31.03.2026
Fisco
La scelta del Responsabile Safeguarding tra forma e sostanza
La nomina del responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni – prevista dalla Delibera Coni 25 Luglio 2023 n.55 in attuazione dell’art.16 D.lgs. 39721 e 33 D.lgs. 36/21 – non è una scelta facile per i sodalizi sportivi, chiamati ad adeguarsi alle politiche di salvaguardia per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nella pratica sportiva, al fine di garantire un ambiente sano, sicuro e inclusivo e di proteggere i soggetti vulnerabili in primis i minori. Una recente decisione della giurisprudenza sportiva (CFA FIGC 88/2025-2026), configurando la responsabilità del presidente per la nomina di un soggetto non adeguato (culpa in eligendo),impone di valutare con sempre maggiore attenzione l’individuazione di una figura che rispetti i requisiti di competenza, autonomia e indipendenza e che sia nel concreto idonea a svolgere i delicati e articolati compiti che le sono affidati.
Non si tratta quindi solo di individuare un “nominativo” da comunicare all’ente affiliante e da pubblicare e comunicare secondo le modalità previste dal modello organizzativo, ma di compiere una scelta accurata e consapevole: del resto gli adempimenti in materia di safeguarding non si esauriscono nella formale adozione e pubblicazione dei modelli e dei codici di condotta ma devono essere nel concreto attuati mediante azioni positive, comportamenti proattivi e costanti attività di monitoraggio e controllo per garantire l’effettiva prevenzione e l’efficace contrasto di ogni forma di abuso.
La giurisprudenza sportiva afferma costantemente tali principi, considerandoli immanenti all’ordinamento sportivo e all’osservanza dei principi di lealtà, probità e correttezza e in quanto tali applicabili anche a fatti anteriori all’applicazione della disciplina introdotta dalla riforma: si richiama in particolare la decisione CFA FIGC 92/2024-2025 FIGC laddove specifica che “non giova sostenere che la società ha provveduto alla designazione del delegato alla tutela dei minori e al recepimento della policy dei minori e dei codici di condotta, atteso che tali adempimenti si sono risolti in un mero ossequio formale alle regole federali e non hanno impedito l’emergere di situazioni di abuso psicologico e di comportamenti discriminatori”.
Perché si deve nominare un soggetto adeguato
La recente decisione CFA 88/2025-2026 resa in un caso di grave illecito disciplinare e abuso psicologico commesso dall’allenatore, nel solco di tali principi non solo ha affermato la responsabilità disciplinare del presidente della società e del responsabile safeguarding in considerazione della loro posizione di garanzia per non aver adottato nel concreto una serie di misure e comportamenti preventivi e di controllo costante , volti ad assicurare a tutte le calciatrici della squadra un ambiente sano, immune da tensioni, prevaricazioni e discriminazioni, rispettoso dei diritti della personalità e della salute e a garantire il diritto delle atlete ad essere trattate con rispetto e dignità(responsabilità omissiva);
ma ha altresì individuato in capo al presidente una specifica culpa in eligendo e in capo al responsabile safeguarding una culpa in vigilando.
Vediamo perché.
Il caso
Nel caso di specie, l’allenatore di una squadra femminile militante nel campionato di eccellenza, era stato sanzionato con la squalifica di quattro anni per due distinte incolpazioni:
- aver chiesto ad alcune calciatrici di provocare ad una compagna di squadra un grave infortunio e, a seguito del loro netto rifiuto, chiesto di isolarla progressivamente dal gruppo squadra per indurla ad abbandonare lo stesso, giustificando tali richieste per porre termine ad asserite pressioni subite dal padre della stessa, consulente e sponsor della società, affinché quest’ultima venisse schierata come titolare in occasione delle gare di campionato;
- aver proferito ad alta voce e in modo reiterato all’indirizzo del gruppo squadra, in occasione delle sedute di allenamento ed anche in presenza dei tesserati minori d’età della squadra Juniores femminile, varie frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima dei predetti tesserati, nonché contenenti allusioni sessualmente esplicite e di carattere discriminatorio “non capite un cazzo”, “siete delle imbecilli”, “stupide”, “fate schifo”, “troie”, “venite qui che si parla di fica”, “me lo fate venire duro”, “se non fosse lesbica me la scoperei” e “lesbiche di merda”.
