Notizie

08.03.2020

Istituzionale

Coronavirus, 8 marzo. Decreto Governo e ordinanze regionali

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (8-3-2020) allarga la zona di maggior criticità alla Regione Lombardia e a 14 province. Va a sostituire i decreti del primo e del quattro marzo 2020, che avevano varato ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Alle nostre associazioni chiediamo di attenersi alle nuove disposizioni valide fino al 3 aprile salvo nuove indicazioni governative.

 
 

Le zone a maggior criticità

In tutta la regione Lombardia, e nelle province sottoelencate, è prevista la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori ecc. ​Sono chiusi anche gli impianti nei comprensori sciistici. Sono sospese anche tutte le attività all'aperto. 

Si devono evitare in modo assoluto spostamenti salvo che per motivate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, in entrata e in uscita e all’interno dei territori. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, residenza, abitazione.
 
Elenco delle province
Modena;

Parma;

Piacenza;

Reggio nell'Emilia;

Rimini;
Pesaro-Urbino;

Alessandria;


Asti;
Novara;

Verbano-Cusio-Ossola;
Vercelli;

Padova;

Treviso;


Venezia.

 

Ordinanze regionali
Alla luce dell'articolo 5 comma 4 che mantiene "salvo il potere di ordinanza delle Regioni" la Campania, il Lazio, la Sicilia hanno imposto la sospensione delle attività in piscine, palestre e centri benessere.
E, in considerazione del flusso migratorio che si è attivato sin dalla diffusione delle notizie inerenti il Dpcm dell'8 marzo, che ha determinato e sta determinando l'esodo di numerose persone provenienti dalle zone geografiche maggiormente a rischio, ha stabilito controlli e restrizioni di vario tipo che è possibile leggere sulle varie ordinanze. 



Nel resto del territorio Nazionale

Sempre con riferimento al Dpcm, fuori dalla zona di maggior criticità e ove non siano intervenute ordinanze regionali, è previsto che i centri sportivi di qualsiasi tipo, possano svolgere attività sportive di base e attività motorie in generale, purché sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione del mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro. Naturalmente valgono anche tutte le raccomandazioni comportamentali, suggerite dall’Istituto Superiore di Sanità e riprese dal nuovo decreto. 
 

1. Lavaggio frequente delle mani; mettere a disposizione nelle palestre soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani:
2. evitare contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. igiene respiratoria (starnutire o/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6. Evitare scambi di bottiglie, bicchieri in particolare durante attività sportive;
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico;
9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol:
10. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

 
Ogni presidente di ASD o responsabile di SRLSD può, quindi, aprire il centro sportivo, garantendo tutte le misure di sicurezza, del cui rispetto da parte di personale, collaboratori e utenti risponde lo stesso.

 

 
Eventi e manifestazioni 

Sempre rimanendo alle disposizioni di carattere generale, riguardanti tutto il territorio nazionale (e non le zone di maggior criticità) e applicabili anche al mondo dello sport, sono sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, attività convegnistiche e congressuali.

Sono sospese anche manifestazioni ed eventi in luoghi pubblici e privati che comportino affollamento di persone e che non garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro.

 

La polizza Asi è sospesa ove viga la chiusura delle attività sportive e si intende attiva solo ed esclusivamente per le attività organizzate dalle associazioni. L’attività spontanea-individuale non è coperta da polizza assicurativa. 
 
Le disposizioni del presente decreto sono già vigenti e rimarranno efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 
SCARICA L'ALLEGATO CON IL DPCM 8-3-2020 CON TUTTE LE INDICAZIONI. 

 

In Evidenza