Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive. Disponibile la nuova piattaforma

Il Dipartimento per lo sport comunica che è online la piattaforma per l’invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell’anno fiscale 2021.

È stata anche resa disponibile una guida operativa alla compilazione della domanda.

I destinatari della misura saranno i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 10 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ha infatti esteso anche per l’anno di imposta 2021, le disposizioni previste dall’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo potrà essere effettuata tramite una piattaforma online che attiva dal 5 aprile 2022 e che consentirà una maggiore celerità nel riconoscimento del credito. Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 5 giugno 2022. 

Con riferimento alla proroga del riconoscimento del credito d’imposta di cui trattasi per il primo trimestre 2022, si precisa che la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella prevista in questa sede per il 2021.

Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio

Le novità a seguito della conversione in legge del “Decreto Sostegni-Ter”

Buone notizie per i contribuenti arrivano con la conversione in legge del cosiddetto “Decreto Sostegni Ter” in relazione al versamento delle somme dovute in tema di rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio. Come si ricorderà il governo aveva più volte modificato, a seguito delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia, i termini per i pagamenti delle rate dovute dai contribuenti, operando una serie di proroghe fino ad arrivare al termine ultimo del 09 dicembre 2021 (che per effetto dei cinque giorni di tolleranza si consideravano tempestivi se effettuati entro il 14 dicembre).  Entro tale data ciascun contribuente avrebbe dovuto integralmente regolarizzare tutte le rate fino a quel momento scadute e non pagate. Quanti non fossero riusciti a mettersi in pari con i pagamenti sarebbero incorsi nella decadenza dei benefici della rottamazione Ter e del saldo e stralcio. Purtroppo, la platea di quanti non sono riusciti a regolarizzare la propria posizione è risultata molto ampia, ragion per cui il governo ha deciso, in sede di conversione del decreto Sostegni Ter, di operare una rimessione in termini che possa favorire quanti volessero ancora usufruire dei benefici della rottamazione. Pertanto, secondo la nuova formulazione dell’art.68 del DL 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia), come riscritto ad opera del nuovo art.10-quinquies del DL 4/2022, saranno considerati efficaci ai fini della rottamazione e del saldo e stralcio, e non ne determineranno l’inefficacia, i pagamenti effettuati secondo le modalità che di seguito indichiamo:

RIEPILOGO RATE

Scadenza rata Nuovo termine di versamento
Rate scadute nell’anno 2020 30/04/2022 (differito al 02/05)
Rate scadute nell’anno 2021 31/07/2022 (differito al 01/08)
Rate scadute o a scadere nell’anno 2022 30/11/2022

 

Per le rate in scadenza nel 2022 si potrà, quindi, optare anche per il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022.

TOLLERANZA 5 GIORNI

Per tutte le su indicate scadenze è sempre valida la tolleranza di 5 giorni prevista dall’art.3, comma 14 bis del DL 119/2022, per cui il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato entro le seguenti date:
09/05/2022 per le rate da pagare entro il 30/04 che essendo sabato slitta al 02/05 e i cinque giorni decorrono da tale data fino al 07/05 (a sua volta sabato per cui il termine ultimo viene ad essere il 09/05);
08/08/2022 per le rate da pagare entro il 31/07 che essendo domenica slitta al 01/08 e i cinque giorni decorrono da tale data fino al 06/08 (a sua volta sabato per cui il termine ultimo viene ad essere il 08/08);
05/12/2022 per le rate da pagare entro il 30/11/2022.
Decorsi i cinque giorni di tolleranza senza aver effettuato i relativi pagamenti si determina l’inefficacia delle definizioni con la perdita dei relativi benefici, ovvero il ripristino del totale carico debitorio (al netto di quanto versato), l’impossibilità di richiedere ulteriori dilazioni, la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della rottamazione.

 

RIEPILOGO RATE CON TOLLERANZA 5 GIORNI

Scadenze Scadenze con termine di tolleranza Rate da pagare
30/04/2022 9 maggio 2022 Rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio
con scadenze ricadenti nell’anno 2020
31/07/2022 8 agosto 2022 Rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio
con scadenze ricadenti nell’anno 2021
30/11/2022 5 dicembre 2022 Rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio
con scadenze ricadenti nell’anno 2022

 

Altro aspetto importante, che vogliamo segnalare, è la previsione introdotta con il comma 2 del nuovo art. 10-bis che interviene nei confronti delle procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del mancato pagamento entro la precedente scadenza del 09/12/2021. Per tali procedure interverrà l’estinzione automatica ma le somme, eventualmente versate, in relazione a tutti i debiti definibili, resteranno definitivamente acquisite e non saranno più ripetibili. Infine, con le FAQ pubblicate il 29 marzo 2022 l’agenzia delle entrate ricorda che i contribuenti decaduti dal beneficio della definizione agevolata per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019 non possono beneficiare delle nuove scadenze, ma possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973, così come previsto dal Decreto “Rilancio”. La stessa rateizzazione può essere richiesta anche per i debiti oggetto della prima Rottamazione e della Rottamazione bis in base a quanto stabilito dal Decreto “Ristori”.

