Un’Asd si iscrive al RUNTS. Quali le conseguenze?

Può accadere che un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) nel proprio percorso evolutivo abbia interesse ad iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), diverse ragioni possono portare a questa decisione, ad esempio tale ingresso potrebbe facilitare l’accesso a bandi pubblici, contributi regionali e forme di co-progettazione o convenzionamento con gli enti locali creando opportunità maggiori rispetto a quelle offerte ad una “semplice” ASD.

È sicuramente necessario fare queste premesse:

  • la riforma del terzo settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito per brevità CTS) prevede fra le “attività di interesse generale”, oggetto sociale esclusivo o principale degli enti del terzo settore, anche le “attività sportive dilettantistiche”;
  • le ASD che entrano nel RUNTS devono sottostare alle disposizioni del CTS pur potendo rimanere agli effetti sportivi iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per svolgere normalmente la propria attività sportiva istituzionale.

All’ingresso nel RUNTS una ASD è chiamata ad affrontare diverse novità che mutano in maniera sostanziale l’ambiente fiscale-amministrativo in cui era abituata ad operare, il presente contributo cerca di affrontare i principali interrogativi che potrebbero porsi.

I CORRISPETTIVI SPECIFICI SARANNO ANCORA DECOMMERCIALIZZATI AI FINI IVA?

Stiamo parlando delle quote versate da associati e tesserati per frequentare le attività sportive organizzate dalla ASD. Dal punto di vista delle imposte indirette, cioè per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA, nulla cambia, tali corrispettivi saranno sempre considerati esclusi da IVA secondo la stessa normativa.

I CORRISPETTIVI SPECIFICI SARANNO ANCORA DECOMMERCIALIZZATI AI FINI IMPOSTE DIRETTE?

Più complessa è la risposta a questa domanda riguardante il trattamento fiscale ai fini IRES ed IRAP. La normativa che decommercializza i corrispettivi delle ASD è riscontrabile nel mondo RUNTS in maniera similare SOLO per le associazioni di promozione sociale (APS), si tratta di una particolare tipologia di ente del terzo settore avente come caratteristica principale lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività d’interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. La prevalenza dell’attività di volontariato è assicurata quando sono rispettati i limiti previsti dall’art. 36 del CTS, secondo il quale il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi, inclusi collaboratori sportivi ed amministrativo-gestionali) non deve superare:

  • il 50% del numero dei volontari (quindi massimo 1 lavoratore ogni 2 volontari)

oppure

  • il 20% del numero degli associati (quindi massimo 1 lavoratore ogni 5 associati)

e comunque deve prevalere l’attività di volontariato degli associati.

Tali condizioni vanno dunque rispettate per mantenere il regime di decommercializzazione ai fini imposte dirette uguale a quello goduto in regime di pura ASD.

Se tali caratteristiche non appartengono al modus operandi dell’ASD, allora l’ingresso nel RUNTS avverrà necessariamente come semplice ente del terzo settore (ETS). I corrispettivi specifici incassati dagli ETS sono considerati di natura non commerciale qualora non superino i costi effettivi relativi alle attività da cui originano. In altre parole la decommercializzazione è ottenibile solo nel caso in cui vi sia un sostanziale pareggio fra entrate da corrispettivi specifici e relativi costi. In particolare è concesso un superamento dei costi fino al 6% per non oltre 3 periodi d’imposta consecutivi. Sarà dunque necessario un controllo accurato della dinamica corrispettivi / costi al fine di mantenere la decommercializzazione.

L’ASD POTRÀ CONTINUARE A STIPULARE CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO?

Le attività sportivo dilettantistiche potranno continuare ad essere svolte con l’ausilio di collaboratori inquadrati secondo la nuova normativa sul lavoro sportivo.

SI POTRÀ MANTENERE IL REGIME FORFETARIO LEGGE 398/91?

