​La figura del volontario nello sport e nel terzo settore

Il volontario è secondo la definizione contenuta nell’art. 17 del D.Lg.vo 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore – C.T.S.) “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Si tratta di una figura tipo, estesa a tutti gli enti del terzo settore e non soltanto alle organizzazioni di volontariato – a differenza di quanto era previsto in passato dalla L.266/91 ora abrogata; ha inoltre un carattere generale perché non si riferisce soltanto al volontariato organizzato ma  – come si desume dall’inciso “anche  per il tramite di un ente  del terzo settore “ –  comprende pure il volontariato individuale, a conferma del fatto che il legislatore riconosce il valore universale della partecipazione e della solidarietà anche a prescindere dall’ambito degli enti del terzo settore (ETS).

Quali sono le caratteristiche?
La figura del volontario si caratterizza per questi tratti essenziali:

  • spontaneità della prestazione
  • assenza di fine di lucro
  • fine di solidarietà
  • gratuità della prestazione

In particolare, l’art.17 comma 3 riconferma il divieto assoluto e incondizionato di ricompensare l’attività del volontario,  anche da parte del beneficiario.
E’ ammesso però il rimborso delle spese purché siano:

  • predeterminate dall’ente per le modalità, condizioni e limiti massimi (con delibera e/o regolamento)
  • effettivamente sostenute;

In definitiva sono ammessi i soli rimborsi c.d. piè di lista, per attività autorizzate dall’ente e nei limiti predeterminati mentre la possibilità di corrispondere rimborsi autocertificati dal volontario, e quindi senza la necessaria acquisizione dei documenti giustificativi da parte dell’ente, è limitata entro i limiti massimi fissati dalla norma  pari a  10 euro giornalieri e 150 euro mensili .
Si tratta di una norma di semplificazione: per i piccoli importi il volontario non dovrà esibire le pezze giustificative all’ente ma potrà autocertificarle, attestando a pena di false dichiarazioni, di aver sostenuto quelle spese (e quindi in caso di contestazioni deve poterne dare dimostrazione).
In ogni caso, per ribadire il concetto di gratuità del rapporto ed evitare che la prestazione del volontario venga remunerata sotto forma di rimborsi spese, il C.T.S. prevede espressamente all’art. 17 comma 4 il  divieto di rimborsi spese di tipo forfetario.

Inoltre, allo scopo di evitare abusi,  è prevista l’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria: la regola è generale e vale per tutti gli ETS, salvo per le  organizzazioni provinciali di soccorso regolate dalle leggi delle province autonome di Trento e Bolzano (ad es. Croce Bianca).
A completare il quadro, la norma prevede l’obbligo di iscrivere in apposito registro i volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale: è ammessa comunque l’attività del volontario occasionale che non andrà iscritto al registro ma, si ritiene, rimane comunque soggetto all’incompatibilità dei rapporti di lavoro.
Analogamente a quanto già previsto dalla L.266/91, l’art. 18 della Codice prevede l’obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi alo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Come si distingue il volontario dal lavoratore? Cos’è il lavoro gratuito?
L’opera prestata dal volontario si traduce in pratica in una prestazione lavorativa ma la fondamentale differenza tra la prestazione del volontario e la prestazione del lavoratore sta nella causa del rapporto instaurato con l’ente: non lo scambio tra lavoro e retribuzione (secondo le tipologie previste dal Codice Civile: art.2094 c.c. per il lavoro subordinato  e art.2222 c.c. per il lavoro autonomo) ma la comunanza di scopi non lucrativi e di finalità solidaristiche.
Si parla in questi casi di lavoro gratuito, categoria elaborata dalla giurisprudenza, con orientamento consolidato già dagli anni ’80: fermo il principio che ogni attività oggettivamente individuabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso, si è ammessa la possibilità di configurare un rapporto diverso, instaurato affectionis vel benevolentiae cause ovvero in virtù di un vincolo familiare, di cortesia, di affetto o perché vi sia un rilevante e preminente interesse del prestatore per le motivazioni ideali, religiose, spirituali, di tipo benefico o di solidarietà che giustifica lo svolgimento della prestazione a titolo gratuito.
Rimane comunque ferma la presunzione di onerosità di fronte ad una prestazione che oggettivamente sia riconducibile al lavoro e dunque, in caso di contestazioni , sarà l’ente destinatario della prestazione a dover fornire in giudizio la prova contraria  dimostrando l’esistenza di una delle cause giustificatrici la gratuità del rapporto.
In relazione all’attività di volontariato Cass.civ.sez.lav., n.12964/2008, resa nella vigenza della L.266/91, ha affermato che non è sufficiente utilizzare la denominazione di volontario per escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro: “Il fatto che la legge n.266/91 sancisca che la qualità di volontario sia incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo non esclude che in rapporto di lavoro possa essere dissimulato da un rapporto di volontariato, a seconda del suo atteggiarsi di fatto così.
La Cassazione è tornata più di recente sul tema, con la decisione  n.7703 del 28.3.2018  affermando, seppure incidentalmente, che nemmeno nell’ambito degli enti del terzo settore possa ammettersi una presunzione di gratuità delle prestazioni rese, sul presupposto che il nuovo codice contiene norme – come l’art.16  sul diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL –  che regolano (e quindi ammettono) l’instaurazione di rapporti di lavoro nel terzo settore; in senso contrario  autorevoli commentatori della materia ritengono invece che il Codice del Terzo Settore  avrebbe tipizzato  la figura del volontario e quindi introdotto la presunzione di gratuità del rapporto.
In ogni caso è sempre opportuno formalizzare la qualifica di operatore volontario – che oggi, con la riforma, potrà essere attestata anche dall’iscrizione al registro dei volontari non occasionali – acquisendo in via preventiva un’espressa dichiarazione del prestatore per dar conto delle motivazioni e delle finalità di solidarietà dallo stesso perseguite, che giustificano la gratuità e quindi la piena riconducibilità del rapporto nell’ambito del volontariato.

