Progetti per le fasce più deboli

Dopo la fase di progettazione e di presentazione iniziale, è partito in tutte le città italiane interessate il progetto Asi “1000 ce la fanno”. I tanti giovani in condizione di disagio che sono stati inseriti nelle attività sportive proposte, hanno iniziato il loro percorso con gli istruttori qualificati delle associazioni sportive affiliate all’Asi che, avranno il compito di fargli praticare sport favorendone l’integrazione e la crescita sociale. Non solo, perché avendo individuato diversi spazi extracurriculari nelle scuole in collaborazione con gli enti locali, si è già fatto un passo concreto nella diffusione del concetto del dovere dell’inclusività per chi gestisce uno spazio pubblico. E già da queste prime settimane l’effetto si sta notando, con alcune piazze che sono già diventate dei veri e propri punti di riferimento per i giovani che hanno aderito al progetto.

[ Irene Pagnini ]

 

Terzo Settore, 31 marzo potrebbe essere la nuova scadenza per l’approvazione semplificata delle modifiche agli statuti degli Enti del Terzo Settore

Ieri al Senato è stato approvato un emendamento alla legge di conversione del decreto riguardante la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 grazie al quale viene rimandata al 31 marzo 2021 la scadenza precedentemente fissata al 31 ottobre per attuare modifiche agli statuti con maggioranze semplificate. Se confermato alla Camera tale emendamento costituirebbe un'importante agevolazione per le realtà di terzo settore.

 

Non più 31 ottobre 2020, ma 31 marzo 2021. Questo lo slittamento per l’adeguamento con maggioranze semplificate degli statuti di onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte ai medesimi registri. L’ha proposto un emendamento approvato ieri dall'Assemblea del Senato durante la discussione dell'AS 1970  DL  125 Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo passerà poi alla Camera per essere discusso e approvato. Pertanto, se la Camera confermasse la proposta gli Enti del Terzo Settore iscritti nei medesimi registri potrebbero godere di questa misura di favore, in attesa della messa in attività del Registro Unico del Terzo Settore, prevista in primavera, a sei mesi dalla pubblicazione del relativo Decreto.

 

Chi deve modificare gli statuti gli statuti e perché

 E’ L’art. 101 del Codice del Terzo Settore prevede  che “[…] Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale adeguino i loro statuti alle nuove disposizioni prima ancora dell’operatività del nuovo Registro […]” 

Ciò significa che tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti ai rispettivi registri che vorranno mantenersi all'interno di questo perimetro e godere delle misure di favore previste dalla legge (quindi che intendono iscriversi al RUNTS), dovranno ottemperare alla prescrizione, rendendo il loro statuto adeguato alle nuove disposizioni inderogabili del CTS. 

Il termine, originariamente fissato il 3 agosto 2019, era stato successivamente prorogato al 30 giugno 2020 dal comma 4-bis dell’art. 43 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) e ulteriormente rimandato al 31 ottobre 2020 dall’art. 35, comma 1, D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia). Adesso si prospetta la possibilità di un ulteriore slittamento al 31 marzo 2021.

Pertanto tale scadenza temporale dovrà essere osservata solo dalle Organizzazioni di volontariato, dalle Associazioni di promozione sociale  e dalle Onlus iscritte nei rispettivi registri (e non quindi tutte le altre associazioni non in possesso di tali qualifiche). Queste dovranno quindi provvedere all'adeguamento degli statuti alla nuova disciplina del Codice del Terzo settore (CTS) con un regime “alleggerito”, ossia sfruttando la possibilità di effettuare la modifica statutaria mediante semplice delibera di assemblea ordinaria. 

Tale prescrizione vale ovviamente solo per le modifiche che il Codice del Terzo Settore indica come obbligatorie. Se, invece, si volessero fare modifiche agli statuti più ampie di quelle previste dal Codice – dunque modifiche facoltative – sarà sempre necessaria una delibera in assemblea straordinaria (con le relative maggioranze). In questo caso, infatti, le modifiche statutarie non sono né obbligatorie per conformarsi a norme di legge inderogabili, né necessarie per derogare a norme di legge derogabili, ma sono frutto di una libera scelta dell’ente che decide di avvalersi di facoltà od opzioni riservategli dal legislatore della riforma.
 

Cosa accade a chi non modifica gli statuti entro i termini di legge

La scadenza non ha natura perentoria, come ribadito dalla Circolare del Ministero del lavoro n.13 del 31 maggio 2019 e dalla Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.89/E del 25 ottobre 2019. Rileva ai fini dell’adozione delle modifiche degli statuti con le maggioranze dell'assemblea ordinaria. 