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

Per effettuare il pagamento sarà possibile utilizzare i bollettini già ricevuti a seguito dell’accettazione della domanda, anche se il versamento stesso avviene in date differenti rispetto a quelle originarie ed indicate sugli stessi bollettini. In caso di smarrimento, il contribuente potrà, in autonomia, richiederne copia attraverso l’apposito modulo presente sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione senza dover accedere con pin o password personali. In alternativa, sarà possibile scaricarli attraverso la propria Area Riservata, accedendo con SPID, CIE o CNS.

Per poter pagare i bollettini di Rottamazione ter, saldo e stralcio il contribuente avrà le seguenti opzioni:

  • utilizzare il servizio “Paga on-line” (disponibile sul sito web di Agenzia delle Entrate – Riscossione e sull’APP EquiClick);
  • scegliere i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo PagoPA;
  • prenotare un appuntamento presso lo sportello territoriale più vicino con il servizio “Prenota un appuntamento allo sportello territoriale” presente nell’area pubblica del sito web di Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Riteniamo, dunque, che la riapertura dei termini potrà favorire quanti non erano stati in grado di regolarizzare le proprie posizioni entro il 14/12/2021 ma che, probabilmente, questa potrebbe essere l’ultima chance a favore dei contribuenti per poterlo fare.

[  Mario Rapisarda  ]
Consulente del Lavoro Esperto nel Settore Sportivo|

Riparte ASI Top Tour, in presenza

Riparte ASI Top Tour, finalmente di nuovo in presenza. A promuovere questa tappa il comitato Regionale ASI Piemonte che ha fissato l’appuntamento per sabato 2 aprile, dalle 9.00 alle 13.

Sarà il primo di una serie di i incontri pensati per gli operatori del settore sportivo per un aggiornamento sulle novità normative, ma anche un momento di confronto con consulenti esperti per gestire con maggiore consapevolezza un’attività sportiva da due anni messa a dura prova. ASI Top Tour è una roadmap proposta da ASI, dove TOP sta per Territorio Opportunità e Persone.
L’intento del nostro ente è di coinvolgere i diversi comitati territoriali, per supportare le opportunità locali e fornire dei servizi sempre più vicini alle persone operanti nel settore sportivo. Un’idea che il nostro Ente ha fortemente voluto anche per migliorare il servizio proposto agli affiliati ed un modo per aggiornarsi sulle novità normative in ambito fiscale e del Terzo Settore.

PROGRAMMA
9:00 – 9:30 Accreditamento
9:30 – 10:00 Saluti e apertura dei lavori a cura di Sante Zaza, Presidente del Comitato Regionale ASI Piemonte, del Dott. Fabrizio Ricca – Assessore allo Sport della Regione Piemonte e del Dott. Stefano Mossino – Presidente Regionale CONI.
10:00 – 11:00 Accessi, ispezioni e verifiche fiscali presso le A.S.D. e S.S.D. Dott. Giuseppe Tamburo – Ex comandante della Guardia di Finanza ed esperto in A.S.D.
11:00 – 11:30 Finanziamenti per il mondo Sportivo. Avv. Duccio Fasanella – Responsabile Regione ICS.
11:30 – 12:30 A.S.D., S.S.D. o Terzo Settore? Come scegliere la forma giuridica più adatta? Dott. Luca Mattonai – Tributarista esperto in S.S.D. e A.S.D.
12:30 – 12:45 Il nuovo portale ASI per la consulenza fiscale e legale. Dott.ssa Valentina Fasolato – Marketing e Comunicazione ASI Fitness
12:45 – 13:00 Domande e risposte.

 

 

Quali sono i termini di approvazione del Bilancio di esercizio 2021?

Alla domanda se la normativa Covid prevede anche per quest’anno lo slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio di esercizio a 180 giorni dalla data di chiusura dello stesso, si risponde negativamente. Infatti la deroga agli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile che prevedeva i termini lunghi per l’approvazione del bilancio, non è attualmente in vigore essendo tornati al regime ordinario.

E’ da un’analisi dell’excursus normativo che capiamo l’origine di questo dubbio e lo sciogliamo. Il DL 18/2020 all’art. 106, comma 1, sul tema dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2019, disponeva che “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. In seguito al protrarsi della pandemia i centottanta giorni sono stati confermati anche per l’esercizio 2021. La legge n. 21 del 26 febbraio 2021 recitando “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio” se da una parte conferma l’estensione dei termini anche nell’anno 2021, dall’altra li limita ai bilanci relativi all’esercizio 2020. Ed ecco che viene meno il carattere generale della prima disposizione, tornando di fatto al regime ordinario che prevede l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura di esercizio.