L’iscrizione al RUNTS comporta la decadenza da tale regime che potrà essere sostituito da un regime simile SOLO nel caso in cui la ASD diventi una APS. Per le APS infatti è previsto un regime forfetario (art. 86 del CTS) che si differenzia da quello ex legge 398/91 sostanzialmente per questi aspetti:

  • limite di ricavi commerciali dell’anno precedente di euro 85.000, invece di euro 400.000;
  • non è dovuta l’IVA sulle fatture attive o corrispettivi commerciali, invece nell’altro regime è previsto l’addebito dell’IVA che poi viene versata all’Erario per il 50%.

Le ASD che invece entrano nel RUNTS come semplici ETS perdono il regime forfetario e non potranno godere di alcun regime semplificato ai fini IVA, dovranno gestire le attività commerciali in regime ordinario con tutti gli adempimenti previsti per i soggetti commerciali (fatturazione, versamenti, dichiarazioni, conservazione dei documenti contabili). Solo ai fini imposte dirette è previsto un regime forfetario caratterizzato da questi coefficienti di redditività:

a)  attività di prestazioni di servizi:
1)  ricavi fino a 130.000 euro, 7%;
2)  ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, 10%;
3)  ricavi oltre 300.000 euro, 17%;

b)  altre attività:
1)  ricavi fino a 130.000 euro, 5%;
2)  ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, 7%;
3)  ricavi oltre 300.000 euro, 14%.

CAMBIA QUALCOSA IN TERMINI DI SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO?

Gli iscritti al RUNTS devono rispettare specifici modelli ministeriali per la redazione del bilancio, in particolare:

  • gli ETS con ricavi, rendite, proventi non superiori a 60.000 euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa indicando le entrate e le uscite in forma aggregata;
  • gli ETS privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi non superiori a 300.000 euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa;
  • gli ETS con personalità giuridica aventi ricavi, rendite, proventi superiori a 60.000 euro devono redigere il bilancio per competenza (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione);
  • gli ETS senza personalità giuridica aventi ricavi, rendite, proventi superiori a 300.000 euro devono redigere il bilancio per competenza (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione).

Il rendiconto deve essere depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Si tratta di disposizioni completamente nuove per una ASD neo iscritta al RUNTS.

L’ACQUISIZIONE DELLE PERSONALITÀ GIURIDICA

La disciplina per il conseguimento della personalità giuridica non sarà più quella dell’art. 14 D.lgs. 39/14, sarà invece applicabile l’art. 22 del CTS e quindi verrà richiesto un patrimonio minimo legale di 15.000 e non 10.000 euro.

L’ASD POTRÀ SVOLGERE ANCHE ATTIVITÀ ULTERIORI RISPETTO A QUELLE SPORTIVO DILETTANTISTICHE?

Mentre una ASD non iscritta al RUNTS si deve occupare in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, una ASD iscritta al RUNTS può svolgere, oltre alle attività sportive, anche tutte quelle attività definite di interesse generale indicate nell’art. 5 del CTS. L’ingresso nel RUNTS quindi rappresenta un’opportunità per allargare, con le agevolazioni fiscali di cui abbiamo parlato sopra, lo spettro operativo dell’ASD, che ad esempio accanto alla gestione sportiva potrà affiancare un’attività di tipo culturale.

Le conseguenze dell’ingresso nel RUNTS non si limitano solo a quanto sinora esposto, sicuramente però queste tematiche rivestono una particolare rilevanza ed andranno approfondite prima di decidere il passaggio da ASD a ASD ETS o ASD APS.

