30.04.2026
Fisco
Adempimenti INAIL per collaboratori amministrativo‑gestionali di Asd e Ssd
Obbligo di assicurazione INAIL per collaboratori amministrativo‑gestionali
I collaboratori amministrativo‑gestionali, nel settore sportivo dilettantistico sono particolari co.co.co. che svolgono attività di segreteria, gestione cassa, contabilità e simili per ASD/SSD, Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva, purché non svolgano attività riservate a professionisti iscritti in albi.
Pur non essendo qualificati come “lavoratori sportivi”, beneficiano delle agevolazioni fiscali e contributive del dilettantismo ma, in più, sono assoggettati alla disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL prevista per le co.co.co. dall’art. 5, commi 2 e 3, D.Lgs. 38/2000. Di fatto, l’assicurazione INAIL tutela tutti i lavoratori subordinati sportivi, e la relativa disciplina è stata estesa espressamente anche ai co.co.co. di carattere
amministrativo‑gestionale. Ne deriva che le ASD/SSD che si avvalgono di collaboratori
amministrativo‑gestionali sono assoggettati all’assicurazione INAIL e ai relativi adempimenti quali: apertura posizione, denuncia e versamento dei premi, beneficiando come conseguenza di particolari tutele nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Apertura e gestione della posizione assicurativa INAIL
Il datore di lavoro, nel nostro caso l’ASD/SSD, che si voglia avvalere di lavoratori amministrativo-gestionali deve denunciare all’INAIL, contestualmente all’inizio dell’attività che comporta il rischio tutelato, i lavori che intende svolgere, indicando natura delle lavorazioni e misure di prevenzione. Se non è possibile farlo
contestualmente, la denuncia deve essere presentata entro 5 giorni dall’inizio dei lavori. Se l’ente sportivo è costituito in forma societaria – SSD – l’obbligo si assolve tramite “comunicazione unica” alla CCIAA, che provvede, a sua volta, a trasmettere la denuncia all’INAIL; se è costituita in forma di ASD, la denuncia è trasmessa direttamente in via telematica all’INAIL da un professionista abilitato.
La denuncia di esercizio deve contenere tutti gli elementi necessari ad un corretto inquadramento. In particolare, deve evidenziare la natura dei lavori e le lavorazioni che espongono a rischio infortuni/malattie professionali e le misure di prevenzione adottate. Ricevuta la denuncia, l’INAIL:
■ istituisce il rapporto assicurativo;
■ assegna il codice ditta e la posizione assicurativa territoriale (PAT) per ciascuna sede di lavoro;
■ comunica voce di tariffa e tasso di premio applicati;
■ richiede il primo versamento in acconto del premio per la frazione di anno fino a fine anno solare.
Per attività svolte in diversi luoghi di lavoro, ogni unità produttiva autonoma (stabilimento o struttura con autonomia finanziaria e tecnico‑funzionale) è considerata sede distinta e richiede autonoma PAT e autonoma denuncia di esercizio. Se manca autonomia finanziaria e tecnico‑funzionale, la struttura separata è ricondotta all’unità produttiva principale. Nello specifico per i collaboratori amministrativo‑gestionali in ambito sportivo dilettantistico l’attività è inquadrata come collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo‑gestionale, non professionale, resa a favore di ASD/SSD, Federazioni, DSA, EPS riconosciuti da CONI o CIP ed il committente
(ASD/SSD) è tenuto, ai fini INAIL, a tutti gli adempimenti previsti per il datore di lavoro: –
denuncia di esercizio;
denuncia di eventuali variazioni;
autoliquidazione del premio;
dichiarazione dei salari/retribuzioni imponibili.
Calcolo, autoliquidazione e versamento dei premi INAIL
L’INAIL, in quanto assicurazione, prevede il calcolo ed il pagamento del premio assicurativo, premio che garantisce le prestazioni a favore del lavoratore in caso di malattie professionali o infortuni sul lavoro.
Per i lavoratori assicurati, inclusi i collaboratori amministrativo‑gestionali, la base imponibile INAIL è costituita dalla retribuzione effettiva corrisposta, da ricondurre entro un minimale e un massimale annualmente fissati. Il tasso applicabile deriva dalla voce di tariffa individuata dall’INAIL in base all’attività che, di norma, per gli amministrativi‑gestionali, corrisponde alla voce 0722 gestione industria per attività
amministrativo‑gestionale.
Ai fini del pagamento del premio il datore di lavoro deve:
■ presentare annualmente la dichiarazione delle retribuzioni (denuncia salari) per l’autoliquidazione del premio;
■ versare il premio dovuto (saldo anno precedente + acconto anno in corso) nei termini stabiliti;
■ comunicare eventuali variazioni delle lavorazioni o del rischio.
Per le co.co.co. amministrativo‑gestionali, il premio INAIL è ripartito:
■ 2/3 a carico del committente (ASD/SSD);
■ 1/3 a carico del collaboratore.
Obblighi di denuncia degli infortuni e delle malattie professional
Come già accennato, i collaboratori amministrativo‑gestionali, essendo coperti da INAIL, rientrano nella disciplina generale sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Ciò comporta ulteriori obblighi e adempimenti a carico dell’ASD o SSD al verificarsi di determinati eventi.
