Notizie

20.03.2020

Istituzionale

SPORTELLO DI CONSULENZA "HELP CORONAVIRUS"

ASI ha allestito uno sportello per orientarsi e non rimanere indietro: sono tanti i nostri associati che pongono interrogativi ed esprimono dubbi sulle norme contenute soprattutto nel Decreto “Cura Italia”. 
Un team di esperti altamente qualificato, quello di ASI Sport e Fisco, risponderà tempestivamente a tutte le domande che i nostri affiliati potranno inviare alla mail helpcoronavirus@asinazionale.it. specificando l'Asd di appartenenza.
Le questioni più importanti saranno sviluppate in questo spazio dedicato, proprio sopra le notizie di attualità, in homepage. Che ospita – sfruttando la metodologia più semplice e fruibile, quella delle FAQ – tematiche in continuo aggiornamento, quello dettato dall’evoluzione delle normative e stimolato anche dal vostro contributo di idee e di questioni poste alla nostra attenzione.  

 

 
Prima di inviare una mail, leggete queste precisazioni
E' opportuno leggere approfonditamente la pagina delle Faq. Considerando l'altissimo numero di mail che stanno arrivando in redazione, avranno prevalentemente risposta quelle le cui domande non sono ricomprese nelle Faq stesse. I nostri esperti sono a disposizione per aiutarci. Aiutiamoli anche noi. 

Si precisa che, in data odierna, non esistono "MODULI" ufficiali per la presentazione delle domande inerenti i compensi sportivi. 

Non sono previsti "BONUS" per le Asd/Ssd ma solo per gli operatori sportivi. 
 

 

AGGIORNAMENTO 6 GIUGNO 2020
 

BONUS 600 euro COLLABORATORI SPORTIVI:
Sport e Salute sta completando i pagamenti dei bonus di marzo, anche per i collaboratori con compensi superiori alla soglia di 10.000 euro
tutti i beneficiari riceveranno in automatico sul conto corrente indicato con la domanda anche i bonus di aprile e maggio

8 giugno ore 14 al via le domande per APRILE E MAGGIO
SOLO PER CHI NON HA PRESENTATO RICHIESTA INDENNITA' DI MARZO
requisiti e procedimento

Il decreto ministeriale sancisce che potranno presentare la domanda per l’indennità relativa ai mesi di Aprile e Maggio 2020, i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:

1⃣ non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”);
2⃣ non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di aprile e maggio 2020;
3⃣ non devono aver percepito, nel mese di aprile e maggio 2020, il Reddito di Cittadinanza;
4⃣ non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Il rapporto di collaborazione deve:

1⃣ essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le, Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;
2⃣ aver cessato, sospeso, o ridotto l’attività a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
3⃣ essere esistente già alla data del 23 febbraio 2020;
4⃣ non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”) (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di lunedì 8 giugno sul sito di Sport e Salute.

La procedura d’invio della domanda prevede tre fasi.

◾La prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà comunicato dalle ore 14 di lunedì 8 giugno sull’homepage del sito di Sport e Salute (leggi qui l’informativa relativa alla privacy). Nell’SMS inviato per la prenotazione va inserito solo il Codice Fiscale senza spazi o testi aggiuntivi.

Dopo aver inviato l’SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma. Il sistema assicura che l’ordine di presentazione delle domande corrisponda all’ordine di ricevimento degli SMS.

◾ L’accreditamento: per accreditarsi alla piattaforma è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS al numero sopra indicato. Per accedere all’accreditamento l’utente può utilizzare il link ricevuto via SMS insieme al codice univo di prenotazione o accedere alla piattaforma dall’homepage del sito di Sport e Salute;

◾ la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
fonte https://t.me/s/SporteSalute

 

Bonus, affitti, voucher

Le principali novità per il settore sportivo dilettantistico previste dal Decreto Rilancio

Il D.L. 19 maggio 2020 n.34  prevede alcune misure specifiche per il comparto sportivo che in parte estendono quelle già adottate con il Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n.17 convertito con modificazioni in L.24 aprile 2020 n.27) e in parte intervengono su aspetti nuovi e particolarmente sentiti dal settore, come il problema delle locazioni tra privati.  

