27.01.2026
Fisco
Premi sportivi nel 2026: facciamo il punto
Dopo la riforma dello sport la disciplina fiscale dei premi sportivi dilettantistici continua a essere terreno di incertezza applicativa per il susseguirsi di provvedimenti normativi e di prassi sui quali è opportuno fare chiarezza.
Il trattamento dei premi nella riforma dello sport
Nel quadro normativo post riforma a seguito dell’abrogazione dell’art. 67 co.1 lett. m) per il settore sportivo dilettantistico, anche i premi modificano il regime impositivo e vengono ricondotti al trattamento tributario ordinario di cui all’art. 30 del d.p.r. 600/73: le somme erogate a tale titolo non concorrono alla formazione del reddito ma sono soggette a una ritenuta a titolo di imposta pari al 20%, a rivalsa facoltativa.
L’art. 36, comma 6-quater, del d.lgs. 36/2021 definisce i premi come “le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo … per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche.” I premi quindi possono essere erogati solo ad atleti e a tecnici e non ad altre figure; presuppongono il conseguimento di un risultato sportivo genuinamente aleatorio e non correlato alla durata o all’intensità della prestazione eseguita ma solo al risultato sportivo e non vengono negoziati dalle parti. L’ aleatorietà verrebbe meno in presenza di somme formalmente erogate a titolo di premio ma di fatto legate a prestazioni del tutto prevedibili e preventivamente pattuite tra le parti allo scopo di eludere l’inquadramento di una prestazione a titolo oneroso e nella sostanza negoziate come corrispettivo o retribuzione di risultato.
Che differenza c’è tra i premio sportivo e premio o compenso di risultato?
Le somme pattuite nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo con un atleta o con un tecnico come “premio di risultato” per il raggiungimento di determinati obiettivi sportivi sono legittime ma si qualificano come compenso variabile, soggetto al trattamento dei compensi da lavoro sportivo; tali somme pertanto si cumulano con altri compensi al fine della determinazione delle franchigie fiscali di 15.000 euro annui e previdenziali di 5.000 euro annui previste rispettivamente dall’art.36 co. 6 e dall’art. 35 per il lavoro sportivo autonomo. Invece i premi legati alla vincita o al risultato ipotetico, non negoziati ma stabiliti unilateralmente dalla società sportiva erogante, scontano la ritenuta a titolo di imposta del 20%, non concorrono alla formazione del reddito e non concorrono alla determinazione delle soglie di franchigia del lavoro sportivo. L’agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n.9/2025 ha chiarito nello specifico che ai premi percepiti dai lavoratori sportivi in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, “non sia applicabile la disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 36, comma 6-quater, del decreto legislativo n. 36 del 2021 e 30, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, anche qualora le somme erogate siano qualificate, nelle varie tipologie di contratti di lavoro sportivo, come “premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto le predette somme costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo, oppure collaborazione coordinata e continuativa). In tali ipotesi, quindi, i premi devono essere assoggettati a ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente.”
Dietrofront sull’esenzione dei 300 euro
L’esenzione per i premi di importo non superiore a 300 euro erogati agli atleti merita alcune importanti precisazioni alla luce delle più recenti novità normative.
L’art. 18, comma 4, lettera h), del D.lgs. n. 192/2025, ha abrogato infatti il comma 9 dell’art. 45 del D.lgs. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione – TUVR) che a sua volta aveva reso permanente l’esenzione dei premi sportivi di importo non superiore a 300 euro già prevista una prima volta in via temporanea dal Decreto Milleproroghe per il 2024 (DL 215/2023) con disposizione che seppure di tenore retroattivo – in quanto riferita ai premi erogati a far data dal 29 febbraio 2024 – risultava applicabile dal 1^ gennaio 2026.
A seguito della recente abrogazione e alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Risposta ad Interpello n.265/2025 – ormai superata dalla successione soppressione della norma- consegue in definitiva che l’esenzione opera esclusivamente per i premi erogati dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024 e non per i periodi successivi; sulle somme erogate a titolo di premi a partire dal 1^ gennaio 2025 andrà quindi sempre operata e versata la ritenuta : se l’ente erogante in virtù delle pregresse previsioni non avesse ancora versato la ritenuta nei termini di legge potrà provvedervi mediante ravvedimento operoso.
In relazione ai premi erogati agli atleti – riferiti esclusivamente al suddetto periodo – ricordiamo infine l’esenzione è riferita alle somme complessivamente attribuite dal sostituto di imposta al medesimo soggetto, con la precisazione che in caso di superamento del limite, le somme sono assoggettate alla ritenuta alla fonte interamente; quindi fin dal primo euro e non solo per l’importo eccedente i 300 euro.
Qual è il trattamento fiscale dei premi? Il beneficiario deve dichiararli?
Le somme percepite a titolo di premio da atleti o tecnici, in relazione ai risultati ottenuti, non costituiscono redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione, non concorrono alla formazione del reddito, ma scontano una ritenuta a titolo di imposta, a rivalsa facoltativa, del 20%. La tassazione dei premi è alla fonte, con una ritenuta a titolo di imposta e non di acconto perciò non è necessario indicarli nella dichiarazione dei redditi. I premi rilevano invece ai fini del calcolo dell’ISEE.
A quanto ammonta la ritenuta per gli atleti stranieri?
Come confermato dalla Risposta ad Interpello 9/2025 dell’Agenzia delle Entrate ai premi erogati a soggetti fiscalmente non residenti – atleti e tecnici così qualificati in base al regolamento dell’ente affiliante – si applica il medesimo trattamento fiscale e quindi la ritenuta a titolo di imposta pari al 20%, salva l’esenzione per gli importi e il periodo di relativa applicazione.
Quali obblighi e adempimenti ricadono sulla società sportiva?
La società che eroga il premio deve operare e versare la ritenuta a titolo di imposta pari al 20% entro il 16 del mese successivo all’assegnazione del premio e presentare il modello 770.
[ Biancamaria Stivanello ]
Avvocato
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