In caso di infortunio che comporti assenza superiore a 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto a presentare all’INAIL denuncia telematica entro i termini di legge (48 ore dalla ricezione del certificato medico tempo ridotto a 24 ore nel caso di infortuni mortali), con le modalità previste dalla normativa generale e dalla circolare INAIL 27 giugno 2013 n. 34. In caso di malattia professionale, il lavoratore deve dare notizia al datore di lavoro della malattia entro 15 giorni dal manifestarsi, pena perdita dell’indennizzo per il periodo precedente la denuncia. Il datore di lavoro, a sua volta, deve denunciare all’INAIL la malattia professionale in via telematica indicando i riferimenti al
certificato medico già trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria.
Dal 12 gennaio 2026 la denuncia di malattia professionale deve indicare anche il codice alfanumerico CNEL del CCNL applicato in azienda.
Tenuta della documentazione obbligatoria e rapporti con INAIL
La normativa riguardante l’obbligo assicurativo INAIL comporta anche la predisposizione e la tenuta di alcuni documenti. L’ASD/SSD, infatti, deve conservare:
■ copia della denuncia di esercizio e delle eventuali denunce di variazione;
■ comunicazioni INAIL di assegnazione codice ditta, PAT, voce di tariffa e tasso;
■ dichiarazioni annuali delle retribuzioni e quietanze dei versamenti dei premi;
■ denunce di infortunio e malattia professionale, certificati medici, ed ogni altra documentazionerelativa agli eventi suddetti;
■ LUL, cedolini, comunicazioni al Centro per l’impiego e flussi UNIEMENS relativi alle co.co.co. amministrativo‑gestionali.
Sanzioni in caso di omissioni o irregolarità
Il mancato assolvimento degli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, può comportare l’irrogazione di sanzioni anche pesanti a carico dei datori di lavoro. Per tale motivo raccomandiamo il rispetto di tali adempimenti affidandosi a professionisti all’uopo abilitati, in grado di offrire una adeguata consulenza ad Associazioni o Società sportive che intendano avvalersi di lavoratori subordinati o amministrativi gestionali, o qualunque altro soggetto che possa ricadere negli obblighi in parola. Di norma le sanzioni irrogate sono sanzioni amministrative che estinguono l’irregolarità con il relativo pagamento, ma in alcuni casi tali sanzioni possono avere anche risvolti penali. A titolo esemplificativo
segnaliamo alcune sanzioni previste dalla norma.
La mancata denuncia dei lavori (omessa denuncia di esercizio), ad esempio, è sanzionata, quando si accompagna a mancato versamento di premi per importi mensili rilevanti, con reclusione fino a 2 anni ai sensi dell’art. 37 L. 689/1981, se non sono stati versati premi per un importo mensile non inferiore al maggiore tra 2.582,28 euro e il 50% dei premi dovuti. L’omessa o errata comunicazione delle notizie richieste per conoscere gli assicurati, le ore di lavoro e le retribuzioni (artt. 24 e 195 DPR 1124/1965) comporta, invece, l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra € 125,00 e € 770,00 euro. L’omessa o ritardata denuncia all’INAIL di infortuni con assenza superiore a 3 giorni è sanzionata con sanzione amministrativa da € 1.290,00 ad € 7.745,00 euro (artt. 53 DPR 1124/1965; L. 561/1993). L’omessa o ritardata denuncia di malattia professionale o errata indicazione dei dati richiesti è punita con sanzione amministrativa da 1.290 a 7.745 euro; la sanzione si applica anche se la denuncia tardiva ha dato luogo a inabilità permanente del lavoratore.
In ambito contributivo/previdenziale (INPS/INAIL), l’omissione o evasione di contributi e premi comporta:
■ sul piano penale, reclusione fino a 2 anni (art. 37 L. 689/1981) se le omissioni superano le soglie (2.582,28 euro mensili e almeno il 50% dei contributi dovuti);
■ sul piano civile, sanzioni civili (maggiorazioni e interessi) fino a percentuali rilevanti dei contributi dovuti, secondo l’art. 116 L. 388/2000, differenziate tra omissione ed evasione.
Conclusione
Per un’ASD o una SSD che si avvale di collaboratori amministrativo‑gestionali in forma di co.co.co., l’assicurazione INAIL è obbligatoria, nonostante tali figure non siano qualificate come “lavoratori sportivi” in senso stretto.
L’ente sportivo deve quindi:
– aprire e mantenere attiva la posizione INAIL (denuncia di esercizio, eventuali variazioni, gestione di più PAT per sedi diverse);
– comunicare annualmente le retribuzioni, effettuando l’autoliquidazione e il versamento dei premi (2/3 a proprio carico, 1/3 a carico del collaboratore);
– rispettare puntualmente gli obblighi di denuncia di infortuni e malattie professionali nei termini previsti;
– conservare tutta la documentazione assicurativa rilevante.
In caso di omessa o irregolare assicurazione, omessa o tardiva denuncia di infortuni o malattie professionali l’ASD/SSD espone sé stessa a sanzioni penali e a pesanti sanzioni civili e amministrative, oltre al rischio di dover sostenere integralmente il costo degli infortuni dei collaboratori.
[ Mario Rapisarda ]
Consulente del Lavoro
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