Bonus 600 euro collaboratori sportivi (art.98)
Il bonus già riconosciuto per il mese di marzo dall’art. 96 del Cura Italia viene  reiterato anche per i mesi di aprile e maggio 2020 alle stesse condizioni e presupposti che di seguito ricordiamo sommariamente:
il contratto di collaborazione sportiva inquadrato ai sensi dell’art.67 comma I lett.m) TUIR (lettere di incarico per prestazioni sportive e co.co.co. amministrativo gestionali)  deve essere attivo al 23 febbraio 2020;
Il contratto deve essere instaurato con Coni, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, a.s.d./s.s.d. regolarmente iscritte al Registro Coni;
il collaboratore non deve percepire altri redditi da lavoro né il reddito di cittadinanza e non deve percepire altre prestazioni previste dal Cura Italia (erogate ad esempio dall’INPS o Casse di Previdenza).

Quando e come si presenta la domanda?
La domanda si presenta on line sul sito Sport e Salute. Si deve attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per conoscere la data dalla quale sarà possibile presentare la domanda, le modalità, le esclusioni e i documenti da allegare. Vi invitiamo a monitorare il sito  https://www.sportesalute.eu/ e a seguire anche il canale Telegram  https://t.me/s/SporteSalute per aggiornamenti e chiarimenti.
Salve ulteriori e diverse indicazioni che si attendono dal decreto ministeriale attuativo, si ritiene che la domanda segua in linea di massima le modalità già messe in atto per il bonus di marzo attraverso il portale di Sport e Salute s.p.a. (rinviamo alle FAQ qui in calce)

Ho già fatto domanda e percepito il bonus per marzo: devo ripresentarla?
No, l’indennità di aprile e maggio sarà erogata ai soggetti già beneficiari del bonus per il mese di marzo, senza necessità di presentare ulteriore domanda. 

Impianti sportivi in concessione/locazione pubblica (art.216 commi 1 e 2 )

• Sospensione canoni
La sospensione del pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali a favore di a.s.d./s.s.d., Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva è prorogata fino al 30 giugno. 
I canoni sospesi andranno versati senza interessi e sanzioni entro il 31 luglio 2020  in unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo sempre dal 31 luglio. 

• Revisione rapporti concessori
E’ prevista la possibilità di concordare con l’ente pubblico concedente (ad esempio con il Comune) la revisione dei rapporti di concessione su richiesta dei concessionari, allo scopo di fronteggiare la crisi economica dei gestori degli impianti che hanno dovuto sospendere la propria attività per adeguarsi alle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni a seguito dell’emergenza sanitaria.
Si possono dunque riconcordare e rideterminare le condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.
La misura si applica ai rapporti di concessione, comunque denominati, in scadenza entro il 31 luglio 2023 ( sul presupposto – in realtà tutto da verificare –  che rapporti con termine di scadenza più lungo abbiano una naturale capacità di riequilibrio e di ammortamento).
La revisione tuttavia deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. 
In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto

Locazioni private (art.216 comma 3)
Il nuovo decreto, con una disposizione innovativa rispetto al Cura Italia,  interviene anche nei rapporti di locazione tra privati prevedendo che la sospensione delle attività sportive disposta con i provvedimenti emergenziali è sempre valutata, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione dell’impianto sportivo.  
In base a questa disposizione il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una riduzione del 50% del  canone locatizio, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata (gestore o proprietario)
E’ applicabile ai contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi.

La riduzione è automatica o  si deve fare un accordo? 
La riduzione è prevista per legge e si presume al 50% salva prova di un diverso ammontare ma deve essere formalizzata. Il gestore deve inviare una specifica comunicazione al proprietario dichiarando di avvalersi della disposizione e quindi va  sottoscritto un accordo di riduzione temporanea del canone. Non è obbligatorio procedere alla registrazione dell’accordo ma è possibile la registrazione volontaria da parte del proprietario che abbia interesse a ridurre le imposte da pagare sul reddito derivante dalla locazione.

Ho già pagato il canone intero del mese di marzo e/o di aprile: posso chiedere la restituzione del 50%?
Si, la norma ha effetto retroattivo e prevede la riduzione per cinque mensilità da marzo e luglio. Pertanto se si è già pagato per interno il canone di marzo (e/o di aprile e/o di maggio) si potrà compensare l’eccedenza sul canone delle mensilità successive, previa specifica comunicazione al proprietario.

Il proprietario può rifiutarsi di ridurre il canone? 
Qualora sussistano le condizioni previste dalla norma il proprietario non può rifiutarsi di applicare la riduzione del canone al 50% a meno che non provi una riduzione di minore importo.

