09.07.2019
Istituzionale
Esenzione sul bollo per ASD e SSD, facciamo chiarezza
La legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n.145 comma 646) ha esteso anche alle ASD e SSD l’esenzione dall’imposta di bollo a decorrere dall’1/1/2019: la modifica interviene sull’art. 27 –bis Allegato B d.p.r. 642/72 che individua atti, documenti e registri esenti dall’imposta in modo assoluto.
Nello specifico la disposizione comprende: “… atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti …” dai soggetti esentati.
I soggetti esonerati in origine erano le Onlus; in seguito l’agevolazione è stata estesa alle Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni FSN/DSA/EPS con l’art. 90 della L.289/02 ed ora, con la legge di bilancio 2019, anche alle a.s.d. e alle s.s.d. riconosciute dal Coni.
Quali sono gli atti e i documenti esenti dal bollo?
La norma si riferisce a una serie di atti posti in essere, cioè emessi o formati dalle ASD e SSD, come ad esempio i contratti, i verbali assembleari, le ricevute rilasciate a fronte delle quote associative e dei corrispettivi specifici incassate da soci/tesserati.
Ma anche ad atti, documenti, estratti richiesti dalle ASD/SSD, ovvero rilasciati da terzi nei loro confronti.
Si ritengono dunque esentate dal bollo anche le ricevute per indennità, rimborsi forfetari e rimborsi spese rilasciate dai collaboratori sportivi dilettantistici come ha chiarito Agenzia delle Entrate con la Circolare n.18E del 1/8/2018 in relazione alle ricevute rilasciate da FSN ed EPS, già esentate dal bollo fin dalla L.289/02.
E l’estratto conto bancario?
Si pone in dubbio l’esclusione perché le banche avrebbero l’obbligo di trasmettere al cliente l’estratto conto e quindi non si tratterebbe di un atto richiesto ma dovuto, assoggettato al bollo a prescindere dalla natura giuridica del cliente e dalle particolari agevolazioni fiscali spettanti.
In realtà, dal tenore delle norme e considerato che la nuova esenzione per le ASD e SSD è introdotta come estensione di quella originariamente prevista dalle Onlus all’art.17 D.Lg.vo 460/97, non vi è ragione per considerare escluso l’estratto conto bancario dall’agevolazione. Sul punto è chiara una “vecchia” Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 4/11/1998 : gli estratti conto bancari inviati alle Onlus non sono soggetti all’imposta di bollo. Dunque possiamo trarre le stesse conclusioni per le ASD e SSD cui è stata ora estesa l’esenzione.
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