28.01.2025
Il meccanismo del Reverse charge
La normativa Iva è contenuta nel D.P.R 633/72, e prevede che l’imposta sul valore aggiunto si applichi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. In linea generale, chiunque effettui un’operazione nell’esercizio d’impresa, arte o operazione è tenuta ad addebitare l’imposta nei confronti del cliente e a versarla, successivamente, all’Erario al netto di eventuali detrazioni dell’imposta sulle proprie operazioni di acquisto. La norma prevede, inoltre, svariati casi di esenzione, esclusione e regimi particolari. In questa sede poniamo l’attenzione su un particolare meccanismo introdotto dal legislatore: il Reverse charge.
Tale meccanismo (conosciuto anche come “inversione contabile”) è una particolare modalità di applicazione dell’imposta che consente di effettuare un’inversione contabile dell’IVA trasferendola direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente. Questo sistema, disciplinato all’art.17 del DPR 633/72, è stato introdotto al fine di contrastare l’evasione fiscale, permettendo al destinatario di effettuare una doppia registrazione a debito e a credito, rendendo, di fatto, l’operazione neutra dal punto di vista finanziario.
Il reverse charge, quindi, opera uno spostamento del carico tributario IVA dal venditore all’acquirente, con conseguente pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo: l’onere IVA si sposta, pertanto, dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni e dal prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi.
Il legislatore ha espressamente previsto sempre all’art.17 della normativa IVA i casi per i quali si rende necessario il ricorso del meccanismo dell’inversione con riferimento ai soggetti che effettuano particolari operazioni nei confronti di acquirenti/committenti soggetti IVA. In particolare, evidenziamo:
Edilizia
– soggetti che fatturano servizi in qualità di sub-appaltatori nei confronti di imprese operanti nel settore dell’edilizia (appaltatore principale o altro sub-appaltatore);
– soggetti che fatturano servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici. Non rileva la qualità di subappaltatori;
– soggetti che cedono fabbricati esercitando l’opzione per l’imponibilità IVA (es. abitazioni cedute dall’impresa che li ha costruiti/ristrutturati dopo 5 anni dalla costruzione/ristrutturazione, cessione di fabbricati strumentali dall’impresa che li ha costruiti/ristrutturati dopo 5 anni dalla costruzione/ristrutturazione, cessione di fabbricati strumentali da soggetti diversi);
– appaltatori che fatturano servizi (compresa la prestazione di manodopera) nei confronti dell’Organizzatore dell’Expo del 2015;
Telefoni e microprocessori
– soggetti che cedono telefoni cellulari nella fase distributiva che precede il dettaglio;
– soggetti che cedono microprocessori e unità centrali di elaborazione (CPU) di cui al codice della tariffa doganale NC 85423190 e NC 85423110, prima della loro installazione in beni destinati al consumo finale (es. personal computer, server aziendali). Non rileva il fatto che l’acquirente abbia o meno intenzione, dopo l’acquisto, di provvedere all’installazione o all’assemblaggio di tali dispositivi;
Oro
– soggetti che producono oro da investimento, lo commerciano o trasformano oro in oro da investimento, e che optano per l’applicazione dell’IVA;
– soggetti che cedono oro industriale o prodotti finiti d’oro o d’argento usati, destinati alla lavorazione industriale;
Rottami
– soggetti che cedono rottami;
Gas – Energia (escluso GPL)
– soggetti che trasferiscono quote di emissioni di gas a effetto serra, o altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (es. certificati verdi o bianchi, garanzie di origine, unità di riduzione delle emissioni e riduzioni certificate delle emissioni);
– soggetti che cedono gas ed energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore residente in Italia (es. Gse).
Come Funziona il Reverse Charge
Come detto, in una normale operazione di vendita, il fornitore del bene o del servizio applica l’IVA in fattura addebitandola al cliente e successivamente versando la somma all’Erario. Nel caso di operazione soggetta al meccanismo del reverse charge, invece, il fornitore emette la fattura senza addebitare l’IVA, per cui il cliente che riceve il documento, al fine della corretta applicazione dell’inversione contabile, dovràintegrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e, allo stesso tempo, procedere con la duplice annotazione nel registro acquisti e nel registro vendite, rendendo neutra l’operazione.