Che ruolo assumono i volontari nelle O.d.V. e nelle A.P.S.?
Per queste particolari tipologie di enti del terzo settore la definizione di volontario assume un ruolo centrale perché la prevalenza dell’opera dei volontari rispetto all’apporto di dipendenti e collaboratori retribuiti è prevista come elemento qualificante.
Infatti l’art. 32 per le organizzazioni di volontariato e l’art. 35 per le associazioni di promozione sociale prevedono che tali enti per lo svolgimento delle attività devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o, negli enti di secondo livello, delle persone aderenti agli enti associati.
E’ consentito ad entrambe le tipologie di assumere dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di specifiche condizioni.
Per le O.d.V.: esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
per le A.P.S.: solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, e quindi in termini più ampi rispetto alle organizzazioni di volontariato.
Le A.P.S., a differenza delle O.d.V., possono instaurare rapporti di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura anche con i propri associati e quindi possono remunerare anche gli associati per le attività prestate, purché non siano volontari, attesa la generale incompatibilità della qualifica di volontario con quella di lavoratore remunerato.
Nel C.T.S. infine, per concretizzare il concetto di prevalenza dei volontari, sono individuati dei limiti precisi nel numero dei lavoratori impiegati nell’attività:

  • per le O.d.V. non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
  • per le A.P.S. non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Il criterio dovrebbe ragionevolmente interpretarsi in termini qualitativi, ovvero in base al concreto apporto dei volontari rispetto a quello dei lavoratori e non in termini quantitativi, cioè “per teste”: perché è evidente che un numero rilevante di volontari che magari si dedichi all’attività poche ore al mese non andrebbe necessariamente ad alterare il principio di prevalenza rispetto all’apporto dei lavoratori.

Volontariato e compensi sportivi dilettantistici
In ambito sportivo dilettantistico valgono invece le disposizioni dell’art. 67 comma I lett.m) t.u.i.r. che, come noto consentono alle A.S.D. iscritte al Registro CONI di erogare indennità, premi, rimborsi spese forfetari e compensi nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica o per le collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale,  che, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, costituiscono redditi diversi, non soggetti ad oneri previdenziali e – nei limiti del tetto annuo di euro 10.000 per percipiente previsto dall’art. 69 comma 2 t.u.i.r. – non soggetti a imposizione fiscale.  Per un maggiore approfondimento si rinvia al mio contributo su questo portale Compensi Sportivi Dilettantistici:  Proviamo A Fare Un Decalogo
I rimborsi spese documentati relativi al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (riferito al domicilio del percipiente) non concorrono alla formazione del reddito e rimangono esclusi dunque dall’ammontare della soglia di imponibilità: si tratta dei c.d. rimborsi piè di lista, documentati e autorizzati dal sodalizio in occasione di trasferte fuori comune.

