14.04.2026
Sport
Esenzione sui premi sportivi per il 2026
Con il recente decreto fiscale (D.L. 27/03/2026, n. 38 Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica) è stata ripristinata l’esenzione sui premi sportivi che non superano l’importo di 300 euro: non si tratta di una novità ma di una misura già introdotta in precedenza e oggetto di numerosi interventi normativi e di prassi che hanno ingenerato parecchia confusione per gli operatori del settore.
Prevista per la prima volta nel 2024, resa poi permanente ma abrogata prima della sua concreta applicazione e da ultimo reintrodotta per il 2026, l’esenzione risulta di fatto applicabile ad anni alterni ed è evidente che tale previsione “altalenante” è determinata da esigenze di copertura finanziaria del provvedimento (al riguardo la misura per il 2026 comporta la previsione di oneri per 1.380.000 euro).
Nel continuo mutamento del quadro normativo di riferimento è quindi importante individuare le condizioni per la corretta spettanza dell’agevolazione, a partire dalle modalità di calcolo della soglia di esenzione e al periodo di erogazione delle somme per stabilire con certezza se il sodalizio sportivo sia tenuto a meno ad operare la ritenuta d’acconto e ad assolvere i connessi adempimenti.
In che cosa consiste l’esenzione dei premi fino a 300 euro? Come si determina l’importo?
La nuova disposizione che ha ripristinato l’esenzione per i premi di importo marginale ricalca la misura precedente introdotta in via temporanea per i premi erogati dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024, stabilendo che sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del D.lgs. 36/21 versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 20% se l’ammontare complessivo delle somme non supera l’importo di 300 euro.
L’esenzione è riferita alle somme complessivamente attribuite dal sostituto di imposta al medesimo soggetto. Perciò, in base alla lettura testuale:
- un atleta può percepire più premi esenti da ritenuta, anche superando cumulativamente il limite di franchigia, purchè siano erogati da soggetti diversi;
- ogni ente o sodalizio sportivo può riconoscere più premi in esenzione, anche per importi complessivamente eccedenti, purchè destinati ad atleti diversi;
- non è invece possibile usufruire dell’esenzione quando il premio o la somma dei premi erogati dal medesimo soggetto al medesimo atleta superi l’importo di 300 euro.
Attenzione: in caso di superamento del limite, le somme sono assoggettate alla ritenuta alla fonte interamente, fin dal primo euro e non solo per l’importo eccedente i 300 euro.
Per quali periodi è prevista l’esenzione? Da quando si applica?
L’esenzione prevista una prima volta in via temporanea è stata applicabile ai premi versati tra il 29 febbraio 2024 e il 31 dicembre 2024; la soglia di 300 euro era riferita a tale periodo.
In seguito, nell’ambito della riforma in materia di versamenti e riscossione il D.lgs. 33/2025 aveva introdotto il regime di esenzione in via permanente per i premi versati dal 29.2.2024 ma con decorrenza della nuova disposizione dall’applicazione del nuovo testo unico, ovvero dal 1^gennaio 2026; al riguardo erano intervenuti anche chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 265 del 17 ottobre 2025) che pur negato la spettanza dell’agevolazione per il 2025 riconosceva la possibilità di chiedere il rimborso delle relative ritenute versate ma solo a decorrere dal 2026;
tale scenario è stato completamente superato con la modifica del testo unico ad opera del DL 18 dicembre 2025, n. 192 che ha soppresso l’esenzione permanente prima che la norma trovasse concreta applicazione (l’abrogazione infatti è in vigore dal 20 dicembre 2025, anteriormente alla data del 1^gennaio 2026).
Da ultimo con il nuovo decreto fiscale l’esenzione viene reintrodotta in via temporanea per i premi versati dall’entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2026 e la soglia di 30 euro è riferita a tale periodo.
Dunque, riepilogando con ordine, l’esenzione spetta sui premi versati:
dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024;
dal 28 marzo al 31 dicembre 2026.
Non spetta invece per il 2025, né dal 1^ gennaio al 27 marzo 2026: in relazione ai premi versati in tali periodi andrà quindi sempre operata e versata la ritenuta d’acconto pari al 20% anche per i premi di importo fino a 300 euro, senza diritto ad alcun rimborso.
Tutto chiaro?
La lettura delle disposizioni consente con certezza di individuare l’ambito temporale dell’esenzione e le modalità di calcolo della soglia di esenzione per gli importi fino a 300 euro ma rimangono ancora dei dubbi sull’ambito di applicazione della disposizione agevolativa.
La norma infatti – sia nella versione per il 2024 sia in quella nuova, per il 2026 – nonostante richiami i premi di cui all’art.36 all’articolo 36, comma 6-quater, del D.lgs. 36/21 fa testuale riferimento ai soli premi per gli atleti: dunque si registra un disallineamento tra i soggetti beneficiari individuati dalla riforma dello sport rispetto e quelli indicati per il regime di esenzione.
Infatti il D.lgs. 36/21 contempla le somme versate a propri tesserati:
– in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
– e anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali
mentre, come detto, l’esenzione riguarda solo i premi erogati agli atleti rimanendo esclusi, almeno secondo un’interpretazione letterale, i tecnici.
Inoltre il riferimento alle manifestazioni non è univoco per stabilire se comprenda oltre alle competizioni sportive anche la partecipazione a raduni come componenti delle squadre nazionali: su tali aspetti sarebbe quindi auspicabile un chiarimento, anche in sede di conversione in legge del decreto fiscale o quanto meno in via di prassi.
Qual è il trattamento fiscale dei premi? Il beneficiario deve dichiararli?
Più in generale ricordiamo che le somme percepite a titolo di premio da atleti o tecnici, in relazione ai risultati ottenuti, non costituiscono redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione, non concorrono alla formazione del reddito, ma scontano una ritenuta a titolo di imposta, a rivalsa facoltativa, del 20% (fatti salvi i casi di esenzione). La tassazione dei premi è alla fonte, con una ritenuta a titolo di imposta e non di acconto perciò non è necessario indicarli nella dichiarazione dei redditi.
Attenzione però alla distinzione tra premio e compenso di risultato.
Se infatti i premi sono corrisposti in dipendenza di un rapporto di lavoro, devono essere tassati secondo il reddito proprio del rapporto di lavoro (dipendente, assimilato o autonomo) e pertanto concorrono alla determinazione della soglia di franchigia previdenziale e fiscale del lavoro sportivo. Si richiama al riguardo la Consulenza giuridica 14/2025dell’Agenzia delle Entrate che in risposta ad alcuni quesiti formulati dal Coni ha precisato che ai premi percepiti ai lavoratori sportivi in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, “non è applicabile la disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 36, comma 6-quater, del decreto legislativo n. 36 del 2021 e 30, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, anche qualora le somme erogate siano qualificate, nelle varie tipologie di contratti di lavoro sportivo, come “premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto le predette somme costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo, oppure collaborazione coordinata e continuativa). In tali ipotesi, quindi, i premi devono essere assoggettati a ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente.”
Quali obblighi e adempimenti ricadono sulla società sportiva?
La società che eroga il premio deve operare e versare la ritenuta a titolo di imposta pari al 20%, a rivalsa facoltativa, entro il 16 del mese successivo all’assegnazione del premio e presentare il modello 770. Nessun obbligo è dovuto nel caso di erogazione di premi esenti perché non viene operata la ritenuta.
[ Biancamaria Stivanello ]
Avvocato
ASI Sport&Fisco
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