Sarà quindi possibile, per le Odv, le Aps e le Onlus, così come per tutte le altre associazioni, adeguare lo statuto anche dopo il 31 ottobre, andando in assemblea straordinaria (la quale prevede solitamente quorum costitutivi aggravati rispetto a quella ordinaria).

Sul piano fiscale il mancato adeguamento entro il termine poi non produrrebbe penalizzazioni. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019, afferma: 

“ODV, APS e ONLUS iscritte ai relativi registri regionali possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle vecchie norme di riferimento, fino all’operatività della nuova disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 31 ottobre 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice”

La disciplina fiscale prevista dal CTS, infatti, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui verrà rilasciata l’autorizzazione da parte della Commissione UE e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo settore).

Pertanto, fino a quando troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali dettate dal Titolo X del CTS, le Onlus, le ODV e le APS iscritte nei registri attualmente previsti dalla legge (D.Lgs. n. 460/1997, l. n. 266/1991 e l. n. 383/2000) possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle predette norme, anche nel caso in cui non provvedano ad adeguare gli statuti entro il termine di adeguamento previsto.

Beni confiscati alla criminalità. Assegnazione diretta a soggetti del Terzo Settore

Verso il futuro… Enti e Associazioni potranno presentare progetti di funzionalizzazione e di recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata in relazione a cinque aree tematiche, che vanno dal sociale, alla ricerca e occupazione, dalla salute e la prevenzione alla cultura e alla sicurezza e legalità. 

L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha approvato i criteri per la predisposizione del primo bando per l’assegnazione diretta al Terzo settore di beni immobili confiscati in via definitiva. 

Un passo importante, quindi, per valorizzare la capacità propositiva dei soggetti appartenenti al Terzo settore, nell’ottica della sussidiarietà e di solidarietà che sono tra i valori ispiratori della normativa sui beni confiscati alle mafie.

Con la pubblicazione del bando ANBSC viene aperta la strada a una prima applicazione del Codice Antimafia, così come recentemente aggiornato, che consente l’assegnazione diretta di beni confiscati a soggetti del Terzo settore, affinché siano destinati a finalità sociali.

Obiettivo primario è "la valorizzazione dei beni confiscati, finalizzata a permettere alle comunità colpite dal fenomeno mafioso di riappropriarsi delle risorse sottratte illecitamente alla collettività, mettendole al servizio della cittadinanza attiva e del bene comune, attraverso l’incentivazione del protagonismo degli Enti e Associazioni del privato sociale e lo sviluppo di un modello socialmente responsabile, in grado di conciliare il riuso dei beni confiscati con il raggiungimento di specifici obiettivi sociali, per la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà costituzionalmente garantito".

Sono stati individuati oltre 1000 Lotti, per un totale di 1.400 particelle. Mentre per l’elaborazione dei progetti sono state individuate cinque aree tematiche: sociale; salute e prevenzione; occupazione e ricerca; cultura; sicurezza e legalità.

 

 

 
Primo Bando ANBSC per l’assegnazione diretta
di beni confiscati ai soggetti del Terzo settore.
Individuati oltre 1.000 Lotti, per un totale di 1.400 particelle
L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha indetto un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di Enti e Associazioni del privato sociale cui assegnare, a titolo gratuito, immobili confiscati in via definitiva affinché siano destinati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 3, lett. c-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a finalità sociali.

L’iniziativa dà avvio ad una nuova modalità di assegnazione che vedrà protagonisti gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro, chiamati ad elaborare progetti con finalità sociale, incentrati sui beni confiscati posti a bando, che saranno loro assegnati a titolo gratuito secondo modalità e criteri trasparenti e partecipativi.

Le domande di partecipazione potranno pervenire fino al 31 ottobre 2020.

Gli enti e le associazioni interessati potranno presentare ora progetti di funzionalizzazione e di recupero dei beni confiscati in relazione a cinque aree tematiche:

• sociale
• salute e prevenzione 

• occupazione e ricerca
• cultura
• sicurezza e legalità

Testo del Bando pubblico
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6
Allegato n. 7
Allegato n. 8

 

 

Fonte
https://www.benisequestraticonfiscati.it/news/primo-bando-anbsc-per-l-assegnazione-diretta-di-beni-confiscati-ai-soggetti-del-terzo-settore-individuati-oltre-1-000-lotti-per-un-totale-di-1-400-particelle. 
 

Novità positive per gli enti del Terzo Settore dal “Decreto crescita”: prorogata la scadenza per gli adeguamenti statutari e alleggeriti gli obblighi di trasparenza

È stata approvata in via definitiva, ed è stata già pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 34/2019, contenente, tra l’altro, significative novità per il Terzo settore.