 

[ Paolo Iaconcigh ]
ASI Sport&Fisco

La prescrizione dei crediti nelle società sportive

Ho deciso di scrivere questo articolo sulla scorta di un’esperienza pratica. Qualche settimana fa mi ha chiamato il titolare di una palestra (piuttosto grande) per una consulenza. Parlando mi ha raccontato di avere diversi crediti insoluti verso alcuni iscritti che non avevano pagato le quote di iscrizione. Mi ha detto anche detto di ritenere molti di questi crediti prescritti perché “per le palestre vale la prescrizione annuale”. Mi è sembrata strana questa affermazione perché nella maggior parte dei casi la prescrizione dei crediti è di dieci anni. Però non ho voluto rispondere “a sensazione”. Gli ho detto che avrei verificato.
Ho fatto quindi una ricerca online e ho trovato un dato ancora più confuso: diversi siti dicevano che la prescrizione per le iscrizioni in palestra è annuale. Questo però senza spiegarne davvero il motivo. A quel punto ho capito che valeva la pena fare chiarezza. Perché su questo tema circola parecchia confusione, e chi gestisce una palestra rischia di perdere soldi solo per aver ricevuto informazioni sbagliate.

Che cos’è la prescrizione

La prescrizione è un concetto fondamentale: significa che un credito, dopo un certo periodo di tempo, non può più essere fatto valere. Questo non vuol dire che quel credito “non esisteva”. Vuol dire che, se passa troppo tempo, la legge ti impedisce di chiederne la riscossione.
Per quale motivo? Un credito può estinguersi in vari modi:

  • perché è stato pagato
  • perché la prestazione non è stata eseguita
  • perché le parti hanno trovato un accordo
  • o per altri motivi ancora

Il problema è che con il passare degli anni diventa difficile dimostrare che si è realizzata una di queste cause estintive. Sarebbe assurdo, ad esempio, pretendere che una persona conservi per tutta la vita la prova di aver pagato. Nessuno può essere obbligato a tenere una ricevuta per sempre. Ecco perché la legge stabilisce dei limiti di tempo. Dopo un certo lasso di tempo non si può più chiedere il pagamento ed il debitore non sarò più costretto a conservare le prove del fatto estintivo.

I termini di prescrizione possono essere diversi. I più comuni sono:

  • 10 anni
  • 5 anni
  • 2 anni
  • in alcuni casi anche 6 mesi

Dipende dal tipo di credito.

E nelle palestre? Quando si prescrive la quota di iscrizione?

Qui arriviamo al punto più interessante. Quando si prescrive il credito per le quote di iscrizione o per gli abbonamenti di una palestra?
Perché molti siti parlano di prescrizione annuale, invece che di dieci anni?
Continuando a cercare, ho scoperto che spesso viene citato il comma 1 dell’art. 2955 del Codice Civile.
È una norma che riguarda la prescrizione breve di alcuni crediti, e in particolare quelli legati a prestazioni che vengono svolte a ore o a mesi.

Quindi parliamo di casi come:

  • insegnanti privati
  • prestazioni di lavoro per breve durata
  • vendita di merci
  • farmacisti, ecc.

La previsione relativa agli insegnanti può essere applicata nello sport, ma solo in contesti specifici.

Per esempio:

  • un corso di yoga con pagamento mensile
  • un personal trainer pagato a pacchetti o a sedute
  • lezioni individuali di pilates o di posturale
  • piccoli corsi organizzati con quote legate a periodi brevi

In queste situazioni si può discutere di prescrizione breve, perché si tratta una dimensione limitata assimilabile a quella dell’insegnante, di prestazioni ripetute, spesso difficili da ricostruire dopo anni.

La prescrizione annuale non vale per le grandi palestre

Ed è qui che nasce l’errore più frequente. Applicare l’art. 2955 c.c. ai tesserati di una palestra strutturata, con abbonamento annuale e gestione “aziendale”, non è corretto. Una palestra grande non funziona come un insegnante privato o come un piccolo corso “a ore”.
Un insegnante sa bene di dover riscuotere un credito da un proprio allievo e probabilmente si attiverà in breve tempo. Diverso il caso di una grossa struttura con migliaia di iscritti.

