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03.05.2020

Istituzionale

Entriamo nella Fase 2 tra Decreti, Ordinanze regionali e chiarimenti del Viminale

“Sulla base di una lettura sistematica delle varie Disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale si ritiene sia consentita, anche agli atleti professionisti e non di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l'attività sportiva individuale in aree pubbliche o private nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”, cita una circolare inviata dal Viminale ai prefetti sull'applicazione del Dpcm 26 aprile 2020 che sarà valido dal 4 al 18 maggio 2020, per poi essere rivisto, anche alla luce dell’evoluzione effettiva della curva epidemiologica. Questo in attesa delle annunciate linee guida – annunciate da una lettera dell'Ufficio sport  (prot. 3180 del 03/05/2020) a CONI, CIP, DSA ed EPS – volte a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, in attuazione del DPCM che autorizza le sessioni di allenamento degli atleti.

Il Viminale apre agli allenamenti di atleti di "interesse nazionale". E tutto il resto?
 
Sino al 3 maggio l'attività motoria è stata permessa nelle immediate vicinanze dell'abitazione: ora ci si potrà allontanare ma rispettando le opportune distanze. E' consentito l'accesso a parchi e ville nel rispetto delle distanze e contingentando gli ingressi. Saranno consentite le sessione di allenamento di atleti professionisti o anche non tali se riconosciuti dal CONI di interesse nazionale. Palestre e centri sportivi rimangono chiusi. Sarà pubblicato un nuovo modulo di autocertificazione che continuerà ad essere obbligatorio per gli spostamenti.

Gli articoli del Decreto riguardanti l'attività motoria e sportiva: 

  • L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d del Decreto (è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici  e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato.

  • Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali –  sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

  • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

  • Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. 

  • Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

 

IN ALLEGATO LA CIRCOLARE

Le ordinanze regionali
Ad integrazione del DPCM quasi tutte le Regioni hanno emanato ordinanze specifiche che prevedono differenti parametri riguardo la pratica sportiva. Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La distribuzione normativa sul Paese al momento è dunque frazionata per regione; raccomandiamo pertanto a ciascuno di prendere visione delle disposizioni locali da cui evincere le attività concesse. 

Elenchiamo di seguito i link delle ordinanze regionali per agevolare la comprensione di ognuno delle possibilità concesse in materia di sport:

ABRUZZO: 
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-51.pdf
BASILICATA: 
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma//files/docs/DOCUMENT_FILE_3065319.pdf
EMILIA ROMAGNA: 
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-nuova-ordinanza-dal-4-maggio-obbligo-mascherine-riaprono-parchi-e-giardini-biblioteche-per-il-solo-prestito-e-cimiteri
LAZIO: 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00038_02_05_2020.pdf
LIGURIA: 
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40462:ordinanza-22-2020.pdf

PIEMONTE: 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/nuova-ordinanza-della-regione-valida-dal-4-al-17-maggio
PUGLIA: 
https://www.regione.puglia.it/documents/65725/218377/214+ordinanza_signed.pdf/a95664c6-73ce-8fbb-349b-f5ab20aa6a5f?t=1588084756401
TOSCANA: 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251167&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.46_del_29-04-2020
VALLE D’AOSTA: 
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77550
SARDEGNA: 
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_82_20200502222637.pdf
MARCHE:  
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2027%20del%2030%20aprile%202020.pdf
VENETO: 
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419336
CALABRIA: 
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20n_38.pdf
CAMPANIA: 
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-45-del-8-maggio-2020-2.pdf
SICILIA:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione
LOMBARDIA: 
https://www.lombardianotizie.online/lombardia-attivita-sportive/
TRENTINO: 
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Convivere-con-il-Covid-19-da-lunedi-4-maggio-in-vigore-la-nuova-ordinanza
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=529992

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