05.04.2020
Istituzionale
Decreto Cura Italia, lo schema delle misure previste
L’obiettivo è quello di fare il punto della situazione sulle misure applicabili ad oggi e finalizzate ad affrontare l’emergenza Coronavirus.
Inoltre puoi consultare la sezione FAQ sul sito ASI SPORT FISCO (https://www.asisportfisco.it/faq/) per trovare ulteriori chiarimenti su ogni argomento di interesse.
(Lo schema delle misure per il settore sportivo dilettantistico)
Decreto “Cura Italia” – Misure a sostegno del settore sportivo dilettantistico
Contratti Sportivi – In attesa dei decreti attuativi previsti a partire dal 6/04, per istruttori e gestionali amministrativi, con rapporto di collaborazione in essere al 23 febbraio 2020 e non percettori di altri redditi di lavoro
Soggetti con Partita IVA e Co.Co.Co. – Per chi ha una posizione contributiva INPS, dal 1° aprile 2020, attraverso il portale dell’Inps, può presentare la richiesta di indennizzo o delegare un soggetto abilitato (Commercialisti, Consulenti del lavoro).
Credito d’imposta
Sanificazione – È riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione sostenute e fino al limite di euro 20.000 per ciascuna impresa, da utilizzarsi in relazione al periodo di imposta 2020, presumibilmente a prescindere dal fatto che l’attività sia stata interrotta (anche in modo volontario). Attese per metà aprile le modalità di applicazione.
Affitto – Per i conduttori di immobili identificati catastalmente come C/1 spetta un credito d’imposta dell’ammontare pari al 60% del canone di locazione riferito al solo mese di marzo 2020. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8 del 3 aprile, chiarisce che la condizione necessaria per beneficiare del credito di imposta, è il pagamento del canone di locazione.
Pubblicità̀ – Per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in pubblicità su stampa periodica o quotidiana, anche on line e su emittenti sia televisive che radiofoniche locali, analogiche e digitali, è previsto un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione tramite modello F24, pari al 30 per cento del valore degli investimenti sostenuti nel corso dell’anno 2020. Ai fini del calcolo delle spese sostenute non rientrano le inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca, sui social, le televendite, le spese accessorie e i costi di intermediazione.
Gestione del personale
Cassa integrazione in deroga – Gli enti sportivi che occupano mediamente più di 5 dipendenti possono presentare domanda di accesso alla CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA e all’ASSEGNO ORDINARIO con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020. In ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
I lavoratori beneficiari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.
Il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore ed in ogni caso entro i massimali previsti e, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Cassa integrazione Ordinaria – I datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti ed hanno sospeso o ridotto l’orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 esclusivamente ai dipendenti già in forza e può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori).
I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Smart working – L’ente sportivo può anche, vista l’eccezionalità del momento, far svolgere la prestazione lavorativa da casa, il lavoro agile che, ai sensi della l. n. 81/2017, può essere svolto in remoto dal lavoratore subordinato, a prescindere dalla sua presenza presso il luogo di lavoro. In questi casi, basta raggiungere un accordo one-to-one, siglato fra azienda e lavoratore, da depositare presso il portale del Ministero del Lavoro.
Liquidità
Sospensione mutui:
Accordo ABI (escluse ASD)
Venerdì 6 marzo 2020, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Addendum all’Accordo per il Credito del 2019, in tal modo prorogando l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0”.
Grazie a questo accordo, per tutti i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020, le imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus, usufruendo della c.d. moratoria ABI, potranno:
- chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino a un anno per i finanziamenti a medio lungo termine (mutui, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie);
- chiedere la sospensione della quota capitale implicita dei canoni di leasing per le operazioni di leasing immobiliare o mobiliare.
D.P.C.M. 17 Marzo2020 “CURA ITALIA” (per il momento escluse ASD)
Con il nuovo decreto sarà possibile richiedere la sospensione del mutuo, per un massimo di due volte e per un periodo complessivo di 18 mesi, prorogandone così la scadenza. Il Fondo di Solidarietà provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Possono beneficiarne non sia le persone fisiche dipendenti che hanno subito la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro in seguito all’allarme Coronavirus, ma anche – e per un periodo di 9 mesi – i lavoratori autonomi e i liberi professionisti dello sport che autocertifichino di aver registrato “in un trimestre successivo al 21 febbraio2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dalle autorità competenti con il diffondersi del Covid-19.
Scadenze fiscali
Dopo una prima e generalizzata proroga dal 16 al 20 marzo è stato previsto per gli enti sportivi di un differimento dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati al lavoro dipendente (no sul lavoro autonomo), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 31 maggio 2020. I versamenti rinviati potranno essere effettuati – senza sanzioni né interessi – in un’unica soluzione entro il 30 giugno oppure in 5 rate di parti importo a decorrere dal mese di giugno.
Gestione di Quote Associative, Abbonamenti e Ingressi
Dopo la chiusura delle attività quale sarà il destino degli abbonamenti? Una preoccupazione notevole che si somma alle molte altre di questi giorni.
Proviamo allora a fornire qualche prima indicazione, tenendo sempre presente la natura giuridica: ASD o SSD.
Quota associativa (prevista nelle sole ASD)
Le quote associative, rappresentano la quota che il singolo associato versa all’associazione nel rispetto dei propri doveri di associato per l’esercizio dei propri diritti. Il versamento di queste somme non usufruisce di alcuna sospensione e scadranno al loro naturale termine.
Il loro pagamento non ha un rapporto diretto con la fruizione dei servizi rilasciati dal connubio.
Abbonamenti e ingressi
Quanto invece al pagamento degli abbonamenti o degli ingressi il discorso è un po’ differente. Sia che si parli di corrispettivo specifico per le ASD e SSD.
Molte attività sportive hanno dovuto chiudere temporaneamente perché costretti dalle norme di emergenza emanate dal governo trovandosi in una situazione di impossibilità “per factum principis”. I pacchetti di ingressi potranno essere utilizzati regolarmente dopo la riapertura. Per quanto riguarda invece gli abbonamenti (siano essi mensili, trimestrali o annuali) il consiglio è di prolungarne l’efficacia per un tempo pari ai giorni di chiusura. A questo punto però ricordiamo che il singolo fruitore potrà dimostrare che per qualche ragione seria e concreta non ha più un interesse a godere della prestazione in un momento diverso da quello pattuito. Sarà però onere suo darne la prova e si tratterà di casi isolati gestibili singolarmente. In ogni caso avrebbe diritto solo alla restituzione della quota relativa ai giorni in cui la palestra è stata chiusa.
[ Luca Mattonai, tributarista, Comitato Regionale ASI Toscana ]
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