Voucher per le attività non usufruite (art.216 comma 4)
Viene esteso ai contratti di abbonamento per l’accesso a servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, il regime del buono già previsto dall’art.88 del Decreto Cura Italia per le manifestazioni culturali e turistiche. 
Per le prestazioni già pagate e non usufruite a causa della sospensione delle attività, in applicazione del principio dell’art.1463 c.c. sull’impossibilità sopravvenuta, viene codificata e quindi prevista per legge l’emissione di un buono del valore corrispondente (voucher) in alternativa alla restituzione della controprestazione ovvero al rimborso dell’importo versato. 

A chi spetta il voucher?
L’emissione del bonus, in alternativa al rimborso dell’importo versato, spetta a soci/tesserati/utenti che non abbiano potuto utilizzare i servizi in abbonamento per il periodo di lockdown e che siano interessati a ottenere il rimborso di quanto versato. Il rilascio avviene su domanda degli interessati.

Ci sono termini per la presentazione?
Si, gli aventi diritto interessati a ottenere il rimborso devono presentare un’apposita istanza entro 30 giorni dalla conversione in legge del D.L.34/2020 (il termine finale massimo è dunque il 17 agosto ma potrà essere inferiore nel caso in cui il decreto legge venisse convertito anticipatamente rispetto al termine previsto dall’art.77 della Costituzione).

Cosa va allegato all’istanza?
Chi richiede il rimborso/voucher deve allegare il titolo di acquisto del servizio acquistato o la prova dell’avvenuto versamento effettuato (ricevuta, bonifico, pos ecc.). 
 
Per rilasciare  il voucher è necessario il consenso dell’utente?
No. La scelta tra restituzione del denaro o consegna del buono  è riservata al gestore dell’impianto sportivo; pertanto il rilascio del voucher non richiede il consenso dell’utente.

Come si calcola l’importo da restituire o il corrispondente valore del voucher?
L’importo da restituire o da commutare in voucher è limitato al controvalore dei servizi per il periodo di sospensione delle attività sportive e quindi non comprende le quote associative (mai rimborsabili ai sensi dell’art. 37 c.c.) né le quote di tesseramento e di iscrizione. Se l’importo pagato comprende un corso o un abbonamento di durata superiore alla sospensione delle attività (ad esempio abbonamento semestrale) va calcolata in proporzione soltanto la parte che si riferisce al periodo di sospensione forzata delle attività sportive.
  
Quando va effettuato il rimborso o rilasciato il voucher?
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza completa dei documenti richiesti. 

Ci sono dei limiti all’utilizzo del voucher?
Il voucher deve essere utilizzato presso la medesima struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività (quindi entro un anno a partire dal 25 maggio o dalla diversa data di apertura dei centri sportivi disposta a livello regionale, ad esempio entro 1 anno dal 18 maggio nel caso del Veneto).
La norma richiede che l’utilizzo del buono sia incondizionato ma certamente la possibilità di usufruire della prestazione in un successivo momento, non esclude il rispetto delle ordinarie regole sullo svolgimento dell’attività sportiva e in particolare l’obbligo di tesseramento con copertura assicurativa e l’obbligo di certificazione di idoneità medico sportiva in corso di validità nel momento in cui il beneficiario intende usufruire del voucher).

 

Bonus di 600 euro per i collaboratori sportivi

 
 
Per l'invio del codice fiscale: 3399940875
 

 

Aggiornamento 21 aprile

​Bonus 600 euro contratti sportivi: problemi tecnici, errori nella compilazione, invio della mail di convalida.
Tutti gli aggiornamenti sul canale telegram di Sport e Salute
https://web.telegram.org/#/im?p=@SporteSalute  
Riportiamo di seguito i messaggi relativi ai problemi più frequenti e vi invitiamo a seguire direttamente sui canali telematici di Sport e Salute ora anche su twitter https://twitter.com/SporteSaluteSpA
Per i problemi tecnici e informatici (accesso alla piattaforma, perdita della password ecc.) è attivato il n. 06.3272.2020.
 

Quando verrà erogato il bonus?
Sport e Salute precisa con un apposito messaggio quanto segue: siamo nella fase istruttoria di esame delle domande pervenute. Le comunicazioni ai singoli richiedenti arriveranno via mail all'indirizzo indicato in sede di compilazione della domanda.  Il ministro Vincenzo Spadafora ha dichiarato in un intervista a Tg2 post rilasciata ieri 20 aprile che il bonus verrà pagato dalla prossima settimana  e che si stanno recuperando le risorse necessarie per far fronte a tutte le richieste anche per coloro che hanno superato la soglia dei 10.000 euro.

