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25.09.2025

Fisco

Decreto grandi eventi sportivi. Conversione in legge

In data 8 agosto 2025 è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport (c.d. Decreto grandi eventi sportivi).
La legge di conversione (L. 119/2025), da un lato, ha confermato alcune delle misure introdotte con il D.L. 96/2025, dall’altro, ha modificato il testo dello stesso, introducendo alcune novità.
Il D.L. 96/2025, così come convertito in legge, è diviso in 3 capi.
Il primo capo contiene disposizioni relative all’organizzazione e allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».
Il secondo capo reca norme riguardanti la realizzazione e lo svolgimento della XXXVIII edizione dell’«America’s CUP Napoli 2027» e di altri grandi eventi sportivi internazionali.
Il terzo ed ultimo capo – quello su cui concentremo la nostra attenzione – contiene, invece, varie disposizioni in materia di sport, alcune delle quali rivestono notevole interesse per associazioni e società sportive.

Un primo gruppo di disposizioni riguarda la sicurezza nelle discipline sportive invernali. L’art. 10, D.L. 96/2025, apporta, infatti, alcune modifiche alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 40/2021. In tale ambito, una delle novità di maggiore rilievo è rappresentata dell’estensione ai maggiorenni dell’obbligo di indossare il casco protettivo, il quale deve ora essere indossato, senza distinzioni d’età, da tutti coloro che esercitano le pratiche dello sci alpino, dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino (prima della L. 119/2025 l’obbligo riguardava solo i soggetti di età inferiore ai diciotto anni). Viene, inoltre, introdotto uno specifico trattamento sanzionatorio per il caso di reiterazione della violazione dell’obbligo di indossare il casco protettivo.

Ulteriori novità riguardano alcune delle regole contenute nel D.Lgs. 36/2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Tra queste, meritano di essere menzionate:

  • la limitazione del divieto «di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, dal CIP» ai soli presidenti (prima della L. 119/2025 il divieto era posto a capo di tutti gli amministratori);
  • l’estensione a otto anni del termine finale che può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato sportivo stipulati sia in ambito professionistico sia in ambito dilettantistico (termine che, prima della L. 119/2025, era di cinque anni decorrenti dalla data di inizio del rapporto).

Infine, ulteriori novità riguardano:

  • l’istituzione presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo destinato all’erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi;
  • la modifica dell’art. 583-quater del codice penale, il quale si applica ora anche alle lesioni personali cagionate agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive (le pene previste sono la reclusione da due a cinque anni e, nei casi di lesioni gravi o gravissime, la reclusione, rispettivamente, da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni).

[ Matteo Clò ]
Avvocato in Modena

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