In questi casi, valgono le regole ordinarie.
E quindi la prescrizione può essere:

  • decennale (10 anni) nella regola generale
    oppure
  • quinquennale (5 anni) se il pagamento deriva da un rapporto continuativo, con scadenze annuali (ad esempio quota annuale ripetuta nel tempo, art. 2948, n. 4 c.c.) oppure se deriva da un rapporto sociale (art. 2949 c.c)

In altre parole: se parliamo di una palestra vera e propria, con tesseramento e abbonamenti annuali gestiti come servizio stabile, non ha senso parlare automaticamente di prescrizione annuale.

Conclusione pratica

La prescrizione “breve” può esistere nel mondo sportivo, ma riguarda situazioni specifiche: lezioni singole, corsi mensili, prestazioni molto personali.
Per le grandi palestre, invece, l’idea che tutto si prescriva in un anno è spesso frutto di una lettura superficiale o sbagliata delle norme.
E questo può portare a un danno enorme: rinunciare a crediti ancora recuperabili.
Se gestisci una società sportiva o una palestra, il consiglio è semplice: prima di considerare un credito perso, verifica bene quale prescrizione si applica davvero. Perché tra “un anno” e “dieci anni” c’è una differenza enorme.

[ Samuele Marchetti ]
Avvocato

L’Inail nei rapporti sportivi

La riforma dello sport ha introdotto l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche per i lavoratori sportivi. L’art.34 comma 1 del D.Lgs. 36/2021 recita infatti: i lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

Sebbene la lettura letterale della norma faccia espresso riferimento ai lavori subordinati, ci si è interrogati, sin da subito, se tale tutela fosse da estendere anche ad altre forme contrattuali attraverso le quali è possibile instaurare e svolgere attività lavorative nel mondo dello sport. In particolare, ci si è chiesto se le collaborazioni coordinate e continuative di carattere sportivo fossero soggette a tali tutele, tenuto conto che il comma 3 del suddetto articolo del decreto 36/2021 a sua volta recita:

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.

Ebbene, anticipiamo subito che, non tutti i collaboratori sportivi sono soggetti all’obbligo assicurativo. L’esatta collocazione di coloro che hanno l’obbligo di assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro va ricercata nella tipologia di rapporto contrattuale e nella natura dell’attività svolta. Con questo contributo desideriamo fare chiarezza a beneficio di tutte le Associazione o Società Sportive che hanno o desiderano instaurare rapporti di lavoro sportivo.

I Lavoratori sportivi Subordinati e i Co.Co.Co. Sportivi

Come detto, l’Art. 34 D.Lgs. 36/2021 stabilisce che la tutela assicurativa INAIL si applica esclusivamente ai lavoratorisportivi subordinati, ossia a coloro che prestano attività nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, sia in ambito professionistico che dilettantistico. Tutti coloro che sono inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi sono assoggettati alla tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della Legge 289/2002, che disciplina le polizze federali per i tesserati. In altre parole, i co.co.co. sportivi (atleti, tecnici, istruttori etc.) non sono soggetti a INAIL, ma alla copertura assicurativa privata di diritto sportivo.
Analogamente, la semplice appartenenza all’associazione in qualità di socio o tesserato non determinano alcun obbligo di iscrizione all’INAIL. In tali casi l’assenza di contratto e del relativo compenso, hanno come effetto che l’attività svolta resta coperta solo dalla polizza federale o da quella privata stipulata dall’Ente sportivo.

I Collaboratori Amministrativo-Gestionali

Diversa è, invece, la situazione dei collaboratori amministrativi gestionali. Essi ai sensi del D.Lgs. 36/2021, ricordiamo, non sono considerati lavoratori sportivi seppure, ad essi, sono state estese le stesse agevolazioni fiscali e previdenziali. Essendo, tali soggetti, dei collaboratori parasubordinati ed, in quanto tali, disciplinati dall’art.409 del codice di procedura civile, essi sono assoggettati all’obbligo di assicurazione presso l’Inail.

