21.12.2018
Istituzionale
Equitazione. Quando lo sport di base afferma i suoi diritti
Da oggi, un’associazione equestre potrà organizzare competizioni, in particolare di Salto Ostacoli, a prescindere dai regolamenti federali che, inconcepibilmente, ne limitavano la programmazione. Secondo la FISE, gli 80 cm di altezza riferiti all’ostacolo, segnavano il confine tra l’attività ludica e agonistica, quest’ultima, considerata di sua esclusiva competenza.
Una sentenza molto chiara quella del Collegio di Garanzia del CONI che ha annullato un dispositivo della FISE, la Federazione Italiana Sport Equestri, colpevole di aver sospeso, per un periodo di sei mesi, un proprio affiliato per aver ospitato, come Comitato Organizzatore, “concorsi ASI non rispettosi dei limiti riconosciuti agli Enti di Promozione Sportiva e di conseguenza del Regolamento tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre FISE".
Tutto cancellato grazie alla decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha accettato il ricorso del suo affiliato. Grazie a questa sentenza e al suo inequivocabile indirizzo sportivo, si crea oggi un fondamentale precedente che restituirà finalmente legittimità all’attività sportiva, sia pure con modalità competitive, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, liberando definitivamente questi ultimi dalle catene della mala interpretazione dei regolamenti che, per anni, li ha vincolati ai margini dello sport. Riacquisito il proprio status, oggi, ASI Sport Equestri ha fatto da apripista per tutti gli EPS che, a questo punto, sono di fatto legittimati alla regolare organizzazione delle proprie attività.
Riferimenti normativi
La sentenza del Collegio di Garanzia del CONI ha annullato un dispositivo della FISE
Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto il ricorso, presentato in data 26 ottobre 2018, dal sig. Saverio Cremisini Carosi (presidente di una SSD affiliata al settore Sport Equestri ASI) contro la FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FISE, datata 17/27 settembre 2018, che aveva confermato, a carico del ricorrente, la sospensione per sei mesi oltre all’ammenda pari ad € 2.000,00 quale presidente e legale rappresentante della Polisportiva Mario Fioletti A.S.D. Questo, per aver violato l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, del Regolamento Tecnico dell'attività Sportiva agonistica equestre, dello Statuto Federale FISE e del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva. L’assoluzione in terzo grado di Cremesini giunge dopo quella in secondo grado di Mario Crea deferito dalla Procura Federale della FISE per avere partecipato con i suoi allievi alle categorie “incriminate”.
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