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04.07.2015

Istituzionale

L’estinzione di una associazione sportiva

Riportiamo integralmente un contributo dell'Avvocato Guido Martinelli sulla rivista telematca Ecnews in cui viene affrontata la questione dello scioglimento di una associazione sportiva dilettantistica.

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L'aspetto meno noto della vita di una associazione sportiva dilettantistica costituita in forma di associazione non riconosciuta appare proprio essere quello del suo scioglimento.

L'associazione non riconosciuta si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto, quali, a titolo esemplificativo:
• la scadenza dell'eventuale termine di durata,
• la deliberazione in tal senso dell'assemblea, 
• il raggiungimento dello scopo,
• la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo,
• il venire meno di tutti gli associati.
 
Il verificarsi di una delle suddette cause, tuttavia, non determina ancora l'estinzione dell'associazione ma colloca questa in uno "stato di liquidazione" e, pertanto, si dovrà provvedere ad esigere i crediti e a pagare i debiti previa vendita, se necessaria, dei beni dell'associazione e, solo quando tutti i debiti siano stati pagati, si determina la vera e propria estinzione dell'ente. 
 
La giurisprudenza tende in genere ad escludere l'applicabilità in via analogica della speciale disciplina di liquidazione della persona giuridica prevista per le associazioni riconosciute dagli artt. 30 c.c. e 11 disp. att., rilevando che ciò implicherebbe un sistema di pubblicità legale quale il registro delle persone giuridiche sul quale annotare nominativi dei liquidatori, opposizioni dei creditori, eccetera. 
 
Pertanto, alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, devono procedere gli organi ordinari dell'associazione i quali rimangono in carica a tal fine, eventualmente anche in regime di prorogatio, conservando il diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti dell'associazione. 
 
Consegue che, qualora si proceda alla liquidazione del patrimonio di un'associazione non 
 
riconosciuta, la quale è da considerare estinta solo quando non sia più titolare di rapporti 
 
giuridici, non trovando applicazione la disciplina prevista per le associazioni riconosciute, non 
 
sussiste alcun ostacolo all'esercizio di azioni giudiziali individuali dei creditori 
 
dell'associazione stessa.
 
Tuttavia, la giurisprudenza più recente ammette che, poiché ove l'estinzione della persona 
 
giuridica sia dichiarata dall'autorità governativa, o lo scioglimento sia deliberato 
 
dall'associazione, il procedimento di nomina di uno o più commissari da parte del presidente 
 
del Tribunale, ai sensi degli artt. 30 c.c. e 11 disp. att., ha natura di intervento di volontaria 
 
giurisdizione e non è rivolto a risolvere un conflitto su diritti, detto procedimento è estensibile 
 
in via analogica alle associazioni non riconosciute limitatamente ai casi in cui lo scioglimento 
 
di questa sia stato negozialmente convenuto dagli associati o sia comunque tra loro non 
 
controverso.
 
Se dopo le operazione di liquidazione residua un attivo, questo sarà devoluto per finalità 
 
altruistiche di natura sportiva o, in mancanza, sarà destinato dalla pubblica autorità ad altri 
 
enti che perseguano scopi analoghi. Eventuali passivi dovranno essere ripianati dagli associati
 
È, comunque, da ritenersi esclusa una ripartizione del residuo attivo fra gli associati superstiti, 
 
incompatibile con la natura ideale e non economica degli scopi dell'associazione. 
 
Ciò è confermato, implicitamente, anche dalle disposizioni dell'art. 24 c.c. che al comma 4 nega 
 
ogni diritto sul patrimonio dell'associazione all'associato che receda o sia escluso; e sarebbe, 
 
quindi, incongruo ammettere che gli associati superstiti al momento dell'estinzione possano 
 
ripartirsi tra loro il patrimonio dell'ente.
 
L'organo competente a deliberare lo scioglimento dell'associazione e l'eventuale devoluzione 
 
del suo patrimonio residuo è l'assemblea degli associati che ai sensi dell'art. 23, comma 3, c.c., 
 
delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti degli associati stessi. Tale quorum 
 
deliberativo potrà essere modificato in sede statutaria.
 
L'eventuale mancato riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni non comporterà, ipso 
 
iure, lo scioglimento dell'associazione, ma la sua mancata possibilità di qualificarsi 
 
"associazione sportiva dilettantistica". Medesima conseguenza accade nel caso in cui 
 
l'associazione non provveda alla riaffiliazione ad una Federazione sportiva o ad un ente di 
 
promozione sportiva perdendo così il riconoscimento sportivo da parte del Coni.
 
Ne deriva che l'associazione potrà continuare ad esistere, ma non potrà godere delle 
 
agevolazioni fiscali connesse all'acquisizione di tale status e partecipare all'attività indetta 
 
dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva.
 
Analogamente l'eventuale disconoscimento della propria natura, in sede accertativa, 
 
comporterà il venir meno dello status di associazione sportiva ma non la cancellazione del 
 
soggetto.
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