Cosa devo fare se non ho ricevuto la mail di conferma della presentazione della domanda?
Qualora il richiedente non avesse avuto la mail di conferma di aver presentato la domanda, probabilmente si è dimenticato/a un passaggio. In tal caso, proverà a cambiare password a questo link e a rientrare: https://curaitalia.sportesalute.eu/nuovaPassword, rientrerà, andrà alla casella "Invia la domanda" contrassegnata con il siluro/razzo e la finirà fino in fondo, sino a quando, dopo che ha scaricato quella dichiarazione, cliccherà sul tasto in blu "Invia la domanda".
In tal caso, dopo aver controllato che la mail non sia in spam o posta indesiderata, potete mandare una mail a collaboratorisportivi@sportesalute.eu con oggetto "PROBLEMA TECNICO", indicando il problema, il codice fiscale e l'indirizzo email. 

Cosa si deve fare se la a.s.d./s.s.d. non ha ricevuto la mail per la conferma del rapporto di collaborazione?
Per prima cosa bisogna verificare se il richiedente ha ricevuto la mail di conferma dell’avvenuta presentazione della domanda.  Quindi,dopo aver invitato la ASD/SSD a verificare nelle cartelle spam/posta indesiderata, può chiedere al Presidente della ASD/SSD di inviare una mail a collaboratorisportivi@sportesalute.eu con oggetto "CONFERMA AUTODICHIARAZIONE SIG. X Y", precisando nel testo di confermare, su richiesta dell'interessato, che la ASD/SSD ha in corso un rapporto di collaborazione con X Y dal giorno //____ al giorno //____, in qualità di ___________.

Cosa devo fare se mi sono accorto di aver commesso errori nella compilazione dell’autocertificazione?
Chi ha commesso errori in sede di compilazione della domanda, con riferimento alle autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, può mandare una mail all'indirizzo collaboratorisportivi@sportesalute.eu, indicando nell'oggetto "Errore Autodichiarazione". 
Le dichiarazioni verranno tutte esaminate in fase di istruttoria.
Chi intendesse rinunciare alla domanda, perché si è accorto di aver fatto errori importanti nell'autodichiarazione oppure perchè ha ricevuto un'indennità non cumulabile con la indennità per le collaborazioni sportive, deve inviare una mail a collaboratorisportivi@sportesalute.eu, mettendo come oggetto RINUNCIA DELLA DOMANDA e inserendo nome cognome, codice fiscale, dichiarazione di rinuncia alla domanda e motivo della rinuncia.
 

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Cosa bisogna fare? 
Bonus 600 euro per collaboratori sportivi: al via le domande da martedì 7 aprile ore 14. E’ stato adottato oggi 6 aprile 2020 il decreto interministeriale che indica le modalità di presentazione della domanda per i collaboratori sportivi. Il ministro Spadafora ha dichiarato sulla sua pagina Facebook che il portale aprirà domani 7 aprile alle ore 14.

Primo passo: accreditarsi via SMS
Il primo passo è quello di accreditarsi sulla piattaforma nel sito www.sportesalute.eu: si deve inviare il proprio codice fiscale (quello del collaboratore che inende presentare la domanda) via SMS al numero di telefono pubblicato sul sito (3399940875) e si riceverà un SMS come risposta automatica con le indicazioni per l’accesso alla piattaforma e la fascia oraria per presentare la domanda.

Come si compila la domanda?
La domanda si compila on – line attraverso la piattaforma predisposta da Sport e Salute. 
Saranno previsti i seguenti campi da compilare:

  • dati anagrafici del richiedente, nome e cognome, codice fiscale, recapito telefonico, recapito mail;
  • dati relativi alla collaborazione sportiva (parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia di prestazione);
  • IBAN del richiedente dove ricevere l’accredito della somma;
  • autocertificazione sul possesso dei requisiti:
    si dichiara che il contratto è preesistente al  23/2/2020 e vigente al 17 marzo 2020 
    di non percepire altri redditi da lavoro per il mese di marzo
    di non percepire il reddito di cittadinanza
    di non percepire altre prestazioni e indennità previste dal decreto Cura Italia (artt.19,20,21,22,27,28,29,30,38,e,44 D.L. 18/2020)
    di non avere percepito nell’anno 2019 compensi sportivi complessivamente superiori a 10.000 euro (ai fini della priorità)
Cosa bisogna allegare?
Alla domanda si allegano:
  • copia fronte –retro di documento di riconoscimento valido del richiedente;
  • copia del contratto di collaborazione o lettera di incarico;
  • in alternativa, in assenza della copia del contratto
  • copia della quietanza di pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020
 
Non sono tesserato, posso presentare domanda?
stranamente il decreto non ha richiesto obbligatoriamente il tesseramento. Provabilmente perchè si tratta di istruttori e non di soci/utenti e si è ritenuto rilevante in questo caso l'esistenza del rapporto economico.
Pertanto, se avete ad es smarrito o non ancora rinnovato (male) la tessera dell'istruttore, nel menù tendina selezionate "NESSUN TESSERAMENTO".