Una normativa emergenziale è però ancora in vigore, ed è quella relativa alle modalità con cui sono tenute le assemblee. Il DL N. 228 del 30 dicembre 2021 all’art. 3 prevede che “il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022”, confermando quindi le riunioni in videoconferenza a distanza, senza presenza fisica, pur rimanendo invariata la tempistica per l’approvazione. In tal caso sarà necessario garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto; non è invece necessario che presidente e segretario si trovino nello stesso luogo.

Ecco che per i sodalizi sportivi con ragione giuridica di SSD a RL o Cooperativa, il cui esercizio ha periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine ordinario per l’approvazione del bilancio scade il 30 aprile 2022. Conseguentemente entro il 14 aprile 2022 deve essere redatto dall’organo amministrativo il progetto di bilancio da mettere a disposizione dei soci a far data dal giorno successivo, 15 aprile, ovvero sia a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l’assemblea, così come da previsione normativa.

Rimane chiaramente salva la possibilità di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura di esercizio nei casi specificatamente previsti dal codice civile, ovvero per quelle società tenute alla redazione del bilancio consolidato e in caso di particolari esigenze dovute alla struttura o all’oggetto della società, se previsto dallo statuto di quest’ultima.

Per i sodalizi costituiti in forma di ASD, mancando invece una specifica normativa, si fa riferimento a quanto previsto nello statuto sia per le modalità e i termini della predisposizione del bilancio (rendiconto economico finanziario) che per l’approvazione dello stesso. Generalmente si ricalca il termine dei 120 giorni di cui sopra per l’approvazione in prima convocazione da parte dell’assemblea dei soci, ecco che dovendo essere inviata la convocazione dell’assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la stessa (entro il 30 aprile 2022), il bilancio deve essere predisposto indicativamente entro il 15 aprile. Anche per le associazioni e le fondazioni si conferma la possibilità di svolgere le assemblee con modalità on line entro il 31 luglio 2022, indipendentemente dalla previsioni statutarie.

[  Barbara D’Onza  ]
Dottoressa Commercialista esperta nel settore sportivo

Modello EAS, modalità di presentazione

Entro il 31 marzo 2022, gli enti non commerciali sono tenuti a presentare un “nuovo” modello EAS qualora siano intervenute, nell’anno 2021, variazioni nei dati precedentemente comunicati.
Più precisamente, il modello va presentato per la prima volta all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente oppure entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate modifiche durante l’anno precedente.

Soggetti interessati

L’adempimento interessa tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e nell’art. 4, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 633/1972, compresi quelli che svolgono la sola attività istituzionale ovvero si limitano a riscuotere quote associative o contributi.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n.398/1991– Regime speciale IVA e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460/1997;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

ATTENZIONE: Il modello EAS non deve essere presentato dagli Enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro Unico nazionale così come introdotto dal D.Lgs n.117/2017 (c.d. “Riforma del Terzo settore”).

Modalità operative

Come accennato, la comunicazione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (è d’obbligo rammentare che il modello EAS deve essere ripresentato completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subìto variazioni);
  • esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).

Per gli enti neo-costituiti, invece, il modello EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti” (occorre barrare la relativa casella, avendo cura di inserire la data di decorrenza).
Tra i motivi che possono far venire meno i requisiti:

  • lo svolgimento in modo esclusivo o prevalente da parte dell’ente associativo di attività commerciale;
  • la trasformazione dell’ente associativo in società lucrativa;
  • la trasformazione dell’ente associativo in fondazione;
  • per le associazioni di cui all’art. 148, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona), il venire meno di una delle clausole antielusive di cui all’art. 148, comma 8, D.P.R. n. 917/1986.

Compilazione semplificata

In presenza di dati e notizie già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, per alcune tipologie di enti associativi sono previste modalità semplificate di compilazione del modello.
La semplificazione interessa i seguenti soggetti:

  • associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla Legge n. 383/2000;
  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/1991, diverse da quelle esonerate (organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
  • associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
  • associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • movimenti e partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della Legge n. 2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o europeo;
  • associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, loro articolazioni territoriali e/o funzionali, enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni, istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. (es. l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
  • associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
  • federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

Remissione in bonis

In caso di inadempimento, è prevista la possibilità della c.d. remissione in bonis, consistente in una sorta di ravvedimento per consentire ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione fiscale al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali o regimi opzionali.
A tal fine è necessario:

  • presentare il modello EAS;
  • versare una sanzione pari ad 250 euro.

Il versamento deve avvenire mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 8114, entro il termine della prima dichiarazione utile.

In questo caso, si fa riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2021 in scadenza il 30 novembre 2022.

 

[  Luca Mattonai  ]
Dottore Tributarista ed Esperto in SSD
www.asisportfisco.it