Calendario Corsi
28 Feb 2015
01 Mar 2015

Dirigenziale

Corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP)

Cagliari (CA) sardegna - ore 09.00 Circolo Salomè, Via Biasi 25
Docenti
Ing. Federica Puddu 

Il Corso organizzato dal Comitato Provinciale ASI Cagliari è finalizzato a formare i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è quindi dedicato a tutti coloro che vogliano assumere questo incarico ai sensi del D.L.gs 193/2003 e del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Il corso ha l'obiettivo di garantire a tutti i corsisti le conoscenze necessarie in materia di prevenzione e protezione in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, in applicazione della vigente normativa.
I destinatari del corso sono tutti i presidenti delle associazioni sportive dilettantistiche che in base all'art. 34 del D.Lgs 81/08 sono obbligati ad aver svolto il corso ed aver ottenuto l'attestato.
Al termine del corso è previsto un esame per attestare l’apprendimento di quanto appreso, dunque per emettere l’attestato valido ai fini di legge.

Il corso ha un costo di 160,00 €  ed è comprensivo del pranzo a 
sacco che verrà fornito durante la pausa pranzo.

Per informazioni: info@asicagliari.it – 349 6051931

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QUELLO CHE C'è DA SAPERE IN MATERIA DI RSPP

La formazione del personale permette di sviluppare figure responsabili che, prendendo coscienza delle norme che regolano la sicurezza, contribuiscono alla prevenzione degli incidenti sui posti di lavoro e alla conseguente crescita del suo gruppo. 
In tutte le attività (dal settore dell'agricoltura fino ai bar, ristoranti, agenzie di viaggio ed immobiliari…) che presentano almeno un dipendente, il Datore di Lavoro è SEMPRE OBBLIGATO a nominare un RSPP; nel caso di una associazione sportiva dilettantistica il datore di lavoro è il Legale rappresentante dell’associazione. 

La mancata designazione del RSPP è sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi oppure con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. 

Il Datore di Lavoro può assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la propria impresa solo nei seguenti casi: 

• aziende artigiane fino a 30 addetti; 
• aziende industriali fino a 30 addetti (sono escluse le attività di cui all'Art.1 del D.Lgs. 334/99 – Normativa SEVESO: aziende soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private); 
• aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti; 
• aziende della pesca fino a 20 addetti; 
• altre aziende fino a 200 addetti. 

Nei casi elencati, se il Datore di Lavoro desidera assumere il ruolo di RSPP è OBBLIGATO a seguire il corso di formazione di 16 ore, secondo quanto previsto dall'Art.34 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi". 
Per l'accesso alla frequenza del corso per Datori di Lavoro, la normativa vigente non definisce particolari requisiti (a differenza, per esempio, del diploma per i corsi RSPP Moduli A, B e C). 
L'unico requisito è semplicemente essere titolari d'azienda, imprenditori: datori di lavoro. 
Nel caso in cui si fosse inabilitati ad assumere il ruolo di RSPP, il titolare deve comunicare al Rappresentante dei Lavoratori (RLS) il nominativo del RSPP esterno. 

Ogni percorso formativo prevede quattro moduli: giuridico, gestionale, tecnico e relazionale, ognuno con una serie di contenuti specificamente previsti dall’accordo. 

I corsi previsti dall’accordo non comprendono la formazione necessaria per prevenzione incendi e lotta antincendio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza (per cui restano valide le disposizioni previste all’articolo 37, comma 9 e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b) e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08). 

Per terminare il corso bisogna frequentare almeno il 90% delle ore di formazione. E' prevista infine una prova di verifica attraverso test o colloquio. Il mancato superamento della prova non consente il rilascio dell’attestato.