Quando ormai era imminente la scadenza del 2 agosto 2019 – termine entro cui gli enti del Terzo settore costituiti prima del 3 agosto 2017 avrebbero dovuto ottemperare all’obbligo di adeguare i propri statuti al nuovo quadro normativo – ecco che sopraggiunge la proroga del termine di scadenza per gli adeguamenti statutari, anche se questa è soltanto una delle novità introdotte dal decreto.

Qui di seguito, le nuove indicazioni “temporali” contenute nel testo del decreto:
i) prorogato al 30 giugno 2020 il termine per adeguare gli statuti di ONLUS, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale;
ii) “riaperto”, di fatto, il termine di adeguamento, già scaduto il 19 febbraio 2019, per le imprese sociali, le quali potranno anch’esse osservare la data del 30 giugno 2020.
L’art. 43, comma 4-bis, del decreto ha infatti stabilito che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020”.
Nonostante il tempo a disposizione sia adesso maggiore, rimane tuttavia consigliabile non rinviare senza ragione la procedura di adeguamento e dunque “mettersi in regola” il più presto possibile, soprattutto qualora l’adeguamento alla nuova normativa non presenti per gli enti interessati particolari difficoltà o il compimento di chissà quali scelte. Adeguandosi, infatti, gli enti non andranno incontro a nessuna potenziale conseguenza negativa (in sede di eventuali controlli). Essi, per di più, potranno avvantaggiarsi dell’intervenuto adeguamento in sede di “trasmigrazione” nel Registro unico, se davvero esso avverrà nel marzo del 2020, come sembra dalle notizie che circolano a tal riguardo.

Il “decreto crescita” contiene, inoltre, anche importanti novità riguardanti gli obblighi di trasparenza relativi alla pubblicazione di somme ricevute da enti pubblici.
Tali obblighi sono stati introdotti, per la prima volta, dai commi 125 129 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124. Il decreto ha, su questo versante, profondamente modificato la precedente disciplina:
– è stato modificato il termine di pubblicazione che l’ente dovrà rispettare: la data del “28 febbraio” è stata sostituita con quella del 30 giugno di ogni anno (con riferimento ai contribuiti ricevuti l’anno precedente). Gli enti che non avessero ancora effettuato la pubblicazione dovuta potrebbero dunque mettersi in regola al più presto;
– in relazione all’oggetto della pubblicazione, dovranno essere pubblicate soltanto le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, ricevuti da pubbliche amministrazioni, sempre che: a) non abbiano carattere generale; b) non abbiano natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria; c) siano di importo non inferiore a 10.000 € (quest’ultima soglia è rimasta invariata);
– quanto alle modalità di pubblicazione, i soggetti che svolgono attività commerciali (ad esempio le imprese sociali) devono dare conto di questi contributi nella nota integrativa al proprio bilancio ovvero nel proprio sito Internet o in analoghi portali digitali qualora redigano il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile (o siano comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa al bilancio). Tutti gli altri soggetti obbligati (associazioni e fondazioni) devono pubblicarli nel proprio sito Internet o in analoghi portali digitali. Una regola particolare vale per le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri: esse sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
– anche il regime delle sanzioni, prima lacunoso, vede alcune novità: si prevede infatti adesso che, a partire dall’1 gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’amministrazione vigilante o competente per materia.
Sempre in materia di trasparenza, il “decreto crescita” ha finalmente escluso gli enti del Terzo settore (nonché le fondazioni, le associazioni, i comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese) dall’ambito di applicazione del c.d. provvedimento “spazzacorrotti”, che aveva finito per equiparare ai partiti politici tutte le associazioni e fondazioni, sol che fosse accertato un loro qualche “collegamento” con la persona di un politico o ex-politico, incluse le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, su cui già gravano numerosi obblighi di trasparenza per effetto della nuova normativa. 
Il provvedimento aveva suscitato molto clamore e preoccupazione nel mondo del Terzo settore.
Il decreto contiene inoltre disposizioni di “semplificazione” degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore, e chiarisce, opportunamente, che “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell’iscrizione nel predetto registro (…) s’intende soddisfatto con l’iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”. Tali registri transitoriamente “equipollenti” sono i registri (regionali) delle ODV, i registri (regionali e nazionale) delle APS e l’anagrafe delle ONLUS.

