Enio Drovandi (ASI Spettacolo) presenta "La Festa della Vita"

Tutto pronto per la 29^ edizione della Festa della Vita, organizzata dall'attore Enio Drovandi, responsabile del settore ASI Spettacolo che si svolgerà a Roma, presso il locale Magic Fly (Via Bassanello).
"Si tratta di una festa unica al mondo, che in nessuna altra parte del globo esiste", le parole di Drovandi. Anche testate giornaListiche come il Times e El Pais in passato hanno riportato questa curiosità. La faccio da 29 anni consecutivi e ogni anno ci sono sempre dalle oltre 700 persone. Tutto nasce da quando nel 1989 sono uscito vivo da un grave incidente. Da allora ho decisi che ogni anno avrei festeggiato questo mio secondo e nuovo compleanno".
Un appuntamento sicuramente da non perdere e un'occasione per divertirsi tutti insieme, dove ci sarà anche una rappresentanza di ASI.

Circolare Agenzia Entrate: cosa accade alle asd che si iscrivono al Registro Unico del Terzo Settore

Ad inizio agosto l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare – la n°18/E del 01/08/2018 – che ha contribuito a rispondere a due domande riconducibili ad aspetti controversi della disciplina relativa alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, emersi a seguito dell’emanazione del Codice del Terzo Settore – (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

1 – Le associazioni sportive dilettantistiche che si iscriveranno al Registro Unico del Terzo Settore potranno beneficiare dei corrispettivi specifici, ovvero delle agevolazioni di cui all’art.148, comma 3 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)?

Dopo una disamina della normativa, (vedi parte 5.2 della circolare) l’Agenzia ha confermato che per le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI nulla cambia in merito alle agevolazioni dei corrispettivi specifici, purché non si iscrivano al registro unico del terzo settore. Nel caso in cui le asd e le ssd decidano di iscriversi al registro del terzo settore, assumendo la qualifica di ETS, non potranno più usufruire della decommercializzazione prevista dall’art. 148 comma 3 del TUIR. Rimarranno quindi esclusivamente i benefici della decommercializzazione cosiddetta “generica” prevista dall’art.148 comma 1 e comma 2  (art.79 codice del terzo settore).

2 – Le associazioni di promozione sociale beneficeranno di agevolazioni simili a quelle previste dall’art. 148 comma 3 del TUIR?

Sì, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art .85 del Codice del Terzo Settore prevede un’agevolazione simile a quella di cui all’art.148 comma 3, solo per quegli enti del terzo settore che siano “Associazioni di Promozione Sociale”.

Alla luce di questi chiarimenti, appare chiaro come per le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI (che non siano associazioni di promozione sociale) l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore sia una scelta di ridotto appeal. Perderebbero sia i benefici previsti dalla legge 398/91 sia i benefici della decommercializzazione specifica prevista dall’art. 148 comma 3 e, probabilmente, anche ai benefici dei cosiddetti “compensi sportivi”(art. 67 TUIR).

Dichiarazione redditi 2018: sostieni ASI con il 5×1000!

Anche quest'anno, il 2018, in sede di dichiarazione dei redditi, potrai destinare una quota della tua imposizione fiscale alle associazioni e alle onlus. Di cosa stiamo parlando? Del famoso 5×1000.
Questa facoltà non è in alternativa al ben più noto 8 per mille, ma complementare. Si possono fare entrambe le scelte. 

Puoi scegliere di destinare il tuo 5×1000 per una serie di finalità, tra cui il sostegno al volontariato e alle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali.
ASI è regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate e può quindi essere la destinataria del tuo aiuto.
 

Come donare il tuo 5×1000 ad ASI

I modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 e Modello Uunico contengono tutti uno spazio dedicato al 5×1000, in cui puoi firmare ed indicare il codice fiscale del nostro Ente di Promozione Sportiva, nella sezione relativa che riporta la dicitura “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni”. 

Per donare ad ASI è dunque sufficiente:

– firmare la dichiarazione dei redditi (CUD, 730, e Modello Unico) inserendo nello spazio sotto la seguente dicitura: 'Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale delle assicurazioni e fondazioni' il codice fiscale di ASI –  96258170586.
 

Anche se non fai la dichiarazione dei redditi puoi aiutare ASI

Se non devi consegnare il modello 730 o il modello Unico puoi scegliere comunque di destinare il 5×1000. In questo caso consegna il modello CUD, compilato con la firma e il codice fiscale del nostro Ente, in banca o in posta, in busta chiusa con la dicitura “5×1000”.

Non tutti sanno che, il 5×1000 non costa nulla! Perché non farlo?

Enio Drovandi, responsabile del nuovo settore ASI Spettacolo, presenta "Permette questo ballo?"

