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03.04.2024

La gestione dei direttori di gara sul RAS

Con l’entrata in vigore della Riforma Dlgs 36/2021 come oramai tutti sappiamo il vecchio regime è completamente cessato. Il nuovo ordinamento tra proroghe e rinvii ha raggiunto una sua stabilità seppur sia ancora foriero di alcuni dubbi procedurali e qualche lacuna.

Solo un brevissimo cenno ad un doppio intervento inail-inps (rispettivamente circolari 46 ed 88) di fine ottobre che raccolsero gli studio di merito inoltrati da Enti e Federazioni confermando l’inquadramento dei rapporti di lavoro sportivi come speciali nella già specialità dei rapporti parasubordinati.

Orbene in questa specialità di specialità, vi sono ulteriori specialità ed una di queste é riservata e ai direttori di gara citati dall’art. 18 definendoli come coloro i quali partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica e provvedono alla direzione delle gare, all’accertamento e valutazione dell’attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.

Lo stesso articolo al comma 2 prevede che il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetti ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dotate di autonomia operativa.

Per questi attori della scena sportiva l’art25 comma 6-bis prevede che ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione é sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell’articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute Spa. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell’area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 36, comma 6.

L’articolo 29 comma 2 prevede il rimborso esclusivamente di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, il tutto con semplice autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso ed i rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Questa norma che é stata ereditata dalla riforma del Terzo Settore, ha una deroga per i direttori di gara innalzando la soglia dei 150 euro fino a 300 euro.

Sulla base quindi di quanto previsto per i direttori di gara non vi é un contratto di lavoro parasubordinato ma una designazione e per questo motivo, in mancanza di esplicite indicazioni, si ritiene che le CU dei direttori di gara siano da emettere nella tipologia del lavoro autonomo e con codice N1 per il primo semestre e codice N3 per il secondo trimestre ed in entrambi i casi con il nuovo codice esenzione 20, mentre il rimborso spese sia per il primo che per il secondo semestre i rimborsi vanno indicati con codice esenzione 22.

La conversione in Legge 1872024 del Decreto Milleproroghe D.L. 215/2023 ha apportato rinviato il termine per le comunicazioni dei rapporti lavoro di arbitri e direttori di gara del periodo luglio-dicembre 2023, che  viene prorogato dal 31 gennaio al 31 marzo 2024. Quindi i direttori di gara possono inviare al Centro dell’impiego, le comunicazioni relative al periodo luglio – dicembre 2023, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024.

Sport e Salute ha diramato qualche settimana fa l’attivazione delle modalità finalmente disponibili sul RAS e si trovano nella colonna menu con la voce ”Designazioni” inserendo il codice fiscale del direttore di gara, la data della convocazione, il numero di giornate in cui viene svolta l’attività ed il compenso (esclusi eventuali rimborsi).

L’attività oggetto della prestazione arbitrale andrebbe prima verificata nel pannello delle attività il cui organizzatore ha indicato l’associazione come presente. Supponiamo che l’invio degli “Unilav Arbitri” operando in background sia un automatismo che genera ed invia direttamente i flussi di informazioni rispetto a quanto caricato nella voce “Designazioni”.

[ Biancamaria Stivanello ]
Avvocato del Foro di Padova

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