13.06.2025
Fisco
Certificati medici non agonistici: originale o copia? Una questione ancora aperta
Tra i vari adempimenti cui sono tenuti i gestori di impianti sportivi e le associazioni che
organizzano attività non agonistiche, uno dei temi più ricorrenti (e dibattuti) è quello relativo alla validità e conservazione dei certificati medici: in particolare, è sufficiente la copia o serve l’originale?
Un dubbio tanto concreto quanto trasversale, che tocca sia i profili amministrativi sia quelli più delicati della responsabilità civile e penale in caso di infortuni o eventi avversi durante l’attività sportiva.
Il tema della certificazione medica per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica è regolato da una stratificazione normativa che, pur affrontando la questione della necessità del certificato, non chiarisce esplicitamente in quale forma il documento debba essere conservato, lasciando quindi margine a differenti interpretazioni.
La disciplina nasce con il Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983 che prevede l’introduzione di “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica”, ed in particolare prescrive l’obbligo di redigere la certificazione in conformità al modello di cui al modulo allegato alla norma. Viene prescritta la modalità attraverso la quale si rilascia la certificazione medico sportiva ma nulla viene disposto in merito alla sua conservazione da parte dei sodalizi sportivi presso i quali sono tesserati i soggetti sottoposti all’obbligo di controllo sanitario.
La normativa non trova sostanziali variazioni sino all’approvazione del Decreto legge del 13
Art. 1. Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti dì promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.
Art. 2. Ai fini della pratica delle attività sportive non agonistiche i soggetti di cui al precedente art. 1 devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute.
In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà di richiedere accertamenti specialistici integrativi, rivolgendosi anche al personale sanitario e alle strutture di cui all’art. 5, ultimo comma della legge n. 33/80.
La certificazione di stato di buona salute riscontrato all’atto della visita medica deve essere redatta in conformità al modello di cui all’allegato I.
Art. 3. La certificazione di cui al precedente art. 2 è rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta, a sensi dell’art. 23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti.
Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
settembre 2012 n.158 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito con Legge di conversione n.189 del 8 novembre 2012, con cui si torna a parlare di obbligo di idonea certificazione medica per attività sportiva “non agonistica o amatoriale”, anche se non si prevede una modulistica su cui rilasciare il certificato.
Tale intervento si trova successivamente nel Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, convertito con Legge di conversione n.169 del 20 luglio 2013, al cui articolo 3 comma 2 si prevede che: “I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico
attestante l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico e’ rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C)”.
L’introduzione dell’art. 42-bis del cosiddetto “Decreto del Fare”, convertito con Legge di
conversione n.98 del 9 agosto 2013, dove al primo comma viene soppresso l’obbligo della certificazione per “l’attività ludico-motoria e amatoriale” ed al secondo viene regolamentato il rilascio dei certificati per l’attività non agonistica , non si esprime sulla forma del documento rilasciato.
Infine, con l’emanazione delle linee guida ministeriali , si conferma il modello del certificato di cui all’allegato C del decreto interministeriale del 24 aprile 2013. Tuttavia, anche in questo caso, non si prevede in che modalità debbano essere consegnati i certificati medici alle società sportive di appartenenza da parte dei soggetti tenuti all’obbligo della visita.
All’articolo 7 comma 11 del Decreto legge del 13 settembre 2012 n.158 si prevede che “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti”.
D.L. 21 giugno 2013 n.69 art.42bis I comma: Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
D.L. 21 giugno 2013 n.69 art.42bis II comma: I certificati per l’attività sportiva non agonistica, di cui all’articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida
approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
D.M. 8 agosto 2014 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.
Non si specifica, cioè, se debba trattarsi di una copia originale firmata dal medico, di una copia autenticata, oppure se sia ammissibile una semplice fotocopia con dichiarazione di conformità sottoscritta dall’interessato.
In questo scenario si inserisce anche il riferimento al D.P.R. 445/2000 , che disciplina le
dichiarazioni sostitutive e prevede, all’articolo 19, che una persona fisica possa dichiarare la conformità all’originale di un documento in suo possesso. Questa norma, di carattere generale, viene talvolta richiamata per giustificare l’utilizzo della copia del certificato medico accompagnata da una dichiarazione di conformità, ma non è certo che trovi automatica applicazione anche nel contesto privatistico delle strutture sportive.
Quindi, allo stato attuale, la norma non chiarisce in che forma debba essere conservata la certificazione: non si parla di originali, né si esclude esplicitamente la validità delle copie. Questo silenzio normativo ha dato vita a prassi difformi e interpretazioni non univoche.