Si tratta di disposizioni compatibili con il Codice del Terzo Settore?
Innanzitutto va chiarito che per le ASD – nonostante lo sport dilettantistico sia compreso espressamente tra le attività di interesse generale in cui operano gli Enti del Terzo Settore (all’art. 5 lett.f D.Lg.vo n.117/17) – non sussistono automatismi né obblighi di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS) ma eventualmente ragioni di opportunità da valutare caso per caso da parte di ciascun sodalizio,  che sarà pertanto libero di conseguire o meno anche la qualifica di E.T.S.
Quindi per la generalità dei sodalizi sportivi che decidano di continuare ad operare esclusivamente come A.S.D. non si pone alcun problema di compatibilità: nel rispetto delle condizioni richieste dalla norma, potranno pacificamente continuare ad applicare l’art. 67 comma I lett.m) e riconoscere le spese a piè di lista per le trasferte fuori comune come previsto dall’art. 69 comma 2.
Per i sodalizi che invece decidano di entrare nel Terzo Settore valgono le considerazioni seguenti.
La doppia iscrizione al Registro Coni e al RUNTS è pacificamente ammessa e già riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.18/E del 1.8.2018 cui si rinvia per gli effetti sull’applicazione delle disposizioni fiscali.
Quanto alla tipologia di E.T.S., si ritiene comunemente che la forma dell’A.P.S. costituisca il modello maggiormente adatto alla struttura organizzativa dei sodalizi sportivi, soprattutto quando affiliati ad Enti di Promozione Sportiva che siano anche riconosciuti come Enti Nazionali di Promozione Sociale e quindi avviati a diventare Reti Associative nell’ambito del Terzo Settore.
Quindi per tali ipotesi, A.S.D. che consegua anche la qualifica di E.T.S.-A.P.S., si pongono due questioni:
a) la compatibilità dei compensi o dei rimborsi forfetari in ambito sportivo dilettantistico con il generale divieto di erogare rimborsi spese forfetari ai volontari stabilito dal Codice del terzo Settore (art. 17 comma 4 D.Lg.vo n.117/2017);
b) l’incidenza dei collaboratori sportivi ai fini della qualificazione dell’ente coma APS.
Il primo aspetto secondo autorevoli autori della riforma come il Prof. Antonio Fici andrebbe risolto nel senso della piena compatibilità delle disposizioni in materia di compensi sportivi con il Codice del Terzo Settore in quanto si tratterebbe di norme speciali per le associazioni sportive dilettantistiche, non espressamente derogate dalla riforma: il fondamento di tale interpretazione si rinviene anche nel tenore letterale delll’art.89 del D.Lg.vo n.117/17 che nel coordinare la disciplina del terzo settore con le disposizioni del t.u.i.r. non tocca l’art. 67 comma I lett.m).
Peraltro il Consiglio Nazionale del Terzo Settore sta lavorando proprio in queste settimane al raccordo con il Registro CONI al fine di regolamentare l’iscrizione degli enti sportivi al RUNTS e in tale sede sarebbe attesa la conferma del regime agevolato sui compensi anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS.
In ordine alla seconda questione viene da chiedersi se i collaboratori sportivi remunerati con i compensi di cui all’art. 67 comma I lett.m) vadano computati tra i lavoratori ai fini della qualificazione dell’ente come APS o se possano essere calcolati, ancorché remunerati forfetariamente, tra i volontari: come sopra ricordato le attività delle APS devono svolgersi con il prevalente apporto di volontari e il numero dei lavoratori non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o  al cinque per cento del numero degli associati. La formulazione della norma apre a diverse ed incerte interpretazioni, collegate anche alla mancanza di qualificazione giuridica del prestatore sportivo dilettantistico , ed è pertanto auspicabile un intervento del legislatore sul punto.
La risposta dovrebbe arrivare in sede di adozione del decreto attuativo per il funzionamento del RUNTS  – il cui testo definitivo è atteso per i primi di marzo. Al momento, la bozza, al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, prevede che ai fini del computo dei lavoratori nelle APS si considerino soltanto i lavoratori iscritti nei libri del datore di lavoro e perciò dovrebbero esservi esclusi atleti, allenatori e tecnici remunerati ai sensi dell’art. 67 comma I lett.m).
Vi terremo presto aggiornati!