Di conseguenza, l’ASD o la SSD, in qualità di committente è tenuta a tutti gli adempimenti del caso. Devono, infatti, provvedere a:

  • aprire la posizione INAIL inviando all’INAIL la denuncia di inizio attività;
  • effettuare, entro il 16 febbraio dell’anno successivo all’instaurazione del rapporto di collaborazione, del saldo del premio dovuto;
  • comunicare all’Istituto, entro il 28 febbraio, sempre dell’anno successivo all’instaurazione del rapporto di collaborazione, del totale dei compensi erogati.

I Volontari e l’INAIL

Per completezza di trattazione analizziamo, infine, la situazione dei volontari sportivi (art. 29 del D.Lgs.36/2021). Il volontario sportivo è quel soggetto che presta la propria opera gratuitamente e senza alcun vincolo di subordinazione. In quanto tale non è, quindi, un soggetto per cui vige l’obbligo assicurativo. Nei confronti dei volontari, le ASD e le SSD devono, comunque, garantire la tutela contro gli infortuni e la responsabilità civile. Tale tutela si concretizza attraverso una copertura assicurativa privata (spesso attivabile anche attraverso apposite convenzioni messe a disposizione dalle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva cui i soggetti vengono tesserati) la cui mancanza può determinare una responsabilità diretta per l’ente.

Quali rischi per le ASD e SSD

Abbiamo visto che, in ambito sportivo, vige un sistema “a più vie”, dove la tutela pubblica INAIL convive con quella garantita dal tesseramento presso Federazioni o Enti di promozione sportiva e prevista dalla Legge 289/2002 o con quella privata e la cui scelta è obbligata a seconda della tipologia di lavoro, alla tipologia contrattuale o allo svolgimento di attività in forma retribuita o volontaria.
Ma quali sono le conseguenze di una mancata assicurazione presso L’INAIL nel caso di obbligo in tal senso?
Ebbene in caso di omissione o errata applicazione della norma l’Ente sportivo può incorrere in:

  • sanzioni amministrative per mancata denuncia o versamento dei premi;
  • responsabilità civile per i danni subiti dal soggetto infortunato;
  • azione di rivalsa da parte dell’INAIL;
  • contestazione di lavoro irregolare in caso di riqualificazione del rapporto.

Parallelamente, se l’ente non provvede a garantire le polizze federali o private per le categorie escluse dall’INAIL, risponde personalmente di ogni evento dannoso occorso ai collaboratori o ai volontari.

Conclusioni

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nello sport dilettantistico non è un obbligo sempre necessario. Riguarda solo alcuni tipi di rapporto lavorativo. quelli contrattualizzati e retribuiti con carattere subordinato o amministrativo-gestionale.
Altri soggetti non rientranti in dette categorie (co.co.co. sportivi, volontari, soci e tesserati non retribuiti) sono coperti da un diverso sistema di tutela, federale o privato, a seconda dei casi.
Comprendere e applicare correttamente le norme e le tutele è essenziale per le ASD e SSD, soprattutto per non incorrere in responsabilità anche di carattere penale oltre che amministrativo.

[ Mario Rapisarda ]
Consulente del Lavor

Certificazione unica. Approfondimenti

Dal 1° luglio 2023, con l’entrata in vigore della riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2021, il mondo dello sport dilettantistico ha visto un cambiamento significativo. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche ed i collaboratori dilettanti parasubordinati é divenuto obbligatorio trasmettere la Certificazione Unica “sportiva” nel formato CU di lavoro dipendente ed assimilati e non più nella forma delle CU di lavoro autonomo.

Con l’avvio del nuovo regime e le prime CU “sportive” con scadenza operativa nel marzo 2024, ci sono stati molti dubbi interpretativi. In particolare si é discusso dell’uso del campo punto 54 — “imponibile contributivo” presente nella sezione 3-bis del modello CU per un parasubordinato sportivo dilettante. Alcuni articoli pubblicati nelle prime fasi hanno sostenuto che al punto 54 si dovesse riportare un valore al netto dei contributi a carico del collaboratore (ossia quello che poi si indica al punto 57). In realtà, questa interpretazione risulta erronea.