Il Tribunale federale aveva affermato anche la responsabilità del dirigente addetto al settore femminile e della team manager, dirigente accompagnatore della squadra, applicando a ciascuno la sanzione di sei mesi di inibizione, per aver consentito e comunque non impedito, adottando misure appropriate, le condotte illecite e abusanti dell’allenatore (di cui erano a conoscenza).
Prosciolti invece il presidente della società e il responsabile safeguarding perché il Tribunale, pur riconoscendo che la società aveva omesso di adottare misure adeguate volte a garantire il rispetto per l’integrità e la dignità dei rapporti con le calciatrici, non aveva ravvisato la responsabilità diretta degli stessi in quanto non sarebbero stati informati in merito ai fatti (appresi solo a seguito del deferimento dell’allenatore).
Ma ad avviso della Corte Federale d’appello – che ha ribaltato sul punto la decisione del primo collegio, applicando la sanzione di sei mesi di inibizione anche al presidente e al responsabile safeguarding – la mancata conoscenza dei fatti e la conseguente impossibilità di intervenire mal si concilia con la posizione di garanzia assunta dagli stessi : si configura nella costruzione della CFA una colpa preventiva dove prevalgono compiti di assetto organizzativo, vigilanza interna e controllo, orientati a rendere l’ambiente sportivo idoneo alla protezione dei soggetti coinvolti, a prescindere dall’effettiva conoscenza e informazione sui fatti.
Il presidente e il responsabile safeguarding non hanno fatto nulla per evitare che i gravi fatti accadessero; non hanno vigilato; non hanno monitorato.
Ma vi è di più.
Per il presidente si profila anche una responsabilità specifica sulla scelta di un responsabile safeguarding non adeguato (culpa in eligendo): la sua posizione di garanzia assume rilievo infatti non solo per le omissioni ma anche per comportamenti attivi tra i quali rientra, secondo la CFA, la nomina di soggetti non all’altezza del compito. E’ fondamentale dunque l’adeguata selezione e l’interlocuzione continua, che nel caso di specie sarebbe mancata.
I compiti del responsabile safeguarding
Una designazione adeguata ed efficace non può pertanto prescindere dalla consapevolezza del ruolo e dei compiti affidati alla figura del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni: non un “guardiano” passivo, ma un garante attivo che monitora e controlla; non solo un incaricato alla gestione delle segnalazioni ma anche una figura presente e attenta per supportare, divulgare ed attuare efficacemente le politiche safeguarding.
Nel concreto il responsabile deve:
– vigilare e sensibilizzare sulla corretta applicazione del Regolamento Safeguarding adottato dall’Organismo Sportivo di riferimento, nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del MOG e del Codice di condotta adottati dall’Ente Sportivo;
– svolgere ispezioni, anche a sorpresa, e audizioni;
– formulare all’Organo amministrativo dell’ente Sportivo proposte di aggiornamento del MOG e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell’Ente sportivo stesso e di quanto riscontrato;
– valutare annualmente le misure del MOG e del Codice di condotta nell’ambito dell’Ente Sportivo, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione da sottoporre al Consiglio Direttivo al fine risolvere le criticità riscontrate;
– riportare semestralmente e ogni volta che rilevi condotte o rischi rilevanti ai fini del regolamento al Safeguarder Officer dell’ente affiliante;
– partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dall’organismo sportivo di riferimento;
– ricevere e gestire le segnalazioni;
– rispettare gli obblighi di riservatezza;
– adottare le opportune iniziative e provvedimenti, anche con carattere d’urgenza (c.d. “quick-response”), in caso di presunti comportamenti lesivi per contrastare nell’ambito ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
– segnalare al Safeguarding Officer dell’Organismo Sportivo di riferimento eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta, collaborare con le autorità sportive e statali.
L’individuazione della figura da parte del sodalizio sportivo e l’accettazione dell’incarico da parte del responsabile non possono pertanto prescindere dalla consapevolezza dei ruoli, dell’impegno e delle conseguenti responsabilità.
[ Biancamaria Stivanello ]
Avvocato
ASI Sport&Fisco
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