[  Biancamaria Stivanello,
Avvocato del Foro di Padova  ]

 

Nel cuore della magia

ASI ha dato da tempo vita al Settore Magia, coordinatore Roberto Noceti e deus ex machina Remo Pannain, il noto avvocato romano che da una passione ha dato vita a un evento come Supermagic, che si è aggiudicato il riconoscimento come “Migliore spettacolo di magia” (assegnato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques) e che tornerà a Roma dal 30 gennaio al 9 febbraio al Teatro Olimpico.
Saranno presenti i più grandi illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il Mondo che si esibiranno in un nuovo imperdibile spettacolo. Quest'anno per la prima volta con la musica suonata dal vivo. 
Supermagic è il varietà magico più grande d’Europa giunto alla 17ª edizione, uno spettacolo di pura magia dove le illusioni si trasformano in realtà e tutto quello che accade è vero: incredibili apparizioni, trasformazioni ed effetti magici inediti.

 

 
Supermagic 2020
DEN DEN (Giappone)
Migliore Manipolatore – Medaglia d’oro d’Onore SAM – Stati Uniti 2014

MAGUS UTOPIA (Olanda)
Campione del mondo grandi illusioni – Campionato Mondiale – Inghilterra 2012

TUTTILIFAMILI (Spagna)
Migliore Numero Magia Comica – Campionato Mondiale – Corea 2018

RAFFAELE SCIRCOLI (Italia)
Fooler – Penn & Teller Fool Us – Stati Uniti 2019

MARKO KARVO (Finlandia)
Campione del mondo magia generale – Campionato mondiale – Inghilterra 2012

PAOLO CARTA (Italia)
Migliore Illusionista – Cavaliere della Repubblica per meriti artistici

RUDY COBY (Stati Uniti)
Con la tradizionale partecipazione di Remo Pannain e il debutto di Matteo Fraziano
 

Supermagic è l’unico spettacolo di magia dal vivo in Italia che offre ogni anno solo l’eccellenza dei prestigiatori e illusionisti premiati al campionato mondiale delle arti magiche o che hanno ottenuto importanti riconoscimenti.

 

[  Fabio Argentini  ]

 

 

ASI Spettacolo in tour

Dal 20 al 24 dicembre 2019 un nutrito gruppo di tesserati ASI Spettacolo, in questo caso tutti cantanti e i loro accompagnatori, hanno passato 4 giorni nella splendida Dublino.
Il viaggio è stato organizzato dal settore, con la FL management del socio referente di ASI Spettacolo per l’estero,Francesco Leardini.
Il gruppo è stato accolto all'aereoporto di Dublino dagli uomini ASI abitanti in Irlanda che hanno fatto da guida per tutti e quattro i giorni.
Gli artisti, di varie fasce di età, si sono potuti esibire, registrando le loro canzoni nel piu prestigioso studio audio d'Irlanda, dove in passato geni del calibro di iJmi Hendrix, Paul McCartney,John Lennon e altri, hanno provato le loro canzoni. Il viaggio e il soggiorno è stato formativo sotto gli aspetto culturali e associativi, tanto da cementare future collaborazioni con artisti e tecnici del posto.
Sono già in preparazione le prossime tappe del tour internazionale ASI Spettacolo a Budapest, Londra e in altre location.
E' online il nuovo sito di ASI Spettacolo (la home in basso) sul quale sarà possibile avere ogni informazione.


 

www.asispettacolo.it

 

La magia. In strada

 

IL  SETTIMO RADUNO DI STREET MAGIC
Roma. Sabato 11 maggio alle 16:00, Ponte della musica, nei pressi del Foro Italico. 

Il Raduno di Street Magic è l’evento gratuito che riunisce la "comunità magica" e che offre ai partecipanti di ogni età l’opportunità di vedere e di scambiare i migliori effetti magici a distanza ravvicinata e di conoscere da vicino i più forti cartomaghi, illusionisti e prestigiatori del momento. L’evento sarà scandito da numerosi momenti magici, spettacoli e dirette video per trascorrere il pomeriggio più magico della primavera.
"La partecipazione al raduno è gratuita. Un modo per incontrare nuovi amici e scoprire effetti di magia innovativi. La Stret Magic è la formula più moderna. Portare la magia in strada è un altro dei grandi successi di Super Magic, il movimento di magia più straordinario d'Europa. Sotto questa sigla si svolgono molteplici attività che hanno lo scopo di promuovere la magia dal vivo e spettacoli particolarmente partecipati come quello del Teatro Olimpico a Roma nell'ultima settimana di gennaio e la prima di febbraio", spiega Remo Pannain, ideatore di Supermagic. 
L'evento è in collaborazione con ASI Magia, uno dei settori del nostro Ente. 
 

