07.05.2015
Istituzionale
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli effetti della violazione dell’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni in contanti
Riportiamo un'importante informazione pervenutaci dallo Studio Legale Associato Martinelli Rogolino, avente ad oggetto i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli effetti della violazione dell’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni in contanti ex art. 25, comma 5, L. 133/1999. In calce al presente articolo potrete scaricare la Risoluzione oggetto del seguente approfondimento.
Con la Risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ai propri uffici territoriali precise indicazioni sul necessario riesame delle posizione assunte dall’amministrazione nelle controversie pendenti in relazione alle violazioni degli obblighi di tracciabilità delle movimentazioni in contanti superiori alla soglia fissata dall’art. 25, comma5, della L. n. 133/1999 accertate a carico di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.
Chiarisce l’amministrazione centrale che la violazione da parte dei suddetti enti dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di importo pari o superiore a euro 516,46 fino al 31 dicembre 2014, soglia attualmente innalzata ad euro 1.000,00, in diretta attuazione dell’art. 25 cit. può comportare la sola decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. n. 398/91 e l’applicazione della sanzione amministrativa prevista, ma non può determinare, come invece operato dagli uffici territoriali, né il disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti le somme in favore dell’ente sportivo (qualora trattasi di movimentazione di contanti sopra soglia in entrata), né del regime di esenzione Irpef ex art. 69 TUIR per coloro che percepiscono le somme in contanti sopra soglia corrisposte dall’ente sportivo per esercizio diretto di attività sportiva
dilettantistica.
Laddove si sia proceduto diversamente vengono invitati gli Uffici territoriali ad abbandonare con le modalità di rito i contenziosi in essere sempre che non siano sostenibili altre questioni.
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