Ho selezionato il campo in cui ho dichiarato di essere tesserato, quale numero di tessera devo mettere, quello mio o quello della ASD?
Il tuo. La ASD/ SSD di appartenenza riceverà, conclusa la procedura di richiesta, una mail di conferma della veridicità della collaborazione.

Cosa si intende per compenso previsto dal contratto?
Si intende il compenso totale previsto per tutta la durata del contratto. Laddove non sia possibile indicarlo, si fará riferimento al compenso orario o mensile previsto in contratto (es. digitando 20,00 per quello orario).

L'indennitá é cumulabile con la NASPI?
Nel decreto non era previsto come motivo escludente ma stamattina apprendiamo da SporteSalute che essendo l’indennità NASPI sostitutiva del reddito perso, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.

Possono accedere anche i collaboratori che hanno percepito compensi superiore a 10 mila euro?
Il decreto specifica che le risorse stabilite dal Decreto Cura Italia – 50 milioni – sono destinate prioritariamente ai collaboratori che hanno percepito compensi inferiori a 10mila euro nell’anno 2019. Quindi i collaboratori che hanno percepito compensi superiori potranno presentare la domanda ma tali richieste verranno evase nei limiti delle risorse residue.
 
Come vengono istruite le domande?
Le domande vengono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, fatto salvo l’ordine di priorità per i collaboratori con compensi inferiori a 10mila. Farà fede per attestare l’ordine di presentazione la notifica di accettazione della domanda.
 
A chi spetta?
L’indennità di 600 euro una tantum per il mese di marzo è prevista dall’art.96 del D.L. 17 marzo 2020   – Decreto Cura Italia –  e consiste nell’estensione della misura di sostegno riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, anche ai rapporti di collaborazione di cui all’art.67 comma I lett.m) TUIR , inquadrati tra i redditi diversi e pertanto non soggetti a forme di previdenza obbligatoria ed esclusi da oneri previdenziali. Sono comprese tutte le figure previste dall’art. 67 (atleti, istruttori, tecnici, dirigenti accompagnatori, collaboratori amministrativi/gestionali) con priorità per coloro che nell’anno 2019 hanno percepito compensi inferiori a 10mila euro.
 
Posso chiedere il bonus se collaboro con un ente non riconosciuto dal Coni?
No, la prestazione spetta esclusivamente ai collaboratori di a.s.d./s.s.d. regolarmente iscritte al registro CONI alla data del 17 marzo 2020.
 
Possono accedere anche i collaboratori dei comitati?
Sì. Il bonus si riferisce a rapporti di collaborazione sportiva instaurati con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche e dunque comprende anche i comitati.
 
Se ho più contratti di collaborazione posso presentare più domande?
No, la prestazione è unica.
 
Se percepisco il reddito di cittadinanza ho diritto al Bonus?
No. Chi percepisce reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2020 non può accedere al bonus.

Devo aver percepito i compensi nel mese di febbraio?
Non necessariamente. Il requisito richiesto dalla norma è che il rapporto sia in essere al 23 febbraio 2020 e in vigore al 17 marzo 2020 e si prescinde dai pagamenti effettivamente corrisposti. Il pagamento di febbraio 2020 è richiesto e va allegato alla domanda solo quando non sia possibile allegare il contratto di collaborazione/lettera di incarico.
 
Devo avere una PEC?
No, Sport e Salute s.p.a. ha attivato un indirizzo mail ordinario dedicato alle domande  curaitalia@sportesalute.eu . Per accreditarsi sulla piattaforma e per presentare la domanda è sufficiente un indirizzo mail ordinario.
 
Qual è il termine per la presentazione della domanda?
La domanda si potrà presentare sulla piattaforma on line di Sport e Salute a partire dalle ore 14 del giorno 7 aprile 2020 e fino al 30 aprile 2020.
 
Come verranno ripartite le risorse? Ci sar

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