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14.10.2025

Fisco

La Cassazione torna ad esprimersi sul risarcimento del danno derivante da infortunio avvenuto durante la frequentazione di un corso sportivo

Come noto, qualora gli enti sportivi dilettantistici organizzino corsi sportivi, essi possono essere ritenuti responsabili degli eventuali danni subiti dai soggetti che prendono parte a tali attività.

L’iscrizione ad un corso sportivo – a prescindere che riguardi soci, tesserati o altri soggetti – comporta, infatti, la conclusione tra la scuola e l’allievo di un vero e proprio contratto, da cui nasce l’obbligo per la scuola, non solo di fornire all’allievo una formazione adeguata, ma altresì di vigilare sulla sua sicurezza e incolumità per tutto il tempo del corso. Ciò al fine di evitare che lo stesso possa subire danni in ragione di un fatto proprio o di terzi.

In materia di responsabilità contrattuale, si applica l’art. 1218 c.c., ai sensi del quale colui che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Pertanto, qualora si verifichi un evento lesivo, l’allievo sarà tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, e non anche a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno. Per andare esente da responsabilità, la scuola dovrà, invece, dimostrare che l’evento lesivo derivi da causa a lei non imputabile, e che, pertanto, fosse impossibile evitare il verificarsi dello stesso.

Quanto affermato è confermato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione – la n. 24471 del 3 settembre 2025 –, emessa in relazione alle lesioni riportate in seguito ad un incidente che ha coinvolto un allievo nel corso di una lezione individuale di sci.

In particolare, l’incidente era occorso mentre l’allievo seguiva il maestro che lo precedeva nella discesa di una pista “blu”. Durante la discesa, l’allievo veniva investito da un altro sciatore, il quale, provenendo da monte, non gli avrebbe dato la dovuta precedenza, colpendolo all’altezza dell’anca destra, così causandone la caduta e la conseguente rottura del collo del femore mediale destro.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che, a fronte dell’avvenuta dimostrazione del titolo del credito e del danno subito dal creditore (i.e. l’allievo), nonché dell’emersione dell’inesatta esecuzione della prestazione scolastica, la prova liberatoria che la scuola di sci era tenuta a fornire per sottrarsi al giudizio di responsabilità contrattuale poteva concernere unicamente il carattere non imputabile della causa che aveva generato l’evento lesivo. Poiché la causa che aveva determinato l’oggettivo inadempimento non era ignota bensì era ravvisabile nel fatto del terzo (un altro sciatore) che, provenendo da monte, aveva investito l’allievo durante la lezione, la scuola di sci avrebbe dovuto provare che tale impedimento non era prevedibile né evitabile con la diligenza da essa dovuta nell’esecuzione della propria prestazione.

Secondo la Suprema Corte, tale prova avrebbe potuto essere fornita dimostrando, ad esempio: che il maestro, nell’adempimento dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sulla incolumità dell’allievo, avesse scelto per la lezione la pista meno affollata o, al momento, meno frequentata; che, avuto riguardo all’inesperienza e all’età dell’allievo, avesse individuato il luogo della lezione tenendo conto sia delle difficoltà della pista sia della sua eventuale frequentazione da parte di altri sciatori principianti non soggetti a protezione o controllo; che, infine, avuto riguardo al carattere personale della lezione, non si fosse mai troppo allontanato dall’allievo in modo da precludersi la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, specie nei punti più ripidi e in quelli in cui, per l’oggettiva difficoltà tecnica della pista, sarebbe stato ben prevedibile un maggiore assembramento o una minore capacità di controllo delle traiettorie da parte degli sciatori inesperti.

In sostanza, la scuola di sci, su cui incombeva l’onere probatorio liberatorio, avrebbe dovuto accertare non se la condotta del maestro fosse stata quella tecnicamente più corretta in funzione del raggiungimento dello scopo didattico perseguito, bensì se, in base a tale condotta, l’impedimento che aveva reso oggettivamente impossibile l’esatta esecuzione della prestazione – i.e. l’investimento dell’allievo da parte dello sciatore proveniente da monte – fosse non prevedibile né evitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci, escludendo solo ove fosse stata fornita detta prova liberatoria la responsabilità della scuola per il danno patito dall’allievo.

È, infine, opportuno rilevare come il fatto che la responsabilità gravi sulla scuola non esclude la possibilità che anche l’istruttore sia chiamato a rispondere delle lesioni riportate dall’allievo nel corso delle lezioni sportive. La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto che l’obbligo di addestramento che grava sull’ istruttore si sostanzia non soltanto nella trasmissione di nozioni teoriche e pratiche, ma anche nell’elaborazione di percorsi formativi pratici individualizzati, che tengano conto delle attitudini e delle capacità personali di ogni singolo allievo. L’istruttore deve, pertanto, comprendere e valutare l’effettivo grado di preparazione raggiunto da ogni singolo allievo, intervenendo sulle modalità, sui tempi e sugli sviluppi dell’addestramento, al fine di garantire la massima sicurezza dello stesso, specie nel caso di attività per loro natura pericolose (Cass., 30 novembre 2018, n. 30979).

[ Matteo Clò ]
Avvocato in Modena
ASI Sport&Fisco

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