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29.05.2019

Istituzionale

​Sport bonus. Registrato il decreto con le disposizioni di attuazione del credito d’imposta

La Corte dei Conti ha registrato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguardante il credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari.
L'Ufficio per lo Sport ha, pertanto, avviato le procedure per l'apertura della prima finestra utile per l’invio delle domande di accesso.
La relativa modulistica verrà pubblicata sul sito www.sport.governo.it, nel settore “Bandi, avvisi e contributi – Sport Bonus”.
 
Con la pubblicazione della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per quanto riguarda lo specifico comparto dello sport, al comma 621 dell’art. 1 viene di fatto prevista una proroga del c.d. “Sport bonus”, con alcune rilevanti modifiche rispetto alla versione dell’agevolazione introdotta dalla L. 205/2017. Viene riconosciuto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro che verranno effettuate anche da parte di soggetti privati nel corso del 2019, finalizzate all’effettuazione di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici nonché per realizzare nuove strutture sportive pubbliche. Il credito è pari al 65% delle somme erogate, “anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi”.

“L’intento della norma è chiaro”, spiega Alessio Pistone, revisore dei Conti di ASI Lazio. “A parte il finanziamento diretto degli enti pubblici per le citate strutture sportive, i privati cittadini godranno del credito d’imposta in questione anche qualora erogassero il denaro nei confronti di soggetti diversi dall’ente pubblico che gestisce l’impianto sportivo in concessione o affidamento. Di conseguenza, la platea dei beneficiari delle erogazioni comprende anche tutte le associazioni sportive dilettantistiche che con lo strumento della concessione o dell’affidamento conducono i suddetti impianti, svolgendovi le attività per le quali le stesse si sono costituite e secondo gli accordi con gli enti pubblici proprietari”.

Ai sensi del comma 622, il credito citato sconta un limite differenziato a seconda del fatto che il soggetto erogante sia: una persona fisica; un ente non commerciale; un soggetto titolare di reddito d’impresa. Nei primi due casi sub, il credito spetta nel limite massimo del 20% del reddito imponibile, mentre nel terzo caso il limite è stabilito nel limite massimo del 10 per mille dei ricavi. Inoltre, esso è ripartito in tre rate annuali di pari importo. Per i soli titolari di reddito d’impresa, fermo restando il riparto in tre rate, il credito è utilizzabile in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (nel limite massimo nazionale di 13,2 milioni di euro). Tale credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Per espressa previsione (comma 625) il credito in questione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme di legge per le medesime erogazioni liberali, come, ad esempio, quelle previste dall’art. 83 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS) quando entrerà in pieno vigore la norma, (tranne che non si tratti di Onlus, OdV e APS, soggetti per i quali è espressamente prevista l’anticipazione già a far data dal 1° gennaio 2018 (ex art. 104 del CTS). È plausibile, infatti, che tale tipologia di soggetti possa anche essere interessata dall’agevolazione in rassegna in quanto gerente di un impianto sportivo dato in concessione o affidamento da parte di un ente pubblico. Per i soggetti che ricevono le suddette erogazioni liberali sussiste l’obbligo di comunicare immediatamente all’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri le somme ricevute e della loro destinazione, oltre a darne adeguata pubblicità con l’uso di mezzi informatici (ad esempio attraverso il sito web). Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno e fino al termine dei lavori, devono comunicare al citato Ufficio lo stato di avanzamento degli stessi, anche attraverso un rendiconto delle somme ricevute e spese.
Un’ulteriore buona notizia è data dalla disposizione di cui al comma 646, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo anche per tutti gli atti degli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciuti dal CONI. Infine é stato modificato, infatti, l’art. 27-bis della Tabella B allegata al DPR 642/72. In precedenza, godevano dell’agevolazione (a parte le Onlus) soltanto le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva, e tale norma aveva creato non pochi problemi applicativi in sede di registrazione degli atti costitutivi o statuti delle ASD, che presentandosi agli uffici delle Entrate con il certificato di iscrizione al CONI pretendevano l’esenzione (negata) dall’imposta di bollo. Inoltre, si era venuta a creare anche una certa disparità con gli Enti del Terzo settore per effetto dell’art. 82 del CTS, che ha previsto l’esenzione in parola per gli enti iscritti nel futuro Registro unico del Terzo settore (RUNTS) a decorrere dalla piena entrata in vigore della riforma. In questo modo, tutto il mondo sportivo dilettantistico gode, adesso, dell’esenzione dall’imposta di bollo per i vari atti, documenti, istanze e contratti.
 

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