiva, seppure alla luce di tali principi e con le diverse declinazioni della norma in riferimento alle obbligazioni contrattuali o di natura tributaria, coloro che rivestono ruoli dirigenziali assumono concretamente il rischio di essere chiamati a rispondere per le obbligazioni sociali (e in certi casi, come si è visto sopra, anche in relazioni alla gestione precedente).

Andrebbe quindi sempre attentamente valutata da parte dei sodalizi l’opportunità di acquistare la personalità giuridica che consente all’associazione – al pari di una società di capitali o di una fondazione – di limitare le responsabilità verso i terzi al patrimonio dell’ente, mantenendo inalterati il carattere e la natura di ente associativo, la struttura, l’organizzazione e le finalità non lucrative perseguite.

La procedura ordinaria per il riconoscimento – regolata dal DPR 361/2000 – prevede che il registro delle persone giuridiche sia tenuto presso la prefettura o presso le regioni per le materie attribuite alla competenza delle regioni, tra le quali rientra lo sport. La procedura è in generale lunga, onerosa e complessa anche e soprattutto perché le singole regioni hanno individuato parametri e criteri diversi per valutare la consistenza e la sufficienza del patrimonio a raggiungere lo scopo.

La riforma dello sport però – come già la riforma del terzo settore  – ha introdotto un procedimento in deroga, estremamente semplificato per l’acquisto della personalità giuridica in capo ai sodalizi sportivi che non saranno più obbligati a seguire l’iter ordinario.

IL D.Lgs. n.39/2021 che ha istituito il nuovo  registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche  e che troverà applicazione dal 31 agosto 2022, prevede infatti che la personalità giuridica si possa conseguire attraverso apposita istanza al momento dell’iscrizione al nuovo registro tenuto dal Dipartimento dello sport (e che andrà a sostituire l’attuale registro Coni)

Il procedimento non prevede la consistenza di un patrimonio minimo, a differenza invece di quanto stabilito per le associazioni che siano enti del terzo settore per le quali ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. n.117/17  si richiede una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro o la disponibilità di beni il cui corrispondente valore risulti da una perizia giurata. L’iscrizione con personalità giuridica al nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche va richiesta ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. n.39/2021 dal notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo  (o il verbale di associazione già costituita che delibera con le dovute forme e maggioranze la volontà di assumere la veste di associazione riconosciuta) previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e dalle disposizioni riferite alla natura dilettantistica.

 

[  Biancamaria Stivanello  ]
Avvocato del Foro di Padova