Secondo la normativa generale l’imponibile contributivo-previdenziale é la base su cui si calcolano i contributi previdenziali per lavoratori dipendenti, parasubordinati o assimilati. E’ costituito da tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di lavoro. Rientrano quindi elementi come compensi ordinari ma anche, quando previsti, sia premi che provvigioni ed anche compensi straordinari ma non rientrano alcune voci escluse dalla legge, come per esempio certe indennità o somme tassativamente escluse, come definito dall’art. 12 della legge previdenziale ed eventualmente dalla normativa fiscale/contrattuale. In sintesi l’imponibile contributivo-previdenziale rappresenta il reddito lordo “utile” ai fini del calcolo dei contributi sociali, non necessariamente coincidente con il semplice compenso erogato lordo, ma con le opportune esclusioni o deduzioni previste dalla normativa.

Nel contesto delle collaborazioni sportive dilettantistiche soggette a contribuzione tramite la Gestione Separata Inps, la CU può richiedere la compilazione della sezione 3-bis come segue:

  • Il compenso totale corrisposto va indicato al punto 53;
  • Per determinare l’imponibile contributivo da indicare al punto 54, si parte dal compenso totale e si applica — secondo la disciplina specifica per soggetti sportivi dilettanti — la prevista franchigia previdenziale (tipicamente i primi 5.000 euro annui, esenti).
  • Non si deve, invece, sottrarre i contributi che in seguito verranno a carico del collaboratore (cioè quelli indicati al punto 57). Questi ultimi servono solo per ripartire l’onere contributivo, non per determinare la base imponibile.

In altre parole l’imponibile contributivo deve riflettere il reddito “utile” ai fini previdenziali, non il netto dopo versamenti contributivi. L’erronea impostazione che considerava il punto 54 al netto dei contributi da trattenere (punto 57) contrasta con i principi generali di calcolo dell’imponibile previdenziale: come spiegato da fonti che definiscono l’imponibile previdenziale, la base su cui si calcolano i contributi è determinata prima dell’applicazione delle aliquote contributive, non dopo. Inoltre, nella pagina di calcolo gestita tramite piattaforma operativa per lo sport dilettantistico “RAS” o “RASD” viene confermato che l’imponibile contributivo viene determinato prima della ripartizione dei contributi tra collaboratore ed associazione committente; dunque il punto 54 non può contenere alcuna deduzione legata al punto 57.

Esempio concreto di compilazione della CU per un collaboratore dilettante percepisce in un anno 15.000 € come compenso, senza altri compensi sportivi da altre associazioni sportive dilettantistiche”:

  • Punto 53 – Compensi totali corrisposti = 15.000 €
  • Punto 54 – Imponibile contributivo = 15.000 € – 5.000 € (franchigia) = 10.000 €
  • Punto 55 – Imponibile IVS = Imponibile previdenziale su cui si calcola il contributo per invalidità/vecchiaia/superstiti. Per i soggetti sportivi dilettanti, fino al 31/12/2027 si applica il contributo IVS su il 50% dell’imponibile contributivo. Nel nostro caso: 50% di 10.000 € = 5.000 €.
  • Punto 56 – Contributi dovuti: Ammontare totale dei contributi che devono essere versati alla INPS per quel soggetto, calcolati sull’imponibile IVS (ossia su quei 5.000 €) con l’aliquota prevista per i collaboratori sportivi dilettanti. L’aliquota attuale (2025) per lavoratori sportivi dilettanti é del 25 % per la quota IVS + contributi assistenziali/aggiuntivi (tutele, eventuale DIS-COLL, se dovuta); complessivamente per il 2025 è indicata come circa 27,03% per chi è iscritto alla Gestione Separata. Quindi: contributi dovuti ≈ 5.000 € × 27,03% = ≈ 1.351,50 € (indicativamente — da arrotondare secondo le prassi).
  • Punto 57 – Contributi a carico del parasubordinato: Quota trattenuta al collaboratore quindi la parte a suo carico. Per i parasubordinati sportivi dilettanti, l’onere é ripartito come 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della associazione committente. Nel nostro esempio: 1/3 di 1.351,50 € = 450,50 € (da indicare come contributi trattenuti al lavoratore).
  • Punto 58 – Contributi versati: Importo totale dei contributi effettivamente versati alla Gestione Separata dalla associazione committente (quindi quota a carico datore + quota a carico lavoratore), pari a quanto indicato al punto 56 anziché 57. In pratica, dovrebbe coincidere con i 1.351,50 € totali, salvo arrotondamenti.
  • Punti 59 & 60 – Mesi di denuncia UNIEMENS: Vanno barrati i mesi per cui è stata presentata la denuncia telematica UNIEMENS per quei compensi.
  • Punto 61 – Tipo rapporto: Indica il codice che qualifica il rapporto del collaboratore secondo le istruzioni INPS (per esempio “D1”, “D2”, “D3” etc., a seconda che il lavoratore sia assicurato anche altrove o meno) secondo quanto previsto per il 2025.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che la redazione corretta della CU sportiva (in particolare del punto 54) richiede di attenersi alla definizione tecnica di imponibile contributivo-previdenziale, adattata al regime fiscale-previdenziale degli sportivi dilettanti. Qualsiasi sottrazione ulteriore (come i contributi a carico del collaboratore) prima del punto 54 sarebbe infondata e configurerebbe un errore di compilazione. L’adozione di questa impostazione non é solo una questione formale ma una tutela per associazioni e società sportive, collaboratori e professionisti che compilano la CU, evitando contestazioni da parte degli enti previdenziali in fase di controllo o rettifica.

[ Alessio Pistone ]
Commercialista – Consulente del Lavoro – Revisore

Premi sportivi nel 2026: facciamo il punto

Dopo la riforma dello sport la disciplina fiscale dei premi sportivi dilettantistici continua a essere terreno di incertezza applicativa per il susseguirsi di provvedimenti normativi e di prassi sui quali è opportuno fare chiarezza.

Il trattamento dei premi nella riforma dello sport

Nel quadro normativo post riforma a seguito dell’abrogazione dell’art. 67 co.1 lett. m) per il settore sportivo dilettantistico, anche i premi modificano il regime impositivo e vengono ricondotti al trattamento tributario ordinario di cui all’art. 30 del d.p.r. 600/73: le somme erogate a tale titolo non concorrono alla formazione del reddito ma sono soggette a una ritenuta a titolo di imposta pari al 20%, a rivalsa facoltativa.

L’art. 36, comma 6-quater, del d.lgs. 36/2021 definisce i premi come “le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo … per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche.” I premi quindi possono essere erogati solo ad atleti e a tecnici e non ad altre figure; presuppongono il conseguimento di un risultato sportivo genuinamente aleatorio e non correlato alla durata o all’intensità della prestazione eseguita ma solo al risultato sportivo e non vengono negoziati dalle parti.  L’ aleatorietà verrebbe meno in presenza di somme formalmente erogate a titolo di premio ma di fatto legate a prestazioni del tutto prevedibili e preventivamente pattuite tra le parti allo scopo di eludere l’inquadramento di una prestazione a titolo oneroso e nella sostanza negoziate come corrispettivo o retribuzione di risultato.

Che differenza c’è tra i premio sportivo e premio o compenso di risultato?