Informazioni sull’evento: 
www.supermagic.it
www.facebook.com/SupermagicFestival
www.instagram.com/SupermagicFestival
Twitter @Supermagicx

ASI costituisce una nuova Sezione “Green” dedicata all’Efficientamento Energetico e alle Fonti di Energia Rinnovabile

Premessa: perché una sezione “Green”? Il tema del rispetto dell’Ambiente, e della riduzione dell’impatto ambientale delle attività antropiche, diventa sempre più centrale per la sopravvivenza stessa del pianeta Terra.

ASI ogni giorno è impegnata a promuovere e diffondere lo sport e i valori ad esso collegati, nonché a contribuire alla diffusione della pratica sportiva (e del suo insegnamento) come elemento imprescindibile di benessere e civiltà.
ASI nel tempo ha anche allargato il suo raggio di azione ed oggi opera con professionalità anche in ambito culturale, in quello della promozione sociale, nel settore del turismo e dell’ambiente.

L’approccio al settore “green”, ben si coniuga in generale, nel contesto ambientale, declinandolo in modo più specifico e mirato. La conduzione di una vita sana, in cui lo sport è un elemento chiave che, per essere praticato e arrecare benessere, deve inserirsi in un ambiente idoneo e armonioso per chi lo pratica, anche perché la qualità dell’alimentazione stessa, risente positivamente o negativamente degli impatti ambientali.

Ne abbiamo parlato con l'ing. Tommaso Spinosa, responsabile del settore ASI su Efficientamento Energetico e Fonti di Energia Rinnovabile.

"Un aspetto assai rilevante per raggiungere questo importante obiettivo – spiega Spinosa – è quello di gestire razionalmente l’energia, la cui produzione determina i maggiori impatti ambientali a livello globale planetario, in termini di CO2 immessa in atmosfera (che causa l’effetto serra con effetti sempre più “devastanti” a livello globale), nonché ulteriori impatti e inquinanti solidi, liquidi e gassosi, legati alla produzione di energia su piccola e larga scala".

Questo aspetto riguarda noi tutti, sia personalmente, sia le strutture organizzative in cui operiamo, comprese quelle sportive. "Evitare gli sprechi e usare razionalmente l’energia, ricorrendo quindi a ”tecnologie” di efficientamento energetico, oltre a ridurre gli impatti ambientali, migliorando la qualità dell’ambiente in cui viviamo, consente di ottenere notevoli risparmi".

Quali sono esempi di tecnologie da adottare per l’efficientamento energetico? "Ad esempio l’utilizzo dei LED per l’illuminazione  al posto di tecnologie più tradizionali, il ricorso al rifasamento per evitare sprechi dovuti alla presenza di Energia reattiva nel funzionamento degli impianti, il ricorso alla micro-cogenerazione, caldaie ad alta efficienza e basso impatto ambientale, sistemi di isolamento termico con materiali di ultima generazione, pompe di calore ad alta efficienza, sistemi domotici per il controllo e il tele-controllo in automatico, di accensione e spegnimento di luci,  e di tutti i dispositivi sopra citati, grazie all’adozione di sensori e pannelli di comando 'ad hoc'".

Anche il comportamento “quotidiano” oculato e attento, è sicuramente propedeutico alla riduzione degli sprechi. "Si ottengono vantaggi assai simili, ricorrendo, una volta ridotti gli sprechi, alla produzione di Energia da fonti 'rinnovabili', già disponibili in natura senza ricorrere alla combustione dei cosiddetti combustibili fossili, che portano a un aumento indiscriminato dei gas 'serra': energia solare, energia eolica, energia idroelettrica, sono le fonti rinnovabili per eccellenza.
Anche su piccola scala, ricorrere all’uso di impianti fotovoltaici e solari termici, ad esempio, consente di auto-prodursi energia, ottenendo notevoli risparmi e rispettando l'ambiente al tempo stesso.
Vista comunque la numerosità delle tecnologie disponibili, e la specificità dei consumi energetici di ogni singola struttura, per operare in modo efficace, è necessario come è facilmente intuibile, far precedere gli interventi da una 'diagnosi energetica', detta anche 'audit energetico', per costruire il “profilo energetico” della Struttura/Organizzazione su cui effettuare l’intervento.
Sintetizzando quindi, alla luce del tema più amplio dell’Energy Management, l’Efficientamento Energetico assume una connotazione specifica con altri 3 temi: la riduzione dei costi energetici, il rispetto dell’ambiente e la diminuzione di CO2, la produzione da fonti rinnovabili".