Il decreto crescita, amplia, infine, la platea dei potenziali beneficiari della “decommercializzazione” di cui all’art. 89, comma 4, del Codice del Terzo settore: tale modifica ripristina, di fatto, l’originaria formulazione dell’art. 148, comma 3, TUIR, aggiungendo una nuova categoria di soggetti. In sostanza oggi, l’art. 148, comma 3, TUIR, si applica ad “associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”, nonché alle “strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici”.

Decreto Rilancio: quali misure a favore del Terzo Settore

Ieri sera è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto Legge 34/2020  “Rilancio”. Previste misure a favore degli ETS.

MISURE DIRETTAMENTE RIVOLTE AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

art 77 – Modifiche all’art 43 DL 18/2020
I contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari sono estesi anche agli Enti del Terzo settore

art 67 – Incremento Fondo Terzo settore
La seconda sezione (fondo non rotativo) del Fondo di cui all’articolo 72 D Lgs 117/17 è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020.

art 125 – Credito imposta per sanificazione ambienti di lavoro 
Modifiche all’articolo 64 estendendo il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore.

art 156 – Cinque per mille
Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019

art 246 – Sostegno agli enti del Terzo settore del Mezzogiorno
100 milioni € per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e 20 mln per il 2021

ALTRE MISURE CHE POSSONO COINVOLGERE ANCHE GLI ENTI DEL TERZO SETTORE O I VOLONTARI, DIPENDENTI O DESTINATARI DELLE ATTIVITÁ

art 15 – Incremento del fondo servizio civile (+ 20 mln€)

art 24 – Soppressione del versamento saldo 2019 e acconto 2020 IRAP.
Tale misura riguarda anche gli ETS

art 25 – Contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di reddito d’impresa, titolari di partita IVA.
Sono compresi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. (cfr relazione illustrativa)

art 28 – Agevolazioni affitti: credito d’imposta nella misura del 60 per cento.
Spetta anche (comma 4) agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione [di leasing o di concessione] di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Condizione: che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

art 38 – Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative
Fra altro, previsti finanziamenti a fondo perduto;  Il comma 8 riserva una quota di 200 milioni di euro del fondo di garanzia PMI in favore delle start up innovative

art 66 – Modifica a art 16 DL 18/2020
PI: le mascherine chirurgiche sono considerati DPI, oltre che per i lavoratori, anche per ii volontari, sanitari e non,  che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.

art 70 – Prolungata la Cassa Integrazione in Deroga, anche per i lavoratori degli ETS

art 72 – Modifiche agli articoli 23 e 25 del DL 18/2020: congedi per i dipendenti.
congedi vengono estesi in caso di figli sino a 16 anni (e non più solo 12).
Estensione del bonus baby sitting da 600 q 1200 € e fruibili anche per servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia”

art 73 – Modifiche all’art 24 DL 18/2020
Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono previsti 12 gg per i mesi di maggio e giugno

art 75 – Precisato che le diverse indennità di cui agli art 27, 28, 29 e 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità

art 76 – Reddito di cittadinanza
Prolungata la sospensione le condizionalità da 2 a 4 mesi

art 82 – Introduzione del Reddito di emergenza REM

art 83 – Disposizioni per i datori di lavoro pubblici e privati per assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

art 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (p. IVA, lavoratori spettacolo, etc.)

art 85 – Indennità per i lavoratori domestici

art 86 – Precisato che le diverse indennità di cui agli art 79, 80, 81 e 95 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità

art 88 – Fondo nuove competenze
Attivato uno specifico fondo formazione a favore dei lavoratori

art 89 – Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali: accelerazione uso dei Fondo Politiche sociali, non autosufficienza
Riconosciuti i costi di riprogettazione dei servizi, dotazioni DPI, etc.; coprogettazioni, etc.

art 90 – Diritto al lavoro agile per tutti i lavoratori con figli minori di 14 anni

art 97 -Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia PMI

art 98 – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi: Prolungamento del sostegno economico per i mesi di aprile e maggio.

art 103 – Emersione dei rapporti di lavoro per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale

art 104 – Assistenza e servizi per la disabilità.
Stanziati 130 mln€

art 105 – Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa.
Stanziati 150 mln€

art 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: credito d’imposta in misura pari all’80 % anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore

art 126 – Modifiche all’art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

art 176- 184 – Misure per il turismo e la cultura. Istituiti diversi fondi con dotazioni di alcune centinaia di mln€

art 217 – Disposizioni in tema di impianti sportivi. Modifiche All’art. 95, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: riguarda anche le associazioni sportive

art 226 – Fondo emergenza alimentare. incrementato di 250 milioni di euro per l’anno 2020

art 227 – 229 – Misure per l’ambiente

art 230 – 238 – Misure per l’istruzione

art 233 – Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni