13.02.2025
Fisco
Asd riconosciute: obbligo di verifica dello stato patrimoniale
1. Introduzione
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche possono avere o meno la personalità giuridica.
In entrambi i casi sono enti non commerciali che svolgono attività sportiva dilettantistica, senza perseguire lo scopo di lucro. Il recente D. Lgs. 39/2021 all’art. 14 prevede che “Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118”. L’art. 7 dello stesso decreto dispone infatti che insieme alla domanda di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive possa essere presentata anche l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica.
Tale riconoscimento comporta all’associazione di essere titolare di diritti e obblighi autonomamente rispetto ai soggetti che la compongono e il conseguimento dell’autonomia patrimoniale perfetta. Il patrimonio dell’ASD viene infatti distinto da quello dei singoli associati, con conseguente limitazione della responsabilità in capo a questi ultimi per le obbligazioni assunte dall’associazione stessa. Tendenzialmente, l’acquisizione della personalità giuridica, richiedendo un patrimonio minimo che deve essere mantenuto negli anni, conferisce all’ASD anche maggiore credibilità nei confronti di terzi.
Sia nel caso di iscrizione di associazione neo costituita che di modifica di asd già costituita, è necessario che i rispettivi atti siano redatti dal notaio, tenuto anche a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal sopra citato decreto, tra cui la consistenza del patrimonio minimo.
2. Il patrimonio minimo
Il patrimonio minimo è un requisito essenziale per il riconoscimento della personalità giuridica delle ASD, rappresenta una garanzia per i terzi creditori in caso di insolvenza e assicura la solidità finanziaria dell’associazione migliorandone la reputazione. Sempre la stessa norma sopra citata al punto 3-ter recita che “Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”, con data non anteriore a 120 giorni rispetto all’atto. Nel momento in cui si richiede l’iscrizione di un organismo già operativo, non è sufficiente una certificazione bancaria che attesti il deposito della somma dei 10.000 euro su un c/c intestato all’ente, ma si renderà necessario considerare tutte le poste attive e passive verificando che la situazione economico patrimoniale non presenti passività tali da ridurre la liquidità (e attività) sotto il minimo richiesto. E’ quindi necessario conoscere lo stato patrimoniale netto risultante dalle scritture contabili. Secondo la norma di cui sopra il notaio è tenuto ad allegare all’istanza di riconoscimento il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea con relativo verbale. La massima del Consiglio Notarile di Milano afferma che, in analogia a quanto richiesto nel caso di costituzione di associazione che apporti beni diversi dal denaro, allo stesso modo la relazione patrimoniale redatta per ente già costituito, deve essere giurata da un revisore legale o società di revisione iscritti in apposito registro. La documentazione contabile atta alla verifica della consistenza del patrimonio dovrà avere data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data del verbale dell’assemblea o di 180 giorni in caso di bilancio di esercizio.
Il riferimento al “rendiconto economico finanziario” non è precisa in quanto l’attuale legislazione prevede il rendiconto per cassa, che in ogni caso non può rappresentare il patrimonio in maniera esaustiva in quanto non vi sono evidenziate le poste dello stato patrimoniale attivo e passivo. Ecco che l’associazione che abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dovrebbe modificare il sistema contabile e di rendicontazione, passando alla redazione del bilancio, il cui schema potrebbe essere quello proposto dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Questo è avvalorato anche dalla verifica che l‘integrità del patrimonio minimo sia mantenuta nel corso della vita dell’ente, infatti il D. Lgs. 39/2021 al punto 3-quater recita che ”Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione deve senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.”
3. Conclusioni
L’acquisizione della personalità giuridica da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche rappresenta un passo significativo che comporta sia vantaggi che oneri. Il D. Lgs. 39/2021 ha introdotto una procedura semplificata per il riconoscimento, subordinandola alla sussistenza di un patrimonio minimo di 10.000 euro.
Tale requisito, lungi dall’essere un mero adempimento formale, si configura come una garanzia di solidità finanziaria e di tutela per i terzi creditori. La verifica del patrimonio, sia al momento della costituzione che periodicamente, assume un’importanza cruciale per assicurare la continuità dell’attività dell’ASD e la sua credibilità nel mondo sportivo.
È fondamentale che le ASD, una volta ottenuta la personalità giuridica, adottino un sistema contabile adeguato, passando dalla redazione del rendiconto per cassa a quella del bilancio d’esercizio. Solo in questo modo sarà possibile monitorare costantemente l’integrità del patrimonio minimo e adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla legge.
[ Barbara D’Onza ]
Dottore Commercialista
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