15.10.2020
Istituzionale
Nota alle associazioni: no ad attività puramente amatoriali ed estemporanee
APPLICAZIONE DPCM 13 OTTOBRE 2020 – ART.1 COMM.6 LETT.G
In relazione all’applicazione delle nuove disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19 emanate con DPCM 13 ottobre 2020 – ASI ribadisce che l’art.1 comm. 6 lett. G, consente "lo svolgimento delle attività sportive esclusivamente da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.
Il provvedimento vieta pertanto le competizioni, le gare e tutte le attività a carattere puramente amatoriale (ad esempio: le partite di Calcio a 5, Calcio a 8 o similari disputate tra amici) che prevedono un contatto fatte salve le competizioni ufficiali dell’Ente già programmate.
ASI invita tutte le società affiliate già aderenti a programmi sportivi e competizioni ufficiali organizzate ad osservare rigorosamente il protocollo di sicurezza emanato dall’Ente.
Si allega per completezza il dettaglio delle discipline sportive da contatto in attuazione delle dell’art.1 comm. 6 lett.g del DPCM 13 ottobre 2020.
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