 
L’ottica di un approccio “green”, rientra indubbiamente tra le nuove competenze del Manager sportivo… "L’energy management,  si incrocia pervasivamente con tematiche quali la gestione degli impianti tecnologici già esistenti (elettrici per illuminazione e microclima), termici (riscaldamento, acqua calda uso sanitario, ecc.): i centri sportivi sono in molti casi “energivori”, soprattutto in funzione del tipo di attività svolta: sono in gioco grosse potenze elettriche e termiche già a partire dall’illuminazione, soprattutto se presente attività agonistica, piscine riscaldate e non, palestre la cui gestione microclimatica assorbe molta energia, SPA/centri benessere, attività ludico ricreative, bar e ristorazione".

Più alti sono i consumi in gioco e i relativi costi, maggiore sarà il beneficio ottenibile in termini di risparmio dall’utente finale. Quale è l'approccio da seguire per ottenere risultati tangibili? "Quelli che deve effettuare un Centro Sportivo per ridurre costi e gli impatti ambientali conseguenti all’ottimizzazione sono concettualmente 4:

  • Fotografare e comprendere le dinamiche del proprio profilo energetico (come, quanto e quando consumo), con un’attività di auditing/check up energetico, anche detta 'diagnosi energetica' effettuata da un consulente tecnico esperto
  • Comprare al meglio l’energia (energy bill accounting and management), anche in funzione di quanto emerso al punto 1, e stipulare al meglio e/o gestire i propri contratti di approvvigionamento energetico, controllando e verificando i consumi storici. Dall’esecuzione di questa fase, emergono spesso anche comportamenti non proprio ortodossi dei gestori energetici, per cui è necessaria, oltre ad un’assistenza tecnica per il proprio cliente, un’assistenza legale.
  • Eliminare gli sprechi riducendo drasticamente i consumi, rendendo efficienti gli impianti e operando azioni di efficientamento energetico.
  • Auto-produrre l’energia da fonti rinnovabili o con sistemi ad alta efficienta, per minimizzare la dipendenza dagli operatori energetici presenti sul mercato.

Queste azioni coordinate e integrate tra loro, hanno l’effetto di produrre un circolo virtuoso duraturo di riduzione di costi, sprechi e impatti ambientali diretti e indiretti, oltre a rendere green l’immagine del centro sportivo, con tutte le benefiche ricadute, social e non solo, del caso".

Come fa il gestore di un impianto ad essere garantito sul raggiungimento di determinati obiettivi di risparmio energetico? "Rivolgendosi a un professionista esperto nel settore energetico indipendente (auditor energetico o anche esperto in gestione dell'energia) e non legato a fornitori di prodotti o impianti (al solo titolo d'esempio, produttori di led, di impianti fotovoltaici, operatori energetici, etc)"

Come sta operando ASI? "ASI, per i propri affiliati (Centri sportivi, palestre, SPA, etc), intende dare impulso alle attività sopra citate e creare uno 'sportello' green ad hoc.
In tal modo ASI  potrà proporre servizi da erogare in convenzione agli associati, tramite lo sportello sopra citato, quali ad esempio 'check–up'/audit di diagnosi energetica,  sugli impianti /strutture sportive,  per la profilazione energetica, che consentano di rilevare criticità in termini di sicurezza impiantistica, analisi dei consumi e bollette di energia elettrica  e gas e di altri vettori energetici, consumi idrici  inclusi, efficientamento energetico, con rilascio finale  di 'report'  di check – up/audit (che illustrerà le principali problematiche riscontrate), e che conterrà spunti / suggerimenti sulle azioni da intraprendere per ridurre consumi e ottenere notevoli risparmi, abbattendo le emissioni climalteranti (ovviamente ivi compreso l'uso di tecnologie di efficientamento energetico e  'F.E.R')"
.
 

Nella foto, Tommaso Spinosa
nel suo intervento durante ASI Top Tour a Roma