03.09.2025
Fisco
Le ASD e SSD possono esercitare la loro attività sportiva indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile?
La domanda se le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) possano esercitare la loro attività in qualsiasi tipo di immobile, a prescindere dalla destinazione d’uso, è diventata nel tempo uno dei temi più dibattuti tra dirigenti, tecnici e amministratori locali. Questo articolo intende chiarire la questione ripercorrendo l’evoluzione normativa, fino alla recente riforma dello sport che ha definitivamente affrontato il tema.
1. Le origini: la legge del 2000
Il primo passo verso il riconoscimento formale delle attività delle associazioni senza scopo di lucro, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), si trova nella Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, istitutiva delle associazioni di promozione sociale (APS). Sebbene questa legge non si occupasse esclusivamente delle ASD, essa ha contribuito a chiarire il ruolo delle associazioni nella società civile e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, stabilendo diritti e forme di riconoscimento per le attività senza scopo di lucro.
In particolare, la legge 383 ha sancito il principio per cui le attività di interesse generale, tra cui quelle di promozione sportiva, possono essere esercitate anche in immobili non originariamente destinati a tali scopi, promuovendo una lettura più funzionale dell’uso degli spazi da parte del Terzo Settore. Sebbene non si trattasse ancora di un riferimento normativo diretto alle ASD, ha posto le basi per un’evoluzione più favorevole alla compatibilità tra attività associativa e destinazione d’uso degli immobili.
2. L’intervento del Codice del Terzo Settore
Con il D.Lgs. 117/2017, il cosiddetto Codice del Terzo Settore, viene data una prima risposta alla questione. L’articolo 71, comma 1, dispone che le sedi degli enti del Terzo Settore, ivi comprese le ASD e SSD, siano compatibili con qualunque destinazione d’uso omogenea prevista dalla normativa urbanistica, a condizione che non si tratti di attività produttive.
Tuttavia, nonostante questo principio, molti Comuni hanno continuato a interpretare in maniera restrittiva il concetto di “compatibilità urbanistica”, creando incertezze e disparità di trattamento.
3. Il punto di svolta: la Riforma dello Sport e il D.Lgs. 36/2021
Nel 2021, con l’approvazione del D.Lgs. n. 36/2021, il legislatore ha introdotto una vera e propria riforma organica del lavoro sportivo e delle attività dilettantistiche. Successivamente, con il “correttivo bis” (D.Lgs. 120/2023), è stato inserito l’articolo 7-bis, che ha fornito una risposta definitiva e chiarificatrice.
Riportiamo di seguito il testo normativo vigente:
Art. 7-bis – (Locali utilizzati) D.Lgs. 28/02/2021 n. 36
(In vigore dal 05/09/2023 – Modificato da: Decreto legislativo del 29/08/2023 n. 120 Articolo 1)
Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purche’ non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
4. Un inciso da chiarire: “purché non di tipo produttivo”
L’inciso “purché non di tipo produttivo” ha generato alcuni dubbi interpretativi. A volte, alcuni Comuni lo hanno letto come riferito ai locali in sé, ma la corretta interpretazione è che si riferisca all’attività svolta e non alla natura dell’immobile.
In altri termini, l’attività svolta dalle ASD e SSD non deve essere un’attività produttiva finalizzata esclusivamente al profitto, ma deve restare coerente con lo scopo istituzionale di promozione dello sport dilettantistico.
5. Compatibilità estesa a tutte le destinazioni d’uso omogenee
Il riferimento al DM 1444/1968 è fondamentale: il decreto individua sei categorie omogenee di destinazioni d’uso (A, B, C, D, E, F). L’art. 7-bis stabilisce che le attività sportive dilettantistiche sono compatibili con tutte queste categorie, rendendo di fatto irrilevante la destinazione urbanistica originaria dell’immobile.
Ad esempio, un capannone industriale (categoria D) può legittimamente ospitare una SSD, purché vi si svolgano esclusivamente attività sportive statutarie e non attività produttive in senso stretto.
6. CILA o SCIA? Le implicazioni tecniche
Nel caso di insediamento in immobili non già destinati ad attività sportiva, non è necessario richiedere un cambio di destinazione d’uso. Sarà sufficiente presentare una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) per gli eventuali lavori di adeguamento interno, senza incorrere in oneri per il cambio d’uso.
7. Attività consentite e limiti operativi
Le ASD e SSD possono svolgere anche attività a pagamento (corsi sportivi, merchandising, somministrazione di alimenti e bevande), ma queste devono rimanere accessorie, marginali e strumentali al raggiungimento dell’oggetto sociale.
Come chiarito dalla giurisprudenza e dall’Agenzia delle Entrate, è la prevalenza dell’attività sportiva dilettantistica che definisce la natura dell’ente e permette di beneficiare delle agevolazioni fiscali e urbanistiche previste.
Conclusioni
L’art. 7-bis del D.Lgs. 36/2021 ha introdotto una grande semplificazione per il mondo dello sport dilettantistico: le ASD e SSD possono esercitare la propria attività sportiva a prescindere dalla destinazione d’uso dell’immobile, purché nel rispetto del fine istituzionale.
Una norma che finalmente armonizza esigenze urbanistiche e promozione dello sport, superando i blocchi interpretativi e le rigidità locali che per anni hanno ostacolato l’apertura e lo sviluppo dei centri sportivi.
Suggerimento operativo: prima di avviare l’attività in un immobile con destinazione diversa da quella sportiva, è sempre utile consultare un tecnico abilitato per verificare il rispetto dei requisiti edilizi e la corretta presentazione delle pratiche edilizie (es. CILA).
[ Luca Mattonai ]
ASI Sport Fisco
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