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09.12.2025

Fisco

In merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo per i debiti tributari delle Asd

Con la sentenza 2 ottobre 2025, n. 26544, la Corte di cassazione è nuovamente intervenuta sulla responsabilità dei membri del consiglio direttivo per i debiti tributari gravanti sulle associazioni sportive dilettantistiche.

La pronuncia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui veniva contestato all’ente sportivo lo svolgimento di attività in violazione sia dell’art. 148 TUIR sia dello statuto associativo, con conseguente disconoscimento delle agevolazioni di cui alla L. 398/1991 e obbligo di versare maggiori imposte (IRES, IRAP e IVA) e relative sanzioni amministrative. L’Agenzia delle entrate individuava come coobbligati i componenti del consiglio direttivo, presumendo la responsabilità oggettiva degli stessi in ragione del ruolo rivestito all’interno dell’associazione.

Nella pronuncia in commento, è stata esclusa la fondatezza della tesi dell’Agenzia delle entrate, secondo cui l’appartenenza di un soggetto al consiglio direttivo sarebbe sufficiente a determinarne l’automatica responsabilità per i debiti tributari dell’associazione. La Corte di cassazione ha, infatti, ritenuto che “l’estensione soggettiva della responsabilità per le obbligazioni tributarie dell’ente investe il singolo componente del consiglio direttivo solo allorquando la proiezione esterna che impegna l’associazione verso terzi sia stata concretamente esercitata attraverso un’attività negoziale che impegni l’ente verso terzi”.

Ciò è coerente con il disposto dell’art. 38 c.c., che si applica anche ai debiti aventi natura tributaria, e prevede che delle obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute rispondano personalmente e solidalmente le sole persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Ne consegue che, ai fini di individuare quali persone possano essere ritenute responsabili, non è sufficiente che un soggetto rivesta la carica di componente del consiglio direttivo, “ma dev’essere fornita la prova della concreta attività svolta da costui in nome e per conto dell’associazione e tale onere, per quanto concerne le obbligazioni tributarie dell’ente, grava sull’Amministrazione finanziaria”.

Alla luce di quanto affermato dalla Corte di cassazione, è pertanto necessario verificare, da un lato, quale soggetto abbia rivestito la qualifica di legale rappresentante dell’associazione, e dall’altro, chi abbia sottoscritto le dichiarazioni fiscali dell’ente (solitamente il soggetto che riveste la qualifica di legale rappresentante è lo stesso che sottoscrive le dichiarazioni fiscali, ma l’art. 1, comma 4, D.P.R. 322/1998 prevede che la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche possa essere sottoscritta non solo dal rappresentante legale, ma, in mancanza, anche da chi ne ha l’amministrazione di fatto o da un rappresentante negoziale).

Ciò in quanto, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, la responsabilità per le obbligazioni tributarie dell’associazione grava:

– sul legale rappresentante, anche qualora non abbia sottoscritto le dichiarazioni tributarie, in ragione del ruolo rivestito e del correlato obbligo di vigilanza sull’operato dei soggetti eventualmente delegati alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;

– su coloro che, oltre ad essere componenti del consiglio direttivo, risultano altresì sottoscrittori delle dichiarazioni fiscali (anche se non rivestono la carica di legale rappresentante dell’associazione).

A ciò si aggiunga che la responsabilità del legale rappresentante è stata riconosciuta non solo con riferimento ai periodi d’imposta di relativa investitura, ma anche per annualità pregresse, essendo tale soggetto obbligato, non solo ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi tributari nel periodo in cui è in carica, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche, provvedendo, dopo la presentazione, all’emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e al versamento delle relative imposte (Cass., 30 giugno 2025, n. 17576).

[ Matteo Clò ]
Avvocato
ASI Sport&Fisco

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