Società e associazioni sportive hanno adottato approcci diversi, in assenza di indicazioni vincolanti:
- alcune strutture richiedono tassativamente l’originale del certificato, come misura di autotutela;
- altre accettano copie dichiarate conformi all’originale dall’utente, spesso corredate da documento d’identità;
- altre ancora, specie in ambito universitario o sportivo organizzato, consentono l’invio digitale del documento firmato o timbrato, purché tracciabile.
Non mancano neppure posizioni ufficiali di realtà associative le quali sostengono che “la legge non distingue tra originale e copia conforme”, ritenendo quindi ammissibile quest’ultima, ma si tratta comunque di una posizione esclusivamente interpretativa.
Dal punto di vista legale, il tema coinvolge potenzialmente vari profili di responsabilità:
– Amministrativa: in assenza di un obbligo espresso, non risultano ad oggi sanzioni comminate per la conservazione della copia. Tuttavia, in caso di ispezione da parte di ASL o NAS, la questione potrebbe essere sollevata come elemento di criticità;
– Civile o penale: qualora si verificasse un evento dannoso legato a un malore o a una patologia preesistente, potrebbe essere contestata al gestore l’insufficienza del controllo sull’idoneità fisica dell’utente. In tal senso, la conservazione di un documento non autentico (o non verificabile) potrebbe essere ritenuta una condotta negligente, soprattutto in assenza di una procedura documentata.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 19 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Peraltro, ad oggi, non risultano pronunce giurisprudenziali specifiche che abbiano affrontato in modo diretto il tema della validità della copia del certificato medico rispetto all’originale nell’ambito sportivo non agonistico.
Alcune sentenze della Corte di Cassazione ribadiscono la natura di atto pubblico del certificato medico, la cui falsificazione costituisce reato. Tuttavia, tali decisioni si riferiscono a contesti molto diversi (per esempio, falsi ideologici in ambito lavorativo o assicurativo) e non risolvono il quesito specifico della conservazione della copia in ambito sportivo.
In conclusione, non esiste, ad oggi, una posizione ufficiale univoca in merito all’obbligo di conservare l’originale del certificato medico per l’attività sportiva non agonistica da parte delle associazioni/società sportive. Il quadro normativo – pur articolato – lascia irrisolto il nodo sulla autenticità del documento da trattenere, affidando implicitamente alle strutture organizzatrici il compito di definire le proprie modalità operative.
La prassi applicativa è frammentata: vi sono realtà che richiedono sistematicamente l’originale del certificato, altre che accettano copie semplici con dichiarazioni sostitutive, altre ancora che adottano sistemi digitali con tracciabilità delle trasmissioni. Questa eterogeneità non dipende da superficialità o disattenzione, ma riflette l’assenza di una norma chiarificatrice e il tentativo, da parte dei gestori,
di bilanciare esigenze diverse: semplificazione amministrativa, tutela della salute, minimizzazione del rischio legale. Ogni struttura è dunque chiamata a valutare consapevolmente il livello di rischio che intende assumere, definendo eventuali procedure interne di verifica e tracciabilità. In questo contesto, può fare la differenza una buona architettura documentale, che consenta – in caso di contenzioso – di dimostrare la diligenza adottata nella gestione delle idoneità sanitarie.
Il tema, tuttavia, resta aperto. Una normativa più chiara e uniforme su questo aspetto aiuterebbe non solo le associazioni/società sportive ed i gestori degli impianti sportivi, ma anche i professionisti del diritto, i medici certificatori ed i soggetti preposti ai controlli. Solo un quadro di regole esplicite permetterebbe infatti di garantire quel corretto equilibrio tra sicurezza, responsabilità e semplificazione, oggi affidato più alla discrezione dei singoli che alla certezza del diritto.
Cass. Pen. n. 32446/2013: Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito che il certificato medico è qualificabile come atto pubblico, in quanto redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (art. 476 c.p.). Nel caso specifico, l’imputato aveva falsificato un certificato medico, e la Suprema Corte ha confermato che tale
condotta integra il reato di falso materiale in atto pubblico, sanzionato con pene particolarmente severe. Il principio rilevante che emerge è che la falsificazione di un certificato medico non è un illecito minore, ma un fatto penalmente rilevante con un impatto diretto sulla tutela della fede pubblica. La sentenza è significativa perché richiama l’attenzione sull’importanza della genuinità e tracciabilità del certificato medico, anche al di fuori dei contesti sanitari stretti, ipotizzandone una applicazione anche in ambito sportivo.
Asi Sport Fisco
[ Francesco Banchelli ]
Avvocato – Esperto in diritto dello sport
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