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11.02.2021

Istituzionale

Regime 398/91 e controlli SIAE

Cos’è il regime 398/91? È il regime forfettario previsto dalla legge 398/91 di cui prende il nome.

Possono beneficiare del regime 398/91, le associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 400.000. La determinazione di tale limite si effettua applicando le seguenti regole:
– si applica il criterio di cassa, tenendo però presente che vanno computati gli introiti fatturati ma non ancora riscossi; 
– si computano le somme percepite in virtù di contratti di sponsorizzazione, in quanto proventi di natura commerciale (Ris AE 23 giugno 2010 n.57/E);
– non si computano le plusvalenze patrimoniali (Circ. Min. 11 febbraio 1992 n.1) e i premi di addestramento e formazione tecnica degli atleti (art. 6 L91/81 e DM 18 maggio 1995);
– per i soggetti di nuova costituzione, per il primo periodo d’imposta, il limite va ragguagliato ad anno (Ris. AE 16 maggio 2006 n.63/E).

I contributi (sia a fondo perduto che a titolo di corrispettivo) corrisposti da amministrazioni pubbliche alle associazioni sportive per lo svolgimento di attività con finalità sociale esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’ente, in regime di convenzione o accreditamento non concorrono al calcolo del limite; lo stesso non vale per le società sportive che, invece, devono includere tali somme (Circ. AE 1° Agosto 2018 n.18/E).

Come si aderisce al regime 398/91?

Le associazioni o società sportive dilettantistiche che intendono aderire al regime 398/91, possono farlo mediante apposito modello da comunicare all’ufficio SIAE competente in relazione al domicilio fiscale dell’ente.

La comunicazione all’Ufficio SIAE va inviata prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende usufruire del regime forfettario disciplinato dalla L.398/91.

Per accedere ai benefici della Legge 398/91, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), possono essere costituite con o senza personalità giuridica, devono essere costituite mediante atto scritto e lo Statuto deve essere redatto ai sensi del comma 18 dell’Art. 90 della Legge 289 del 2002.

Con la Circolare 18/E2018 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fare chiarezza in caso di mancata comunicazione alla siae, affermando che “in presenza di comportamento concludente del contribuente e di regolare comunicazione all’agenzia delle entrate dell’opzione per il regime di cui alla legge n.398 del 1991, la mancata presentazione della comunicazione alla Siae non comportala decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso”.

Quali sono le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 398/91?

Le agevolazioni fiscali derivanti dall’applicazione di tale regime, le possiamo raggruppare nelle seguenti categorie:

  • Determinazione forfettaria del reddito imponibile:
le entrate delle attività commerciali vengono assoggettate a tassazione IRES per il 3%
  • Determinazione forfettaria dell’Iva:
detrazione forfettaria pari al 50% dell’imposta, per le attività commerciali svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali.
  • Snellimento degli adempimenti fiscali e contabili, in particolare sono esonerati:
– dalla tenuta delle scritture contabili;
– dall’obbligo di emissione degli scontrini e ricevute fiscali;
– dall’obbligo della dichiarazione iva;
– dall’obbligo di fatturazione e di registrazione, tranne che per le sponsorizzazioni o per la cessione o concessione di diritti radiotelevisivi;
Sono invece tenuti a:
  • Conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto;
  • Annotare sul registro dei corrispettivi anche con una sola registrazione i proventi derivanti da attività commerciali entro il 15 del mese successivo a quello di conseguimento;
  • Versare l’Iva entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
  • Annotare nel modello di cui al DM 11/02/1997 i proventi che non costituiscono attività commerciale, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie;
  • Le operazioni di importo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere effettuati con mezzi tracciabili.
Dopo la riforma avvenuta con il decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.117 e ss in merito agli Enti del Terzo Settore, possono accedere a tale regime solo le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche.

Per gli altri enti associativi non sportivi in regime di 398/91, resterà tutto invariato fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Altri tipi di associazione, dovranno adeguarsi a partire dall’anno d’imposta successivo aderendo o meno al nuovo regime agevolato previsto dal codice del terzo settore.

Come si decade dal regime 398/91 e quali sono le conseguenze?
Quando viene superato il limite stabilito dei 400.000 euro annui, l’associazione o società non verrà più inquadrata all’interno del regime 398/91. Questo accade immediatamente, a partire dal mese successivo il superamento della soglia. Con riferimento all’intero periodo d’imposta successivo, i tributi dovuti saranno versati in modalità ordinaria.

Chi è l’organo incaricato alla verifica dei requisiti?

In virtù della convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate, la SIAE è incaricata di effettuare un’attività di controllo sui requisiti che legittimano l’adozione del regime agevolato L.398/91 per le Associazioni e le società sportive.

I controlli che vengono svolti dall’ufficio SIAE non costituiscono di norma una verifica approfondita della posizione del contribuente, ma in particolare l’attività di controllo e i verbali della SIAE costituiscono, di norma, un’attività di supporto per il processo di accertamento parziale da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 54 del DPR 633/72 comma 5).

Cosa non può fare la SIAE nei confronti dell’associazione?

Nella convenzione tra Agenzia delle Entrate e Siae, non risulta prevista l’applicazione dei poteri di cui all’art. 51, DPR 633/1972, la SIAE, non essendo dotata dei più ampi poteri investigativi propri di G.d.F. ed Agenzia delle Entrate, non potrà in nessun caso:

  1. invitare i contribuenti presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, per fornire dati, notizie e chiarimenti;
  2. inviare questionari;
  3. invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e/o fatture relativi ai rapporti con il soggetto accertato;
  4. richiedere la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell’accertamento a organi e amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici economici, alle società ed enti di assicurazione, ecc.;
  5. richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai o altri pubblici ufficiali;
  6. richiedere ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, poste, società fiduciarie o altri intermediari finanziari;
  7. richiedere alle banche i rapporti con i clienti e alle poste i dati relativi ai conti correnti postali, libretti di deposito, ecc..
Tale convenzione prevede che, per le associazioni che hanno optato per la legge 398 del 1991, al fine di garantire all’Agenzia delle Entrate il corretto e completo flusso delle informazioni richieste, il concessionario SIAE debba provvedere alla verifica della corrispondenza tra dati accertati e dati registrati su documenti contabili e nonché provvedere alla raccolta della documentazione contabile afferente ai soggetti d’imposta e all’acquisizione dei relativi corrispettivi.

La SIAE al fine di effettuare tali controlli, chiama l’associazione a presentarsi nei suoi uffici oppure attraverso una lettera raccomandata.

 

[  Andrea Sebastiani  ]
Dottore Tributarista esperto nel settore sportivo
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