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03.05.2024

Fisco

Distribuzione indiretta di utili: massimale orario dei compensi

PREMESSA

La riforma dello sport ha confermato il divieto di scopo di lucro per le asd/ssd, le quali sono obbligate a destinare eventuali avanzi ed utili di gestione per lo svolgimento dell’attività statutaria oppure ad incremento del proprio patrimonio. Si tratta di un divieto sia diretto sia indiretto, in particolare, relativamente al divieto di distribuzione indiretta, la riforma ha definito in maniera particolare diverse casistiche da monitorare rinviando alle disposizioni già in vigore da tempo per il terzo settore (art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017).

Nell’ambito di queste casistiche è prevista

“la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 2, comma 1”.

Quindi il legislatore ha da un lato fissato un tetto massimo per retribuzioni/compensi destinati a lavoratori dipendenti nonché parasubordinati o autonomi e da un lato ha stabilito la possibilità di superarlo in caso di comprovate esigenze. In questa sede si intende analizzare le modalità per determinare il tetto massimo retributivo al fine di fornire utili indicazioni alle asd/ssd in materia di trattamento economico dei lavoratori sportivi.

IL TETTO MASSIMO RETRIBUTIVO

La recente firma del nuovo CCNL per i lavoratori dello sport, vigente dal 01/01/2024 e firmato dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, fornisce proprio un punto di riferimento fondamentale per la determinazione del trattamento economico massimo di cui sopra.

Quanto ai lavoratori subordinati nel contratto sono previsti dei minimi tabellari che consentono di determinare agevolmente il tetto massimo oltre il quale si incorre nella distribuzione indiretta di utili:

Livelli Retribuzione mensile dal 01/01/2024 Retribuzione mensile massima (140%)
QUADRI € 1.943,93 € 2.721,50
I € 1.856,08 € 2.598,51
II € 1.686,04 € 2.360,46
III € 1.527,36 € 2.138,30
IV € 1.406,82 € 1.969,55
V € 1.319,13 € 1.846,78
VI € 1.247,94 € 1.747,12

Riguardo invece ai co.co.co. oppure ai professionisti la soluzione non è altrettanto agevole in quanto queste formule contrattuali prevedono trattamenti economicie previdenziali/assistenziali radicalmente diversi da quelli previsti per i lavoratori subordinati. Da questo punto di vista il CCNL prende in considerazione il fatto che tali contratti non prevedono la maturazione a favore del collaboratore di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto e conseguentemente il CCNL prevede una maggiorazione del 25% a compensazione. Di seguito si riporta una tabella che partendo dalla retribuzione mensile giunge alla determinazione della retribuzione massima oraria:

Livelli Retribuzione mensile dal 01/01/2024 Retribuzione oraria Retribuzione oraria co.co.co. (125%) Retribuzione massima co.co.co. (140%)
QUADRI € 1.943,93 € 11,24 € 14,05 € 19,66
I € 1.856,08 € 10,73 € 13,41 € 18,78
II € 1.686,04 € 9,75 € 12,18 € 17,06
III € 1.527,36 € 8,83 € 11,04 € 15,45
IV € 1.406,82 € 8,13 € 10,16 € 14,23
V € 1.319,13 € 7,63 € 9,53 € 13,34
VI € 1.247,94 € 7,21 € 9,02 € 12,62

Tale conteggio però non tiene in debito conto il diverso trattamento previdenziale/assistenziale di cui gode un co.co.co. o un professionista rispetto ad un lavoratore sportivo dipendente. In altre parole a parità di compenso orario, seppur corretto dalla maggiorazione 25%, al lavoratore sportivo dipendente viene garantito un “pacchetto di compensi” che include la maturazione di trattamenti previdenziale (pensione) ed assistenziale (malattia, maternità) sicuramente migliori di quanto spetta ad un co.co.co. oppure ad un professionista titolare di partita IVA. Questa circostanza non può essere ignorata nel momento in cui si valuta la conformità di un compenso rispetto al rischio della distribuzione indiretta di utili.

Pertanto la domanda da porsi è: come valutare questa difformità originata da trattamenti previdenziali assistenziali diversi?

Una soluzione percorribile potrebbe essere quella di considerare come riferimento per i conteggi non la retribuzione mensile bensì il “costo azienda” dato dalla retribuzione mensile maggiorata dei contributi previdenziali/assistenziali a carico del datore di lavoro asd/ssd, contributi che in questa sede si possono stimare nella percentuale del 29,31%. La tabella di cui sopra rimodulata diventa

Livelli Retribuzione mensile Costo azienda (129,31%) Costo azienda orario Costo azienda orario co.co.co. (125%) Costo azienda orario massimo co.co.co. (140%)
QUADRI € 1.943,93 € 2.513,70 € 14,53 € 18,16 € 25,43
I € 1.856,08 € 2.400,10 € 13,87 € 17,34 € 24,28
II € 1.686,04 € 2.180,22 € 12,60 € 15,75 € 22,05
III € 1.527,36 € 1.975,03 € 11,42 € 14,27 € 19,98
IV € 1.406,82 € 1.819,16 € 10,52 € 13,14 € 18,40
V € 1.319,13 € 1.705,77 € 9,86 € 12,32 € 17,25
VI € 1.247,94 € 1.613,71 € 9,33 € 11,66 € 16,32

Il costo orario indicato nell’ultima colonna rappresenta quindi il budget massimo che la asd/ssd può dedicare al collaboratore, un budget che include non solo il compenso lordo ma anche i contributi eventualmente a carico della asd/ssd. A questo punto è utile ricordare brevemente le casistiche in cui si può trovare una asd/ssd in termini di costi per contributi previdenziali ed assistenziali a suo carico:

  Tipologia di collaborazione Fino al 2027 Dal 2028
  A Co.co.co. con compensi annuali entro euro 5.000,00 Nessun onere Nessun onere
  B Co.co.co. con compensi annuali oltre euro 5.000,00 senza altra gestione previdenziale 18,70 % su imponibile 50% oltre euro 5.000,00 18,70 % su imponibile oltre euro 5.000,00
  C Co.co.co. con compensi annuali oltre euro 5.000,00 con altra gestione previdenziale 16,00 % su imponibile 50% oltre euro 5.000,00 16,00 % su imponibile oltre euro 5.000,00
D Professionista titolare di partita IVA Nessun onere Nessun onere

Si ricorda che le aliquote di cui sopra sono quelle riferite ai contributi a carico del committente asd/ssd.

La verifica del tetto massimo sarà semplice nei casi A e D: basterà confrontare il “costo azienda orario massimo” con il compenso orario contrattuale del co.co.co. o del professionista. La stessa verifica si complica nei casi B e C, in quanto sarà necessario anche calcolare l’onere contributivo seguendo questi passaggi:

  • stima del compenso complessivo applicando il compenso orario contrattuale alle ore stimate
  • determinazione dell’imponibile previdenziale
  • applicazione della corretta aliquota all’imponibile e calcolo dei contributi a carico asd/ssd
  • divisione dei contributi sul numero delle ore stimate.

CONCLUSIONI E AVVERTENZE

La normativa è appena entrata in vigore, al momento non si sono ancora avuti interventi di prassi da parte dei ministeri competenti e nemmeno è possibile individuare un orientamento giurisprudenziale consolidato, pertanto le considerazioni sopra esposte, seppur basate sul CCNL in vigore e sulla vigente normativa, sono solo un primo approccio ad una tematica che necessiterà di grande attenzione da parte del legislatore, dei ministeri competenti e naturalmente della dottrina.

[ Paolo Iaconcigh ]

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