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12.03.2026

Fisco

CU 2026 per enti sportivi. Inquadramento normativo, obblighi dichiarativi e profili di responsabilità

La Certificazione Unica 2026 rappresenta il primo banco di prova “a regime” della riforma del lavoro sportivo introdotta dal Decreto Legislativo 36/2021, come modificato dal Decreto Legislativo 120/2023.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche sono chiamate a gestire correttamente un impianto normativo profondamente rinnovato, che incide su:

  • qualificazione dei rapporti di collaborazione
  • trattamento fiscale dei compensi
  • obblighi previdenziali
  • modalità di certificazione dei redditi

L’adempimento dichiarativo assume dunque rilievo non solo fiscale, ma anche civilistico e previdenziale, imponendo a ASD, SSD ed enti del Terzo Settore sportivi un’attenta revisione delle procedure amministrative. L’adempimento non è più un mero obbligo formale, ma uno snodo centrale nella corretta gestione fiscale e previdenziale dei rapporti di collaborazione sportiva.

Il nuovo lavoro sportivo: il quadro normativo di riferimento

Con l’entrata a regime della riforma dello sport, il trattamento dei compensi sportivi ha subito una profonda trasformazione.
La disciplina del lavoro sportivo è oggi contenuta nel Titolo V del Decreto Legislativo 36/2021, che ha:

  • superato la precedente configurazione dei compensi sportivi quali “redditi diversi” ex art. 67 TUIR
  • introdotto la figura del lavoratore sportivo
  • previsto diverse forme contrattuali (subordinato, autonomo, co.co.co.)

Sul piano fiscale, la soglia di esenzione fino a 15.000 euro per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico è prevista dall’art. 36 del D.Lgs. 36/2021.
La CU 2026 recepisce pienamente questo nuovo impianto e richiede una classificazione corretta delle somme erogate nel 2025.

Profili fiscali: collegamento con il TUIR

Il trattamento fiscale dei compensi deve essere coordinato con il DPR 917/1986. In particolare oltre la soglia di esenzione di 15.000 €:

  • il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF
  • trovano applicazione le regole ordinarie in materia di ritenute
  • è necessario verificare eventuali cumuli con altri redditi La CU deve evidenziare separatamente:
  • somme non imponibili
  • somme imponibili
  • ritenute operate
  • dati previdenziali

Obblighi di certificazione: disciplina generale

L’obbligo di rilascio e trasmissione della Certificazione Unica discende dall’art. 4 del DPR 322/1998, che impone ai sostituti d’imposta di:

  • certificare le somme e i valori corrisposti
  • trasmettere telematicamente i dati all’Agenzia delle Entrate
  • consegnare la certificazione al percipiente

L’ente sportivo che eroga compensi assume, a tutti gli effetti, la qualifica di sostituto d’imposta.

Profili previdenziali: Gestione Separata INPS

La riforma ha introdotto l’obbligo contributivo per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS. Il riferimento normativo generale resta l’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995, integrato dalle disposizioni specifiche del D.Lgs. 36/2021.
Occorre quindi:

  • verificare la base imponibile contributiva
  • distinguere la quota a carico dell’ente e quella a carico del collaboratore
  • riportare correttamente i dati previdenziali nella CU

Errori in questa fase possono generare avvisi di addebito e recuperi contributivi.

Coordinamento con il Codice del Terzo Settore

Qualora l’ente sportivo sia anche ETS (es. ASD iscritta al RUNTS), occorre coordinare la disciplina sportiva con il Decreto Legislativo 117/2017.
La corretta gestione dei rapporti di lavoro assume rilievo anche ai fini:

  • del mantenimento della qualifica di ente non commerciale
  • del rispetto dei limiti di distribuzione indiretta di utili
  • della trasparenza amministrativa

Regime sanzionatorio

L’omessa, tardiva o errata trasmissione della Certificazione Unica comporta l’applicazione di sanzioni rilevanti previste dall’art. 8 del Decreto Legislativo 471/1997. Le sanzioni applicabili per omessa, tardiva o errata trasmissione delle CU 2025 sono cosi strutturate:

  • 100 € per ogni CU non trasmessa, inviata in ritardo o contenente errori, con un limite massimo di € 50.000 per ciascun sostituto d’imposta
  • Non si applicano sanzioni se la certificazione corretta viene trasmessa entro 5 giorni dalla scadenza prevista
  • Se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è ridotta a un terzo (€ 33,33 per certificazione), con un massimo di € 20.000 per sostituto d’imposta.

E’ applicabile l’istituto del ravvedimento operoso alle violazioni legate alle CU, consentendo una riduzione progressiva delle sanzioni in base al ritardo con cui viene regolarizzata la posizione.

TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO RIDUZIONE DELLE SANZIONI
Entro 90 giorni dalla violazione Riduzione a 1/9 della sanzione base ( €3,70 entro i primi 60 giorni, € 11,11 oltre 60 giorni)
Oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione del modello 770   Riduzione a 1/8 (€ 12,50)
Entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo   Riduzione a 1/7 (€ 14,29)
Dopo la comunicazione dello schema di atto, non preceduto da Verbale di Constatazione   Riduzione a 1/6 (€ 16,67)
Dopo la contestazione del Processo Verbale di Constatazione (PVC)   Riduzione a 1/5 (€ 20,00)
Dopo la comunicazione dello schema di atto, senza istanza di accertamento con adesione   Riduzione a 1/4 (€ 25,00)

Per gli enti sportivi, il rischio non è solo economico, ma anche reputazionale e gestionale.

Implicazioni operative per imprese sportive, ASD e SSD

Alla luce del quadro normativo:

  1. È necessario verificare la corretta qualificazione contrattuale dei rapporti.
  2. Occorre monitorare le soglie di esenzione su base annua.
  3. Va garantito l’allineamento tra compensi erogati, F24 versati, flussi contributivi e dati dichiarativi.
  4. È opportuno effettuare un check preventivo prima della trasmissione telematica.

La CU 2026 non può essere gestita replicando modelli pre-riforma.

Conclusioni

La Certificazione Unica 2026 rappresenta un momento di verifica sostanziale della corretta applicazione della riforma del lavoro sportivo.
Per imprese sportive e associazioni dilettantistiche, l’approccio corretto è quello della pianificazione e del controllo preventivo, non della gestione formale dell’adempimento.
Un presidio tecnico adeguato consente di:

  • prevenire contestazioni fiscali e previdenziali
    • tutelare presidente e organi direttivi
    • garantire stabilità amministrativa all’ente

[ Andrea Sebastiani ]
Commercialista
ASI Sport&Fisco

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