11.02.2026
Fisco
L’Inail nei rapporti sportivi
La riforma dello sport ha introdotto l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche per i lavoratori sportivi. L’art.34 comma 1 del D.Lgs. 36/2021 recita infatti: i lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
Sebbene la lettura letterale della norma faccia espresso riferimento ai lavori subordinati, ci si è interrogati, sin da subito, se tale tutela fosse da estendere anche ad altre forme contrattuali attraverso le quali è possibile instaurare e svolgere attività lavorative nel mondo dello sport. In particolare, ci si è chiesto se le collaborazioni coordinate e continuative di carattere sportivo fossero soggette a tali tutele, tenuto conto che il comma 3 del suddetto articolo del decreto 36/2021 a sua volta recita:
Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.
Ebbene, anticipiamo subito che, non tutti i collaboratori sportivi sono soggetti all’obbligo assicurativo. L’esatta collocazione di coloro che hanno l’obbligo di assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro va ricercata nella tipologia di rapporto contrattuale e nella natura dell’attività svolta. Con questo contributo desideriamo fare chiarezza a beneficio di tutte le Associazione o Società Sportive che hanno o desiderano instaurare rapporti di lavoro sportivo.
I Lavoratori sportivi Subordinati e i Co.Co.Co. Sportivi
Come detto, l’Art. 34 D.Lgs. 36/2021 stabilisce che la tutela assicurativa INAIL si applica esclusivamente ai lavoratorisportivi subordinati, ossia a coloro che prestano attività nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, sia in ambito professionistico che dilettantistico. Tutti coloro che sono inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi sono assoggettati alla tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della Legge 289/2002, che disciplina le polizze federali per i tesserati. In altre parole, i co.co.co. sportivi (atleti, tecnici, istruttori etc.) non sono soggetti a INAIL, ma alla copertura assicurativa privata di diritto sportivo.
Analogamente, la semplice appartenenza all’associazione in qualità di socio o tesserato non determinano alcun obbligo di iscrizione all’INAIL. In tali casi l’assenza di contratto e del relativo compenso, hanno come effetto che l’attività svolta resta coperta solo dalla polizza federale o da quella privata stipulata dall’Ente sportivo.
I Collaboratori Amministrativo-Gestionali
Diversa è, invece, la situazione dei collaboratori amministrativi gestionali. Essi ai sensi del D.Lgs. 36/2021, ricordiamo, non sono considerati lavoratori sportivi seppure, ad essi, sono state estese le stesse agevolazioni fiscali e previdenziali. Essendo, tali soggetti, dei collaboratori parasubordinati ed, in quanto tali, disciplinati dall’art.409 del codice di procedura civile, essi sono assoggettati all’obbligo di assicurazione presso l’Inail.
Di conseguenza, l’ASD o la SSD, in qualità di committente è tenuta a tutti gli adempimenti del caso. Devono, infatti, provvedere a:
- aprire la posizione INAIL inviando all’INAIL la denuncia di inizio attività;
- effettuare, entro il 16 febbraio dell’anno successivo all’instaurazione del rapporto di collaborazione, del saldo del premio dovuto;
- comunicare all’Istituto, entro il 28 febbraio, sempre dell’anno successivo all’instaurazione del rapporto di collaborazione, del totale dei compensi erogati.
I Volontari e l’INAIL
Per completezza di trattazione analizziamo, infine, la situazione dei volontari sportivi (art. 29 del D.Lgs.36/2021). Il volontario sportivo è quel soggetto che presta la propria opera gratuitamente e senza alcun vincolo di subordinazione. In quanto tale non è, quindi, un soggetto per cui vige l’obbligo assicurativo. Nei confronti dei volontari, le ASD e le SSD devono, comunque, garantire la tutela contro gli infortuni e la responsabilità civile. Tale tutela si concretizza attraverso una copertura assicurativa privata (spesso attivabile anche attraverso apposite convenzioni messe a disposizione dalle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva cui i soggetti vengono tesserati) la cui mancanza può determinare una responsabilità diretta per l’ente.
Quali rischi per le ASD e SSD
Abbiamo visto che, in ambito sportivo, vige un sistema “a più vie”, dove la tutela pubblica INAIL convive con quella garantita dal tesseramento presso Federazioni o Enti di promozione sportiva e prevista dalla Legge 289/2002 o con quella privata e la cui scelta è obbligata a seconda della tipologia di lavoro, alla tipologia contrattuale o allo svolgimento di attività in forma retribuita o volontaria.
Ma quali sono le conseguenze di una mancata assicurazione presso L’INAIL nel caso di obbligo in tal senso?
Ebbene in caso di omissione o errata applicazione della norma l’Ente sportivo può incorrere in:
- sanzioni amministrative per mancata denuncia o versamento dei premi;
- responsabilità civile per i danni subiti dal soggetto infortunato;
- azione di rivalsa da parte dell’INAIL;
- contestazione di lavoro irregolare in caso di riqualificazione del rapporto.
Parallelamente, se l’ente non provvede a garantire le polizze federali o private per le categorie escluse dall’INAIL, risponde personalmente di ogni evento dannoso occorso ai collaboratori o ai volontari.
Conclusioni
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nello sport dilettantistico non è un obbligo sempre necessario. Riguarda solo alcuni tipi di rapporto lavorativo. quelli contrattualizzati e retribuiti con carattere subordinato o amministrativo-gestionale.
Altri soggetti non rientranti in dette categorie (co.co.co. sportivi, volontari, soci e tesserati non retribuiti) sono coperti da un diverso sistema di tutela, federale o privato, a seconda dei casi.
Comprendere e applicare correttamente le norme e le tutele è essenziale per le ASD e SSD, soprattutto per non incorrere in responsabilità anche di carattere penale oltre che amministrativo.
[ Mario Rapisarda ]
Consulente del Lavor
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