23.05.2019
Istituzionale
Pace Fiscale. Condizioni più vantaggiose per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche?
Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche possono definire le controversie tributarie pendenti a condizioni più vantaggiose rispetto agli altri contribuenti
La Circolare n.6 del 1/4/2019 chiarisce le regole del regime premiale. La definizione delle liti pendenti, inserita tra le misure agevolative introdotte dal decreto sulla pacificazione fiscale, D.L. 23.10.2018 n.119 convertito con modificazioni in L. 17.12.2018 n.136, riguarda le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate , aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data del 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge).
Per le associazioni e società sportive dilettantistiche è previsto un regime speciale regolato dall’art. 7 comma 2 lett.b) e comma 3, applicabile alle seguenti condizioni:
- le a.s.d./s.s.d devono risultare iscritte al Registro CONI alla data del 31.12.2017;
- gli atti impugnati devono essere avvisi di accertamento in materia di imposte IVA,IRES, IRAP (almeno secondo quanto indicato dalla circolare n.6/19);
- il limite dell’imposta ivi accertata è di 30mila euro per ciascuna imposta Ires o Irap e per ciascun periodo di imposta;
- i giudizi devono essere pendenti avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.
- Tali controversie, secondo il regime premiale ivi previsto, possono essere definite con il pagamento :
- del 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati (per le cause pendenti in primo grado)
- del 10% del valore della lite e del 5% della sanzioni e degli interessi accertati (in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’unica o ultima sentenza non definitiva)
- del 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e degli interessi accertati (in caso di soccombenza di a.s.d./s.s.d. nell’unica o ultima sentenza non definitiva)
- Il tenore letterale della disposizione ha sollevato dubbi interpretativi che, seppure in parte, sembrerebbero ora chiariti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.6 del 1.4.19.
- Due, in particolare, le questioni critiche:
- la prima, sul significato dello sbarramento temporale al 31.12.2017 (introdotto solo in sede di conversione e non presente nel testo originario del decreto legge);
- la seconda, sull’ambito di applicazione del limite di 30 mila euro in relazione all’IVA.
La Circolare, pur ribadendo quanto ai requisiti soggettivi, che deve trattarsi di associazioni e società sportive “che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro CONI”, specifica che le imposte accertate definibili siano riferite a periodi di imposta nei quali la società o associazione risultava iscritta al Registro. Al riguardo la Circolare richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 novembre 2018 – adottato in relazione alla definizione agevolata degli atti di accertamento riferiti alle società e associazioni sportive (art.7 comma 2 lett.a) D.L. 118/19) – secondo il quale il requisito dell’iscrizione al Registro va riferito al periodo di imposta oggetto di definizione. Invero, detto provvedimento è anteriore alle modifiche apportate dalla legge di conversione, che appunto hanno inserito la specifica del 31.12.2017, ma il richiamo adottato ora dalla circolare n.6/19 sembra confermare che l’orientamento di Agenzia è immutato e volto a considerare qualificante l’iscrizione riferita al periodo di imposta accertato.
Si tratta di un’interpretazione coerente e conforme alla finalità del regime premiale perché una diversa lettura, formalistica, che imponesse la sussistenza dell’iscrizione al 31.12.2017 andrebbe a penalizzare quei sodalizi che seppure regolarmente riconosciuti all’epoca dell’accertamento non abbiano successivamente rinnovato l’iscrizione, consentendola, per assurdo, a quelli che vi abbiano provveduto solo dopo l’accertamento ma entro il 2017.
Sul limite di 30 mila euro, la Circolare è ancora più esplicita: il limite è riferito alle imposte Ires o Irap e non si applica all’IVA. Pertanto – afferma Agenzia– per le liti concernenti avvisi di accertamento che recuperano l’IVA è possibile avvalersi della definizione ex articolo 7 anche per le somme superiori a detto limite.
L’interpretazione è del tutto conforme alla lettera della disposizione e chiara nel fugare ogni eventuale dubbio in senso contrario.
Il limite vale per ciascuna imposta e per ciascun anno di imposta: significa che se l’avviso di accertamento accerta anche una sola imposta Ires o Irap superiore al valore, deve ricorrersi alla definizione ordinaria prevista dall’art.6 per l’intero atto (anche se il valore dell’altra imposta o dell’iva, accertate nel medesimo atto, fosse inferiore).
In tutti i casi in cui non ricorrono le condizioni previste per la definizione speciale o se si rientra in ipotesi non espressamente previste dalla definizione dell’art.7 comma 2 lett.b) – come ad esempio nel caso di giudizi relativi alle sole sanzioni , di giudizi pendenti in Cassazione, di giudizi per imposte diverse da quelle indicate – resta ferma la possibilità anche per le a.s.d./s.s.d. di avvalersi della definizione agevolata di tipo ordinario prevista dall’art. 6 D.L.118/19.
In tal caso le controversie possono essere definite con il pagamento
- del 100% del valore della lite (per le cause pendenti in primo grado con ricorso notificato ma non depositato o soccombenza del contribuente)
- del 90% del valore della lite (cause pendenti in primo grado con ricorso depositato)
- del 40% del valore della lite (in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo grado)
- del 15% del valore della lite (in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in secondo grado)
- del 5% del valore della lite (esclusivamente per le controversie pendenti in Cassazione alla data del 19 dicembre 2018 in caso di vittoria del contribuente in tutti i precedenti gradi di giudizio)
Il termine per la presentazione dell’istanza è il 31.05.2019, in via telematica utilizzando il modello approvato in data 18.2.19; uno per ciascuna controversia tributaria autonoma, ovvero per ogni singolo atto impugnato. Nello stesso termine va effettuato il pagamento in un’unica soluzione o ratealmente secondo un piano di ammortamento fino a venti rate trimestrali di pari importo (salvo che l’importo dovuto sia inferiore o pari a 1000 euro per ciascun atto definito).
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