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04.03.2020

Istituzionale

Ultima ora: il nuovo decreto del Governo

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (4-3-2020) sono state varate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Alle nostre associazioni chiediamo di attenersi alle nuove disposizioni.
 

Impianti sportivi sul territorio Nazionale
E' previsto che i centri sportivi di qualsiasi tipo possano svolgere attività sportive di base e le attività motorie in generale, purché sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione del mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro. Naturalmente valgono anche tutte le raccomandazioni comportamentali, suggerite dall’Istituto Superiore di Sanità e riprese dal nuovo decreto. 
 

1. lavaggio frequente delle mani; mettere a disposizione nelle palestre soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
2. igiene respiratoria (starnutire o/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
3. mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;
4. evitare abbracci e strette di mano;
5. Evitare scambi di bottiglie, bicchieri in particolare durante attività sportive.
 
 
Ogni presidente di ASD o responsabile di SRLSD può, quindi, aprire il centro sportivo, garantendo tutte le misure di sicurezza che trovate all’allegato 1 del Dpcm di ieri sera, del cui rispetto da parte di personale, collaboratori e utenti risponde lo stesso.
 

La Zona Rossa
Quanto sopra riportato vale per tutte le zone diverse dai Comuni della Regione Lombardia e della Regione Veneto elencati nell’allegato 1 del DPCM dell’01-03-2020, la cosiddetta Zona Rossa.
Bertonico;

Casalpusterlengo;
Castelgerundo;
Castiglione D'Adda;       
Codogno;
Fombio;
Maleo;
San Fiorano;     
Somaglia;
Terranova dei Passerini;              
Vo'

 

In questi comuni è prevista la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso. 

Veneto, Emilia Romagna.
Provincia di Pesaro-Urbino e Savona

Manifestazioni ed eventi sospesi fino al 3 aprile 2020.
Nelle zone gialle, in sostanza le prescrizioni sono quelle vigenti sul territorio nazionale, prorogate al 3 aprile, con, però, l'ulteriore restrizione per quanto attiene gli eventi sospesi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo non agonistico o religioso anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico e anche a prescindere dall’affollamento che non consenta il rispetto della distanza anti contagio. 

Lombardia e provincia di Piacenza
Per quanto attiene, in particolare, alla Lombardia e provincia di Piacenza, anche palestre, centri sportivi e piscine rimangono chiusi fino al 3 aprile 2020.
Il sovrapporsi dei provvedimenti e la previsione da parte del decreto 4 marzo di far salva l’applicazione delle precedenti prescrizioni per le zone gialle, comportano, in base ad una interpretazione letterale delle disposizioni, che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 continuano ad essere sospese le attività delle palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori.
L’efficacia delle disposizioni giá  previste per le zone gialle dal decreto del 1 marzo si intendono prorogate fino al 3 aprile 2020 come ha chiarito l’ ufficio per lo sport della Presidenza Consiglio Ministri nell’aggionamento appena pubblicato sul sito istituzionale,  superando quindi i dubbi e le incertezze sulla cessazione delle misure speciali per zone gialle Lombardia e Provincia di Piacenza alla data dell’ 8 marzo.

 
Eventi e manifestazioni
Tornando alle disposizioni di carattere generale, riguardanti tutto il territorio nazionale e applicabili anche al mondo dello sport, sono sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, attività convegnistiche e congressuali.
Sono sospese anche manifestazioni ed eventi in luoghi pubblici e privati che comportino affollamento di persone e che non garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro.

E’ fatto divieto per accompagnatori dei pazienti di permanenza nelle sale di attesa dei Dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salvo specifica indicazione del personale sanitario del triage; limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture quali hospice, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, ai soli casi consentiti dalla direzione sanitaria della struttura, adottando le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; raccomandazione a tutte le persone anziane e/o affette da patologie croniche, con multimorbilità, nonché con stati di immunodepressione congenita o acquisita di limitare le uscite non strettamente necessarie ed evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro.
 
Le disposizioni del presente decreto sono già vigenti e rimarranno efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
 
 
 

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