13.12.2019
Istituzionale
Circolare 18E: possono Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate applicare il regime di cui alla 398/91
Qual è la tassazione?
La legge in commento consente di assoggettare i compensi conseguiti nell’esercizio delle attività di cui sopra ad un’aliquota forfettaria per la determinazione delle imposte da pagare sia ai fini IVA che ai fini delle IRES. Le percentuali di forfettizzazione sono particolarmente vantaggiosi, basti pensare che ai fini dell’IRES, imposta sui redditi applicabile agli enti associativi, il reddito è commisurato solo al 3% di quanto effettivamente realizzato ed incassato dall’associazione.
Chi può aderire a questo regime?
Tale norma è applicabile non solo per le associazioni sportive ma anche per altri enti di natura non commerciale, quali le pro-loco, le associazioni culturali ed ogni altro soggetto purché senza scopo di lucro. Fra questi rientrano senza dubbio alcuno le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate in quanto associazioni senza finalità lucrative. A stabilirlo è l’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il quale testualmente recita: “Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.
Una grande limitazione alle porte
Ma la possibilità di fruire della legge in commento è destinato a mutare radicalmente per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) introdotto dal D.lgs 117/2017. L’articolo 102, comma 2, lett. e), del Codice del Terzo settore prevede, infatti, l’abrogazione del citato articolo 9-bis che di fatto sancirà l’impossibilità per gli Enti in commento di usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 398/91. L’articolo 102 del D.Lgs. 117/2017 non si produrrà immediatamente i propri effetti, ma il tutto è legato all’entrata in vigore del registro unico del terzo settore. Come specificato dalla circolare 18/E 2018 emanata dall’Agenzia delle Entrate il primo Agosto 2018 “tale abrogazione ha effetto, ai sensi dell’articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di autorizzazione della Commissione europea (prevista per talune disposizioni fiscali del CTS) e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore.” Essendo ormai prossima la conclusione dell’anno e a meno di improvvise accelerazioni, tali autorizzazioni giungeranno nel corso del 2020, rendendo, di fatto, applicabile la norma solo dall’inizio dell’esercizio successivo e dunque dal 2021.
Dal Terzo Settore pesanti conseguenze
Pertanto per quanto sopra, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, quali associazioni senza fini di lucro, possono ancora optare per il regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991 e fruire delle agevolazioni concesse dalla norma.Solo a decorrere dal termine sopra indicato che determinerà l’effettiva abrogazione dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate non potranno più applicare il regime di cui alla legge n. 398 del 1991.
[ di Mario Rapisarda
Consulente del Lavoro ]
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