Venerdì 6 aprile, presso il Teatro Viganò di Roma, si terrà lo spettacolo benefico. "Permette questo ballo?", scritto, diretto ed interpretato da Enio Drovandi, resapnsabile del settore ASI Spettacolo.
Si tratta di una commedia semplice con tutti ragazzi alla prima esperienza. Saranno in 47 in scena con Drovandi che racconterà quei sentimenti e quelle atmosfere, quelle musiche anni 70/80.
"C'è stato un tempo in cui con niente ci si divertiva tanto!", il motto dello spettacolo, per un divertimento garantito.

Enti non commerciali – Il codice del Terzo Settore

di Guido Martinelli

La lettura del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) continua ad incentivare nel lettore dubbi e incertezze. L’unica, parziale, consolazione appare essere che la gran parte delle novità, sia sotto il profilo degli adempimenti civilistici sia, soprattutto, per gli aspetti fiscali, entreranno in vigore non prima del 2019 o, per la parte fiscale, addirittura dal 2020.
Siamo consapevoli che ogni tentativo di interpretare il testo attuale potrebbe risultare vano e smentito nel giro di poco tempo direttamente dal Governo che potrà, entro il giugno del prossimo anno, emanare un decreto correttivo, fruendo della medesima delega, incidendo sulle norme appena emanate novellandole, e che dovrà comunque definire meglio la materia con i numerosi decreti che sono previsti in via di approvazione per completare la disciplina del codice del terzo settore e dell’impresa sociale. Ma alcune spigolature a mio avviso vale comunque la pena di analizzarle.

L’articolo 32 prevede che le organizzazioni di volontariato siano costituite “da un numero non inferiore a sette persone fisiche …”. Analoga previsione viene indicata dall’articolo 35 per le associazioni di promozione sociale. Si ricorda che tali fattispecie di enti del terzo settore godono di un regime forfettario per la determinazione del reddito ex articolo 86 CTS, diverso e più favorevole di quello indicato dall’articolo 80 per la generalità degli enti del terzo settore di natura non commerciale. Nulla viene indicato nel caso in cui l’ente, regolarmente iscritto al registro unico del terzo settore quale associazione di volontariato o di promozione sociale, possedendo i requisiti numerici sopra indicati, nel corso di un periodo di imposta, per recesso o esclusione venga a perdere uno o più degli associati scendendo al di sotto della soglia minima di sette. Devo darne comunicazione al registro che mi potrebbe trasferire dalla sezione degli enti tipizzati a quella generica degli enti del terzo settore? Quali conseguenze potrebbero esserci per la disciplina fiscale fino a quel momento legittimamente applicata?
Ad avviso di chi scrive troverebbe applicazione comunque il comma quattordici del citato articolo 86 del CTS che prevede: “il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1”. Ma se, poi, nel corso dello stesso esercizio il numero degli associati venisse ripristinato a sette, il venir meno di uno dei requisiti per un limitato periodo di tempo quali conseguenze potrebbe avere? Un chiarimento sul punto, appare essenziale. Problema similare potrà nascere con la previsione di cui all’articolo 24, comma 5, CTS in cui viene concessa, agli enti con più di 500 associati, la possibilità di svolgere anche assemblee separate. Ma se durante l’esercizio questo numero si riduce oltre alla soglia indicata, continuerà l’associazione a poter godere di tale diritto? Ci si augura che non diventi necessario per le realtà maggiori dover prevedere in statuto una sorta di “doppio binario” per la convocazione degli organi sociali sulla base del numero degli associati esistenti al momento della assemblea. Problema assai simile all’articolo 41 per le reti associative. Anche qui sono previsti dei limiti numerici di associati al fine del loro riconoscimento. È sufficiente godere di detto requisito al momento dell’iscrizione al registro o deve permanere? Un ente del terzo settore può far parte di più reti associative.
Un’ultima considerazione sugli obblighi previsti per i cori, le bande e le filodrammatiche. Queste realtà sono le uniche, oltre alle sportive, a poter riconoscere, ai propri direttori artistici e collaboratori tecnici non professionali, i compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), del Tuir. Compensi che, come è ormai universalmente noto, non prevedono copertura assicurativa e previdenziale. L’articolo 16 del codice del terzo settore prevede che: “I lavoratori degli enti del terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi”. Ciò fa presumere che non ci sia spazio per “lavoratori” privi di tutela previdenziale. D’altro canto i volontari non possono percepire nulla. Quindi, delle due l’una: o le realtà associative indicate entrano nel terzo settore e rinunciano ad utilizzare la disciplina sui compensi indicata, diventata incompatibile alla luce della previsione citata del codice, o restano fuori dal terzo settore perdendo le altre agevolazioni fiscali di cui oggi godono ma che perderebbero con il mancato ingresso nel registro unico