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30.09.2019

Istituzionale

Versamento imposte e invio della dichiarazione per società e associazioni sportive dilettantistiche

Con un emendamento al Decreto Crescita convertito poi in legge, sono stati modificati i termini entro cui effettuare il versamento delle imposte sui redditi e dell’IRAP del saldo 2018 e del primo acconto 2019 per tutti i soggetti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare.
In un primo momento il termine era stabilito al 30/06/2019 (prorogato al 01/07/2019 in quanto scadente di domenica). Ora invece il suddetto termine è stato spostato al 30/09/2019.

Chi può beneficiare della proroga?

Sotto un profilo soggettivo la proroga interessa tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che dichiarano “ricavi o compensi” di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Se le condizioni sono soddisfatte, la proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi delle norme del Testo Unico e, specificamente, in materia di:

  • redditi in forma associata, ai sensi dell’art. 5 TUIR;
  • regime di trasparenza fiscale, opzione prevista dagli articoli 115 e 116 TUIR.

La proroga può essere fruita a prescindere dal fatto che i soggetti applichino o meno gli ISA – così come chiarito puntualmente dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019.
La proroga delle imposte dirette, IRAP ed IVA può essere scelta da tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Al ricorrere di tali condizioni, inoltre, la proroga è fruibile anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

  • applicano il regime forfetario;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari (associazioni e società sportive dilettantistiche);
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

L’Agenzia delle Entrate ha definito poi il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte (Risoluzione  n. 71/E del 1° agosto 2019 dell’Agenzia delle entrate).

Il Calendario per effettuare i versamenti per i contribuenti titolari di partita IVA

N. rata Scadenza Interessi% Scadenza (*) Interessi di rateazione
1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 16 ottobre 0,18 18 novembre 0,18
3 18 novembre 0,51    

(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi

Tutti i soggetti che abbiano beneficiato della proroga possono optare per il versamento in una unica soluzione: le date di scadenza sono il 30 settembre 2019, oppure, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, il 30 ottobre 2019.
L’Agenzia precisa infine che resta ferma la possibilità per chi sceglie di non fruire della proroga, di versare entro il 30 settembre le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, al netto degli interessi e della maggiorazione dello 0,40 per cento.

Invio telematico posticipato al 02.12

Tra le novità, i contribuenti chiamati a presentare la dichiarazione dei redditi con il Modello Unico 2019, e quindi anche le asd e le società sportive dilettantistiche, avranno ulteriori due mesi per inviare la loro documentazione fiscale.
La data per l’invio telematico è stata posticipata al 30 novembre 2019 e, vista la concomitanza con il fine settimana, si avrà tempo fino al 2 dicembre per inviare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
ASD E SSD vs ISA
Tra i soggetti esclusi dagli ISA – lettera “e” delle istruzioni al nuovo adempimento – vi sono i soggetti che determinano il reddito con i criteri forfettari.
Pertanto, assunto che, quasi la totalità dei soggetti sportivo dilettantistici muniti di partita iva optano per il regime fiscale di cui alla legge 398/91 il quale, prevede tra le altre agevolazioni una determinazione forfettaria del reddito imponibile pari al 3% dei proventi commerciali, possiamo tranquillamente confermare l’esclusione. Sarà quindi sufficiente indicare correttamente il relativo codice di esclusione senza alcun obbligo di trasmissione di dati.
 

[  Andrea Sebastiani, Tributarista  ]
 
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