Applicazione del Reverse Charge nel caso di ASD e SSD
Le associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) e le società sportive dilettantistiche (S.S.D.) potrebbero trovarsi in alcune situazioni, ad esempio con riferimento a lavori edili o servizi di pulizia, per le quali, secondo la normativa generale, dovrebbe intervenire il meccanismo dell’inversione contabile. Ci chiediamo: anche per questi soggetti è corretta l’impostazione finora argomentata?
In questi casi ci viene in aiuto la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 che ha fornito chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte in materia di reverse charge ed al fine di consentire agli operatori del settore un’agevole applicazione delle disposizioni in argomento.
Distinguiamo i seguenti casi:
- A.S.D. con solo codice fiscale: Per tali soggetti, il reverse charge non si applica. Queste associazioni ricevono la normale fattura con l’IVA addebitata. Nel caso in cui per errore il fornitore emettesse il documento senza l’addebito dell’imposta dovrà essere richiesta l’emissione di una nota di credito e la successiva emissione di una fattura con la corretta esposizione dell’aliquota e dell’imposta dovuta.
- A.S.D. e S.S.D. in regime forfettario (L. 398/91): Per le A.S.D. e S.S.D. che operano in regime forfettario, il reverse charge non trova applicazione in quanto tali soggetti non registrano le fatture di acquisto sui registri IVA, operando una detrazione forfettaria commisurata alle fatture emesse. Proprio l’Amministrazione Finanziaria, nella circolare su menzionata ha chiarito che il reverse charge non si applica a questi enti, poiché sono esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR n. 633/1972: “In considerazione di quanto sopra, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR n. 633 del 1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del DPR n. 633 del 1972). L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ai soggetti esonerati dai predetti adempimenti contabili si porrebbe, infatti, in contrasto con la ratio agevolativa e con le finalità di semplificazione previste dalle norme speciali. A titolo esemplificativo, fra i soggetti esonerati dall’applicazione del meccanismo del reverse charge rientrano: …
… enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.”
- Enti non commerciali titolari di Partita Iva in regime ordinario. Tali enti, operando in regime ordinario, sono interessati dalla normativa e applicheranno il meccanismo dell’inversione contabile sulle prestazioni e sui servizi relativi all’attività commerciale.
Per completezza di argomentazione riportiamo l’ipotesi di prestazioni e servizi destinati in parte allo svolgimento dell’attività istituzionale e in parte allo svolgimento dell’attività commerciale (cd. acquisti promiscui) per i quali l’Agenzia delle Entrate, con la già citata circolare n. 14/E, al punto 8, ha fornito le modalità di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.
Il caso riguarda un committente ente non commerciale che acquista un servizio destinato, in parte allo svolgimento della propria attività istituzionale e in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e richiede, infatti, chiarimenti ai fini di una corretta applicazione della norma.
La citata circolare precisa che, in tali ipotesi, ai fini dell’individuazione della modalità di applicazione dell’imposta, occorrerà far riferimento a criteri oggettivi, al fine di distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell’ente, assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella imputabile all’attività istituzionale.
Occorrerà far riferimento, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all’entità del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli edifici interessati, etc.
Nella circolare viene riportato il seguente esempio:
“Un’associazione culturale acquista, al costo di 7.200 euro, un servizio di pulizia dei propri locali [superficie mq 400, di cui mq 30 adibiti allo svolgimento di attività commerciali (ad esempio, un bar) e mq 370 adibiti allo svolgimento della propria attività istituzionale non commerciale]
- Percentuale del locale adibito all’attività commerciale, rispetto all’area oggetto del contratto: x:100=30:400 100×30/400 = 7,5%
- Percentuale dello spazio adibito all’attività istituzionale, rispetto all’area oggetto del contratto: x:100=370:400 100×370/400 = 92,5%
- Quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all’attività commerciale: 7.200×7,5%= euro 540
- Quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all’attività istituzionale: 7.200×92,5%= euro 6.660
Conclusione
Il meccanismo del reverse charge è uno strumento importante per combattere l’evasione fiscale, ma la sua applicazione deve essere attentamente valutata, soprattutto nel contesto delle associazioni e società sportive dilettantistiche. È fondamentale comprendere le specificità normative e assicurarsi che le operazioni siano conformi alle disposizioni vigenti.
[ Mario Rapisarda ]
ASI SPORT&FISCO
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