Le somme pattuite nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo con un atleta o con un tecnico come “premio di risultato” per il raggiungimento di determinati obiettivi sportivi sono legittime ma si qualificano come compenso variabile, soggetto al trattamento dei compensi da lavoro sportivo; tali somme pertanto si cumulano con altri compensi al fine della determinazione delle franchigie fiscali di 15.000 euro annui e previdenziali di 5.000 euro annui previste rispettivamente dall’art.36 co. 6 e dall’art. 35 per il lavoro sportivo autonomo. Invece i premi legati alla vincita o al risultato ipotetico, non negoziati ma stabiliti unilateralmente dalla società sportiva erogante, scontano la ritenuta a titolo di imposta del 20%, non concorrono alla formazione del reddito e non concorrono alla determinazione delle soglie di franchigia del lavoro sportivo. L’agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n.9/2025 ha chiarito nello specifico che ai premi  percepiti dai lavoratori sportivi in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, “non sia applicabile la disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 36, comma 6-quater, del decreto legislativo n. 36 del 2021 e 30, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, anche qualora le somme erogate siano qualificate, nelle varie tipologie di contratti di lavoro sportivo, come “premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto le predette somme costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo, oppure collaborazione coordinata e continuativa). In tali ipotesi, quindi, i premi devono essere assoggettati a ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente.”

Dietrofront sull’esenzione dei 300 euro

L’esenzione per i premi di importo non superiore a 300 euro erogati agli atleti merita alcune importanti precisazioni alla luce delle più recenti novità normative.

L’art. 18, comma 4, lettera h), del D.lgs. n. 192/2025, ha abrogato infatti il comma 9 dell’art. 45 del D.lgs. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione – TUVR) che a sua volta aveva reso permanente l’esenzione dei premi sportivi di importo non superiore a 300 euro già prevista una prima volta in via temporanea dal Decreto Milleproroghe per il 2024 (DL 215/2023) con disposizione che seppure di tenore retroattivo – in quanto riferita ai premi erogati a far data dal 29 febbraio 2024 – risultava applicabile dal 1^ gennaio 2026.

A seguito della recente abrogazione e alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Risposta ad Interpello n.265/2025 – ormai superata dalla successione soppressione della norma- consegue in definitiva che l’esenzione opera esclusivamente per i premi erogati dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024 e non per i periodi successivi;  sulle somme erogate a titolo di premi a partire dal 1^ gennaio 2025 andrà quindi sempre operata e versata la ritenuta :  se l’ente erogante in virtù delle pregresse previsioni non avesse ancora versato la ritenuta nei termini di legge potrà provvedervi mediante ravvedimento operoso.

In relazione ai premi erogati agli atleti – riferiti esclusivamente al suddetto periodo – ricordiamo infine l’esenzione è riferita alle somme complessivamente attribuite dal sostituto di imposta al medesimo soggetto, con la precisazione che in caso di superamento del limite, le somme sono assoggettate alla ritenuta alla fonte interamente; quindi fin dal primo euro e non solo per l’importo eccedente i 300 euro.

Qual è il trattamento fiscale dei premi? Il beneficiario deve dichiararli?

Le somme percepite a titolo di premio da atleti o tecnici, in relazione ai risultati ottenuti, non costituiscono redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione, non concorrono alla formazione del reddito, ma scontano una ritenuta a titolo di imposta, a rivalsa facoltativa, del 20%. La tassazione dei premi è alla fonte, con una ritenuta a titolo di imposta e non di acconto perciò non è necessario indicarli nella dichiarazione dei redditi. I premi rilevano invece ai fini del calcolo dell’ISEE.

A quanto ammonta la ritenuta per gli atleti stranieri?

Come confermato dalla Risposta ad Interpello 9/2025 dell’Agenzia delle Entrate ai premi erogati a soggetti fiscalmente non residenti – atleti e tecnici così qualificati in base al regolamento dell’ente affiliante – si applica il medesimo trattamento fiscale e quindi la ritenuta a titolo di imposta pari al 20%, salva l’esenzione per gli importi e il periodo di relativa applicazione.

Quali obblighi e adempimenti ricadono sulla società sportiva?

La società che eroga il premio deve operare e versare la ritenuta a titolo di imposta pari al 20% entro il 16 del mese successivo all’assegnazione del premio e presentare il modello 770.

 

[ Biancamaria Stivanello ]
Avvocato
ASI Sport&Fisco