02.02.2024
Istituzionale
Libro Unico del Lavoro: ancora una proroga in ambito Riforma dello Sport
Con la circolare n.1 del 30 gennaio 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto, in tema di lavoro sportivo, sulla disciplina di tenuta del L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) prevista dall’art.28 comma 4 del D.Lgs 36/2021. A norma di tale articolo ciascuna Associazione o Società sportiva dilettantistica nell’avvalersi di collaborazione coordinate e continuative ha l’obbligo di tenuta del L.U.L. come disciplinato dal D.L. 112/2008 artt.39 e 40, documento obbligatorio che riepiloga tutte le informazioni riguardanti aspetti anagrafici, di inquadramento, e retributivi dei rapporti di lavoro compresi quelli riguardanti le collaborazioni coordinate e continuative. La norma in questione consente l’adempimento attraverso l’ausilio dei professionisti incaricati in materia di lavoro (Consulenti del Lavoro, Commercialisti, etc.) o, alternativamente, in autonomia all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Sempre il decreto Lgs. 36/2021 statuisce che, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, l’esonero dall’obbligo di emissione del relativo prospetto paga, mentre, in termini di scadenza, consente l’iscrizione nel libro unico del lavoro in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento. In sede di prima applicazione, pertanto, il relativo adempimento sarebbe dovuto essere ottemperato entro il 30 gennaio 2024.
Il D.Lgs. 36/2021 all’art. 5, però, ha subordinato l’applicazione della suddetta normativa e dell’adempimento che ne discende, all’emanazione di un apposito D.P.C.M., ancora in via di definizione, al fine di individuare le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire l’assolvimento degli obblighi previsti in tema di L.U.L. per i lavoratori sportivi.
La mancanza di tale D.P.C.M. è stata la motivazione per la quale l’Ispettorato Nazionale del lavoro, constato che l’assenza del citato D.P.C.M. “non consente di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all’interno del LUL, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 39, commi 6 e 7, del D.L. n. 112/2008”, in concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha ritenuto opportuno rinviare la disciplina prevista dal Decreto legislativo n. 36/2021 (artt. 28, comma 4 e 5), atteso che l’introduzione del termine del 30 gennaio presupponeva l’emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023.
Poiché si rimane in attesa dell’emanazione del suddetto D.P.C.M. che regoli, in maniera precisa, la materia ad oggi l’Ispettorato del Lavoro non ha indicato alcuna data entro la quale le Associazione o i loro Consulenti dovranno porre in essere gli adempimenti previsti al fine delle registrazioni del L.U.L. Si dovrà attendere, pertanto, l’emanazione del già citato D.P.C.M. al fine di poter fissare una nuova data di scadenza.
[ Mario Rapisarda ]
Consulente del Lavoro in Catania
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